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Sentenza n. 202302324/2023

Sentenza n. 202302324/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - AVVISO ORALE A TENERE UNA CONDOTTA CONFORME ALLA LEGGE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302324/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando un Avviso orale emesso dalla Divisione Anticrimine del Questore di Lodi in data 15 luglio 2019, comunicatogli il 29 luglio 2019. L'Avviso orale ha origine da una segnalazione redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma in data 17 aprile 2019, che presumibilmente riguardava violazioni nel settore agroalimentare o problematiche di ordine e sicurezza pubblica in tale ambito. Il ricorrente non soltanto ha impugnato l'Avviso orale stesso, ma ha esteso la propria contestazione anche alla segnalazione originaria dei Carabinieri e a ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso con il provvedimento impugnato. Il ricorso è stato proposto avanti al TAR Lombardia con richiesta di annullamento integrale dei provvedimenti contestati, contrapponendosi all'Amministrazione rappresentata dal Ministero dell'Interno nella persona del Questore di Lodi.

Il quadro normativo

La materia in questione riguarda l'esercizio della funzione amministrativa di polizia nella sua dimensione preventiva e cautelare. L'Avviso orale rientra tra i provvedimenti amministrativi in materia di sicurezza pubblica, disciplinati dalla normativa di settore volta a conferire alle questure il potere di adottare misure preventive contro comportamenti ritenuti lesivi dell'ordine e della sicurezza. La segnalazione dei Carabinieri rappresenta l'elemento fondamentale che ha posto in essere il procedimento amministrativo: essa costituisce il presupposto legittimante dell'azione della polizia amministrativa e deve essere valutata secondo i principi generali del diritto amministrativo, in particolare quelli di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza. Le norme sui provvedimenti amministrativi, i principi della tutela del contraddittorio e della motivazione costituiscono il parametro di legittimità entro cui tali atti vanno esaminati in sede giurisdizionale.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'Avviso orale e della segnalazione che l'ha preceduto, probabilmente sulla base di vizi procedurali, sostanziali o di merito, fra i quali potevano essere dedotti l'insufficienza istruttoria della segnalazione originaria, violazioni del diritto di difesa, applicazione ingiustificata di un provvedimento restrittivo della libertà individuale o dell'esercizio di attività legittima, ovvero carenza totale di motivazione del provvedimento medesimo. La questione centrale attiene alla compatibilità con l'ordinamento della procedura seguita e della valutazione dei fatti che ha condotto all'emissione dell'Avviso orale, nonché alla sussistenza dei presupposti e dei motivi legittimanti l'adozione di tale misura preventiva. La giurisdizione amministrativa era pertanto chiamata a sindacare il provvedimento amministrativo sotto il profilo della legalità formale e sostanziale, verificando se l'Amministrazione avesse operato correttamente nei confronti di un soggetto privato.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, esaminato il ricorso nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 giugno 2023, ha ritenuto che le contestazioni sollevate dal ricorrente non potessero essere accolte alla luce della documentazione e degli elementi di prova acquisiti nel procedimento. Il collegio ha valutato che l'Avviso orale, scaturito dalla segnalazione dei Carabinieri, fosse stato adottato secondo le modalità e i presupposti previsti dalle norme vigenti, senza riscontrare i vizi procedurali o sostanziali dedotti dal ricorrente. Il giudice amministrativo ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari per la legittimità dell'atto impugnato, concludendo che l'Amministrazione aveva disposto di un fondamento fattuale e normativo idoneo a giustificare l'emissione del provvedimento. Pertanto, il TAR ha ritenuto che neppure la segnalazione antecedente potesse essere annullata, in quanto rappresentava il presupposto legittimamente acquisito da parte dell'autorità competente al fine di adottare successivi provvedimenti amministrativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, rigettando integalmente la richiesta di annullamento dell'Avviso orale, della segnalazione dei Carabinieri e di ogni atto ad essi connesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge. La sentenza è stata disposta per essere eseguita dall'autorità amministrativa, producendo quindi efficacia piena a livello amministrativo. Le generalità del ricorrente sono state oscurate dal giudice a tutela della riservatezza e della dignità personale, conformemente alle norme sulla privacy.

Massima

La segnalazione della forza dell'ordine e il conseguente Avviso orale emesso dalla questura costituiscono esercizio legittimo della funzione amministrativa di polizia preventiva ove sussistano i presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare il provvedimento, e il ricorso amministrativo è infondato quando il ricorrente non deduca vizi procedurali o sostanziali specificamente dimostrati. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, con sentenza del 27 giugno 2023, pronunciata dai magistrati Antonio Vinciguerra (Presidente), Oscar Marongiu (Estensore) e Rocco Vampa (Primo Referendario), ha respinto il ricorso numero di registro generale 2497 del 2019 proposto da un ricorrente con generalità oscurate, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, contro il Ministero dell'Interno Questura di Lodi, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano. Il ricorso era diretto all'annullamento dell'Avviso orale numero OMISSIS emesso dalla Divisione Anticrimine del Questore di Lodi il 15 luglio 2019 e comunicato al ricorrente il 29 luglio 2019, nonché della segnalazione redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma il 17 aprile 2019, e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con il provvedimento impugnato. Il collegio giudicante, nel corso dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 giugno 2023 svoltasi in modalità da remoto, ha esaminato tutti gli atti della causa e ha ritenuto infondate le contestazioni del ricorrente. Pertanto il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per un importo totale di 2.000,00 euro oltre accessori di legge, a favore del Ministero dell'Interno. La sentenza è stata disposta per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, e il giudice ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della dignità e della riservatezza personale secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Rocco Vampa,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- del provvedimento di Avviso orale n.-OMISSIS-^/2019 - Divisione Anticrimine del Questore di Lodi, datato 15/7/2019 e comunicato al ricorrente in data 29 luglio 2019;
- “per quanto possa occorrere”, della segnalazione redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Parma in data 17/4/2019.
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l’atto impugnato, “ancorché non conosciuto”.
sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;
Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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