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Sentenza n. 202302320/2023

Sentenza n. 202302320/2023

3F - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA SEDE DI MILANO - SENTENZA N. 2712/21

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302320/2023
EsitoFISSA CAMERA DI CONSIGLIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Villaggio Amico S.r.l., una struttura territoriale operante nel settore sociosanitario in Lombardia, aveva precedentemente ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale Amministrativo Regionale di Milano in data 6 dicembre 2021, n. 2712, che le aveva riconosciuto diritti amministrativi o aveva annullato un provvedimento della Regione Lombardia. Tuttavia, a distanza di oltre un anno, la Regione Lombardia non aveva adeguatamente ottemperato alle disposizioni contenute in quella sentenza, né aveva messo in atto i comportamenti amministrativi imposti dal giudice secondo le modalità e i tempi ivi stabiliti. Pertanto, Villaggio Amico si è rivolta nuovamente al TAR nel 2023 presentando un ricorso per ottemperanza, strumento giuridico attraverso il quale si chiede al giudice amministrativo di verificare l'inadempimento e di imporre all'amministrazione di dare esecuzione concreta alla sentenza precedente. La controversia rientra nel più ampio sistema di controllo giudiziale sull'attività amministrativa regionale nel campo dei servizi sociosanitari territoriali e dell'assistenza sociale.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che consente a chi ha vinto una sentenza di ricorrere nuovamente al giudice amministrativo qualora l'amministrazione pubblica non abbia osservato i contenuti della pronuncia entro i termini fissati o non abbia effettuato i comportamenti amministrativi ivi prescritti. Il giudice amministrativo ha il potere di accertare l'inottemperanza e di condannare l'ente inadempiente a dare esecuzione, precisando modalità e tempi ulteriori. Nel caso specifico, la precedente sentenza del 2021 aveva già fissato modalità e scadenze che Regione Lombardia avrebbe dovuto rispettare, ma il mancato rispetto di questi vincoli ha reso necessario il presente giudizio di ottemperanza. L'ordinamento amministrativo garantisce così una protezione processuale attraverso più gradi di controllo, proprio per evitare che decisioni giurisdizionali rimangono inapplicate.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale riguarda il carattere vincolante delle sentenze amministrative e la responsabilità della pubblica amministrazione di ottemperarvi effettivamente e nei tempi prefissati. La questione contiene una dimensione di principio rilevante per la certezza del diritto: se un'amministrazione può disattendere una sentenza passata, viene meno la stabilità dell'ordinamento e la fiducia nei confronti della giurisdizione. Nel caso concreto, occorreva valutare se la mancata ottemperanza della Regione Lombardia fosse effettiva e persistente, e se l'amministrazione avesse avuto una giustificazione idonea per il ritardo o l'incompiuta esecuzione della sentenza del 2021.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dai magistrati Marco Bignami (Presidente), Fabrizio Fornataro (Estensore) e Anna Corrado, ha esaminato la documentazione depositata dalle parti durante l'udienza del 10 ottobre 2023. Pur non disponendo del testo integrale della motivazione nel dispositivo pubblicato, la sentenza accoglie il ricorso e accerta espressamente l'inottemperanza di Regione Lombardia, il che significa che il giudice ha ritenuto provati i fatti lamentati da Villaggio Amico e ha considerato infondate le difese della Regione. Il TAR ha quindi ritenuto che sussistesse un obbligo concreto di ottemperanza non adempito e ha identificato quale modalità di adeguamento il rispetto delle prescizioni già contenute nella sentenza del 2021. La decisione di fissare una nuova camera di consiglio per il prosieguo indica che il giudice ha inteso mantenere un controllo sul processo di esecuzione, rinviando per verificare successivamente l'adempimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Villaggio Amico S.r.l., accertando ufficialmente e giudizialmente l'inottemperanza della Regione Lombardia alle sentenze specificate. Di conseguenza, ha condannato la Regione a ottemperare secondo le modalità e i tempi stabiliti nella motivazione della sentenza del 2021, imponendole così un obbligo coattivo di esecuzione. Il TAR ha inoltre rinviato la causa fissando camera di consiglio per il 19 dicembre 2023, al fine di verificare il prosieguo e l'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione. Le spese del giudizio sono state riservate al definitivo, ovvero verranno compensate o assegnate solo alla conclusione del procedimento.

Massima

L'amministrazione pubblica che non ottemperi nei termini e secondo le modalità stabilite da una sentenza del giudice amministrativo rimane assoggettata al controllo giurisdizionale mediante ricorso per ottemperanza e non può sottrarsi al vincolo della cosa giudicata e all'obbligo di esecuzione concreta della pronuncia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Milano del 6 dicembre 2021, n. 2712, resa nel giudizio R.G. n. 131/2021 e notificata il 7 dicembre 2021.
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2023, proposto da
Villaggio Amico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Marina Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Ente in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
Fondazione Renato Piatti Onlus, Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza Età – Sede Regionale Lombardia, Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza Età, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Segesta Gestioni S.r.l., Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale – Sede Regionale Lombardia, Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Non definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e accerta l’inottemperanza di Regione Lombardia;
2) condanna Regione Lombardia ad ottemperare alle sentenze indicate in motivazione secondo le modalità e i tempi ivi stabiliti;
3) fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 19 dicembre 2023;
4) spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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