2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - PRIMA SEZIONE CIVILE- SENTENZA N. 7656/2019 DI CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO N.7548/2017
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302308/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda il procedimento di ottemperanza relativo a una sentenza precedente, la numero 7656/2019 del Tribunale di Milano, con la quale il Ministero dell'Interno era stato condannato al pagamento di una somma di denaro pari a euro 326.645,05 a favore della Garage Lainate S.r.l., società che ha proposto il ricorso al TAR Lombardia al fine di ottenere il rispetto della sentenza già emessa. La controversia ha origine dalla necessità di assicurare l'esecuzione coattiva di un provvedimento giurisdizionale che confermava un decreto ingiuntivo antecedente, il numero 7548/2017, nel quale era già stato riconosciuto il diritto della società ricorrente a ricevere dal Ministero dell'Interno una determinata somma di denaro. La questione si inserisce nel complesso meccanismo di esecuzione delle sentenze contro la Pubblica Amministrazione e rappresenta un caso di contrasto tra il diritto di credito della società privata e gli obblighi di pagamento gravanti sulla Amministrazione Statale.
Il quadro normativo
Il procedimento di ottemperanza costituisce una particolare forma di ricorso amministrativo disciplinata dalla legge numero 241 del 1990 e successive modificazioni, oltre che dalle disposizioni del Codice del Processo Amministrativo, che consente alle parti di denunciare l'inadempimento di sentenze amministrative già passate in giudicato. La normativa prevede che qualora un'Amministrazione non ottemperi a una sentenza del giudice amministrativo, la parte interessata possa ricorrere al medesimo giudice per ottenere provvedimenti diretti a garantire l'esecuzione della decisione. In questo contesto rientrano anche le sanzioni pecuniarie e le condanne al pagamento di somme di denaro che gravano sulla Pubblica Amministrazione, le quali costituiscono obblighi vincolanti derivanti da decisioni giurisdizionali definitive. Il diritto alla riscossione del credito e il principio della certezza dell'ordine giurisdizionale sono principi fondamentali sottesi a questa disciplina.
La questione giuridica
La questione centrale del ricorso riguardava il mancato pagamento da parte del Ministero dell'Interno della somma di denaro dovuta secondo la precedente sentenza. La Garage Lainate S.r.l. ricorreva al TAR al fine di ottenere l'esecuzione forzata del provvedimento giurisdizionale già emesso, rappresentando che il Ministero aveva omesso o ritardato il pagamento della somma dovuta, causando un pregiudizio al diritto di credito della società. Il punto di diritto controverso concerneva la legittimità della richiesta di ottemperanza e se sussistessero gli estremi per ordinare al Ministero dell'Interno di procedere al pagamento coattivo della somma, oltre che la quantificazione degli eventuali interessi maturati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, alla data del 3 ottobre 2023, ha esaminato gli atti della causa e ha accolto le considerazioni prospettate dalla difesa del Ministero dell'Interno. Sebbene il testo della sentenza non esponga diffusamente le ragioni della decisione, dall'esito del giudizio risulta che il collegio ha ritenuto non fondato il ricorso proposto dalla Garage Lainate S.r.l., respingendolo integralmente. Le motivazioni sottese al rigetto del ricorso possono ascriversi alla valutazione della sussistenza o della corretta imputazione degli elementi costitutivi della richiesta di ottemperanza, ovvero alle caratteristiche specifiche dell'obbligazione dedotta in giudizio oppure ai vizi procedurali riscontrati nella formulazione della ricorsa. Il TAR ha inoltre ritenuto di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 2.000,00, quale conseguenza naturale della soccombenza totale nel giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dalla Garage Lainate S.r.l. e ha condannato la medesima società al pagamento a favore del Ministero dell'Interno delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00, oltre ai relativi accessori di legge quali interessi moratori. La sentenza è stata emessa in via definitiva, quindi insuscettibile di ulteriore impugnazione dinanzi al TAR, salva la possibilità di ricorso in Cassazione per questioni di diritto. La decisione comporta l'estinzione del procedimento di ottemperanza e l'impossibilità, attraverso questa particolare forma di ricorso, di ottenere il pagamento della somma originaria mediante un ulteriore intervento giurisdizionale.
Massima
L'ottemperanza di una sentenza amministrativa presuppone la sussistenza di idonei presupposti procedurali e sostanziali nella richiesta rivolta al giudice, e il ricorso fondato su illegittime pretese di esecuzione è destinato al rigetto con conseguente condanna della parte alle spese processuali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per la corretta ottemperanza della sentenza n. 7656/2019, emessa dal Tribunale di Milano, che ha confermato il decreto ingiuntivo n. 7548/2017, con il quale il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di € 326.645,05, oltre interessi e spese. sul ricorso numero di registro generale 556 del 2023, proposto da Garage Lainate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Altieri e Michele Pannia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società Garage Autostrada Lainate Srl al pagamento a favore del Ministero dell’Interno delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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