2C - EDILIZIA - COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - SANATORIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302309/2023 |
| Esito | SOSPENDE IL GIUDIZIO |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento 1) della determinazione della sanzione ambientale, ai sensi dell'art. 142/f - 167 e 181 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 83 della Legge Regionale Lombardia n. 12/2005, a firma del Direttore del Parco Adda Nord, notificato via p.e.c. in data 2.5.2022, per la sanatoria delle opere realizzate in assenza del titolo paesaggistico sull'immobile sito in -OMISSIS-, Via -OMISSIS- nella parte in cui ha subordinato il rilascio della Certificazione di compatibilità paesaggistica delle opere oggetto di sanatoria al versamento della sanzione ambientale, determinata in Euro 63.194,29; 2) della perizia di stima (non nota), redatta ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. prot. -OMISSIS- del 20.4.2022 e 3) della determinazione n. 76 del 28.4.2022 (non nota) che la ha approvata, richiamate nel provvedimento stesso; di tutti gli atti preordinati, presupposti, conseguenziali e connessi ai precedenti, anche come da esposizione. sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Clerici e Nadia Restivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Roberto Clerici in Milano, corso Indipendenza, 5; Ente di Gestione del Parco Regionale Adda Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente di Gestione del Parco Regionale Adda Nord; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta le eccezioni pregiudiziali di parte resistente e sospende il giudizio per la restante parte, come in motivazione. Spese al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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