1H - SICUREZZA PUBBLICA - AVVISO ORALE A TENERE UNA CONDOTTA CONFORME ALLA LEGGE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302325/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto, le cui generalità sono state oscurate per ragioni di tutela della dignità e della privacy secondo il Regolamento UE 2016/679, ha presentato ricorso amministrativo avverso un Avviso orale emesso dalla Divisione Anticrimine del Questore di Lodi il 15 luglio 2019 e comunicato al ricorrente il 26 luglio 2019. Il ricorso impugna anche una segnalazione preliminare redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma in data 17 aprile 2019, dalla quale è scaturito il provvedimento della Questura. La controversia sorge dunque da un'attività di polizia amministrativa esercitata in materia di ordine e sicurezza pubblica, con possibili risvolti legati a questioni agroalimentari data l'intervento del Reparto Tutela Agroalimentare. Il ricorrente, assistito dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, ha contestato la legittimità dell'avviso orale sostenendo presumibilmente l'assenza dei presupposti giuridici e fattuali necessari per l'adozione del provvedimento.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso quadro della polizia amministrativa italiana e in particolare dei provvedimenti cautelare-interdittivi adottabili dalle autorità di pubblica sicurezza. L'Avviso orale rientra tra le misure amministrative di prevenzione e cautela volte a contrastare comportamenti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza generale. Le norme sulla tutela agroalimentare e sulla sicurezza alimentare disciplinano gli obblighi dei soggetti che operano nel settore alimentare ed i poteri di controllo affidati ai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare. Il ricorso amministrativo proposto al Tribunale Amministrativo Regionale è disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, che prevede all'art. 87 comma 4-bis le modalità di esame delle controversie. Risultano inoltre applicabili i principi di legalità, proporzionalità e tutela del contraddittorio che caratterizzano l'azione amministrativa secondo la Costituzione italiana e la giurisprudenza amministrativa consolidata.
La questione giuridica
La questione centrale del ricorso riguarda la legittimità dell'Avviso orale emesso dalla Questura di Lodi sulla base della segnalazione dei Carabinieri. In particolare, il ricorrente ha probabilmente eccepito l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'adozione di tale provvedimento, sostenendo che l'attività di controllo della polizia amministrativa avrebbe comportato violazioni procedurali oppure mancanza di elementi concreti e documentabili a fondamento dell'avviso. La controversia tocca il delicato equilibrio tra i poteri cautelari-preventivi dell'amministrazione e i diritti fondamentali e le libertà personali del cittadino, richiedendo al giudice amministrativo di verificare se la Questura abbia operato nel rispetto delle proprie competenze e dei limiti normativi stabiliti dall'ordinamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato gli atti della causa e le doglianze del ricorrente durante l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato svoltasi il 27 giugno 2023 in modalità da remoto, sulla base della relazione del consigliere Oscar Marongiu. Dalla decisione del collegio, pur non contenendo un'articolata esposizione motivazionale nella sentenza (aspetto frequente nelle sentenze brevi di ottemperanza), emerge che il TAR ha ritenuto legittima la condotta della Questura di Lodi nel provvedere all'emissione dell'Avviso orale. Il giudice amministrativo ha presumibilmente accertato che sussistevano i presupposti fattuali e normativi per l'adozione del provvedimento impugnato e che la segnalazione dei Carabinieri era fondata su elementi concreti e rilevanti. Di conseguenza, il collegio ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'illegittimità del procedimento amministrativo e che quindi il ricorso dovesse essere respinto nel suo complesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso l'Avviso orale della Questura di Lodi e la segnalazione dei Carabinieri, confermando così la legittimità del provvedimento impugnato. Come conseguenza della soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno, liquidate complessivamente in duemila euro, oltre agli accessori di legge ove dovuti. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente. Infine, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le generalità del ricorrente sono state oscurate nel testo della sentenza al fine di tutelare la sua dignità e i suoi diritti fondamentali.
Massima
Sussiste legittimità costituzionale e amministrativa di un avviso orale emesso dall'autorità di polizia amministrativa quando fondato su segnalazione di rilievi concreti e documentabili, anche ove promosso avverso ricorso che non provveda a dimostrarne l'illegittimità procedurale o sostanziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento: - del provvedimento di Avviso orale n. -OMISSIS- Divisione Anticrimine del Questore di Lodi datato 15/7/2019 e comunicato al ricorrente in data 26 luglio 2019; - “per quanto possa occorrere”, della segnalazione redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma in data 17/4/2019; - di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l’atto impugnato, “ancorché non conosciuto”. sul ricorso numero di registro generale 2498 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4; Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lodi; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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