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Sentenza n. 202302319/2023

Sentenza n. 202302319/2023

3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 22851/2017

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302319/2023
EsitoFISSA CAMERA DI CONSIGLIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Canon Italia S.p.A. ha proposto ricorso per ottemperanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il Comune di Castellaneta in relazione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 28 giugno 2017, reso definitivamente esecutivo con numero 22851/2017. Il Comune era stato condannato con questo decreto a pagare alla società ricorrente complessivamente € 9.050,19 di capitale, oltre agli interessi moratori e alle spese della procedura monitoria. Sebbene il Comune non abbia opposto il titolo e fosse trascorso ormai il termine di centoventi giorni previsto dalla legge per il pagamento volontario, l'ente aveva effettuato soltanto versamenti parziali, l'ultimo dei quali risalente al 21 agosto 2023 per € 6.700,00, lasciando pendente un importo residuo di € 1.111,85 oltre agli interessi maturati. La ricorrente lamentava quindi l'inottemperanza del Comune al giudicato e chiedeva l'intervento del giudice amministrativo al fine di garantire il soddisfacimento integrale del credito, inclusa la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo accumulato.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel procedimento di ottemperanza disciplinato dagli articoli 112 e 114 del Codice del Processo Amministrativo, che regolano la tutela del creditore quando un'amministrazione pubblica non adempie spontaneamente a un giudicato. In particolare, il meccanismo di protezione previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, stabilisce che la pubblica amministrazione dispone di centoventi giorni per pagare spontaneamente un debito risultante da un titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza costituisce il rimedio giudiziale per impugnare il comportamento dell'amministrazione che non ottemperaall'obbligazione nascente dal giudicato, permettendo al giudice di ordinare il pagamento residuo e, ove necessario, di nominare un commissario ad acta per agire coattivamente nei confronti dell'ente inadempiente.

La questione giuridica

La questione affrontata dal collegio riguardava se il Comune di Castellaneta fosse incorso in inottemperanza al decreto ingiuntivo attraverso l'effettuazione di pagamenti meramente parziali senza estinguere completamente il debito indicato nel titolo esecutivo. Correlato a questo quesito principale era il problema se, in considerazione dei ritardi nel pagamento, dovesse essere riconosciuta al creditore una penalità di mora aggiuntiva quale ulteriore strumento di tutela sanzionatoria. La fattispecie presentava profili di rilevanza generale in merito alla corretta interpretazione di cosa costituisca "ottemperanza" a un giudicato quando il debitore pubblica amministrazione effettua sì dei versamenti, ma rimane sostanzialmente inadempiente quanto all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha anzitutto accertato inoppugnabilmente l'inottemperanza osservando che il titolo esecutivo, non essendo stato opposto dal Comune e rendendosi munito di formula esecutiva legittimamente notificata, aveva già generato il diritto alla riscossione immediata del debito, superato il quale il decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla norma di legge. Sebbene il Comune avesse effettuato dei versamenti progressivi, dimostrando una qualche volontà pagante, questi rimanevano manifestamente insufficienti a estinguere il debito complessivamente dovuto, lasciando una quota residua contestata di fatto soltanto per la forma processuale. Quanto alla richiesta di condanna alla penalità di mora, il Tribunale ha ritenuto iniqua questa pretesa considerando che l'ente resistente stava comunque procedendo a eseguire pagamenti parziali successivi, e dunque meritevole di una ulteriore opportunità di adempimento entro un termine dilatorio ragionevole. Il collegio ha pertanto accolto il ricorso nei termini limitati all'accertamento dell'inottemperanza e all'ordine di pagamento del residuo, negando invece la condanna alla penalità monetaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accertato l'inottemperanza al decreto ingiuntivo e ha ordinato al Comune di Castellaneta di provvedere al pagamento del debito residuo di € 1.111,85 oltre gli interessi di mora sino al saldo, assegnando all'ente un nuovo termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre disposto che in caso di mancato adempimento spontaneo decorso tale termine, il giudice avrebbe nominato un commissario ad acta con poteri di agire coattivamente nei confronti del Comune al fine di garantire l'esecuzione forzata del giudicato. Ha altresì fissato il termine di trentadue giorni per l'incasso sia degli ulteriori interessi maturandi sia delle spese del presente giudizio, rinviando la questione in camera di consiglio il 28 marzo 2024 per verificare l'effettiva ottemperanza. Ha infine posto a carico del Comune anche le spese dell'opera del commissario ad acta qualora questo fosse dovuto nominare, nonché le spese già sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio.

Massima

L'ottemperanza a un decreto ingiuntivo non sussiste quando la pubblica amministrazione effettua pagamenti meramente parziali senza estinguere completamente il debito esigibile, e il giudice amministrativo può ordinare il pagamento del residuo assegnando un nuovo termine dilatorio salvo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 22851/2017 - R.G. 37044/2017del Tribunale di Milano e, per l'effetto:
- ordinare alla parte resistente di provvedere al pagamento in favore della ricorrente del credito portato dal predetto titolo per il residuale importo di € 7.811,85 (oltre ulteriori maturandi interessi), di cui € 1.269,19 in linea capitale, € 145,50 per le spese della procedura monitoria liquidate in decreto, € 956,80 per i compensi della procedura monitoria liquidati in decreto già comprensivi di 15% e C.P.A., ed oltre gli interessi moratori sino al saldo, oggi pari ad € 5.440,36; il tutto oltre spese e competenze del presente giudizio di cui si chiede la liquidazione;
- fissare il termine di 30 giorni per provvedere, nonché disporre la nomina, fin da ora, di un Commissario ad acta in caso di infruttuosa decorrenza del predetto termine;
- fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, la somma di denaro dovuta dal Comune di Castellaneta intimato per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- porre a carico di quest'ultimo le spese del presente giudizio, nonché quelle per l'opera del Commissario ad acta.
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2023, proposto da
Canon Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Posani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castellaneta, non costituito in giudizio;
Visti gli artt. 112 e 114 cpa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe il Comune resistente è stato condannato a pagare alla società ricorrente:
a) la somma di € 9.050,19 a titolo di capitale;
b) gli interessi moratori;
c) le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per onorari, € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali IVA, CPA, oltre alle successive occorrende.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta - non opposto, munito di formula esecutiva e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione ha effettuato dei pagamenti parziali, interloquendo con la Canon Italia spa, la quale, da ultimo, ha evidenziato di avere ricevuto in data 21.08.2023 il pagamento di ulteriori in € 6.700,00 precisando che il credito residuo ammonta ad € 1.111,85 oltre ulteriori interessi sino al saldo.
Il credito residuo non è contestato nell’an e nel quantum dal Comune resistente, neppure costituito in giudizio.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’Ente intimato, che ha effettuato pagamenti parziali senza estinguere il debito di cui al titolo indicato in epigrafe.
La circostanza che il Comune stia effettuando successivi pagamenti parziali induce a ritenere adeguata alle esigenze di tutela della società ricorrente l’assegnazione al Comune del termine di 120 giorni - decorrente dalla comunicazione della presente sentenza - per provvedere al completo adempimento, mediante il pagamento di € 1.111,85 oltre interessi di mora sino al saldo, con l’avviso che in mancanza si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta.
In tale contesto, in cui – si ribadisce – la parte resistente sta eseguendo pagamenti parziali, risulta manifestamente iniqua, per lo meno allo stato, la condanna dell’amministrazione a corrispondere una penalità di mora, pure richiesta dalla ricorrente.
In definitiva, il ricorso è fondato nei termini dianzi esposti e deve essere accolto, ferma restando la necessità di proseguire la trattazione in altra camera di consiglio, indicata in dispositivo, al fine di verificare l’effettiva ottemperanza.
Spese al prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Non definitivamente pronunciando:
1) accerta, nei limiti di quanto esposto in motivazione, l’inottemperanza al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e per l’effetto ordina al Comune resistente di provvedere al pagamento del debito residuo secondo gli importi e nel rispetto del termine indicati in motivazione;
2) fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 28 marzo 2024;
3) spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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