4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ISTANZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - VARIAZIONE PUNTEGGIO - RICORSO AMMINISTRATIVO IN OPPOSIZIONE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302303/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando il Bando ERP Avviso 4881 relativo al Piano 2022 del Comune di Milano e, in particolare, un provvedimento dell'Area assegnazione alloggi ERP datato 8 agosto 2022 con il quale l'amministrazione comunale aveva variato il punteggio Isbar assegnato al ricorrente nella graduatoria per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La controversia rientra nel contesto della selezione e della distribuzione degli alloggi pubblici, settore in cui l'attribuzione dei punteggi secondo l'indicatore economico rappresenta un aspetto critico poiché incide direttamente sulle posizioni in graduatoria e quindi sulla possibilità concreta di ottenere l'assegnazione di un immobile. Il ricorso era volto a ottenere l'annullamento del provvedimento di variazione del punteggio, ritenuto illegittimo dal ricorrente, al fine di ripristinare la situazione precedente e migliorare così la propria posizione nella graduatoria.
Il quadro normativo
La materia dell'edilizia residenziale pubblica è disciplinata da una complessa normativa che combina disposizioni statali, regionali e municipali. Il bando e i criteri di selezione per l'assegnazione degli alloggi ERP devono rispondere ai principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità dell'azione amministrativa, oltre che alle norme specifiche contenute nei regolamenti comunali e negli avvisi pubblici. L'indicatore Isbar, acronimo che rimanda alla situazione economica equivalente, costituisce uno dei criteri storicamente utilizzati per valutare la condizione economica dei richiedenti e deve essere calcolato in conformità alle metodologie stabilite dalla normativa vigente. Le variazioni successive al calcolo iniziale sono soggette al rispetto del principio di trasparenza e della possibilità per l'interessato di conoscere e impugnare le determinazioni che lo riguardano.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità di una variazione amministrativa di un punteggio economico già assegnato al ricorrente in graduatoria, questione che coinvolge il diritto del cittadino a ricevere un trattamento amministrativo conforme alle regole dichiarate e a non subire modifiche unilaterali e ingiustificate del proprio punteggio. In gioco era anche il principio di affidamento legittimo dell'amministrato, il quale aveva organizzato la sua posizione in graduatoria sulla base della prima valutazione comunicatagli. La rilevanza giuridica della questione concerneva inoltre il limite temporale entro il quale l'amministrazione poteva ancora modificare i punteggi già consolidati e notificati agli interessati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio nell'udienza pubblica del 11 ottobre 2023 con i magistrati Gabriele Nunziata, Antonio De Vita e Silvia Torraca, nel corso dell'esame del ricorso ha ritenuto che si fosse verificato un sopraggiungere di una carenza di interesse agire concreto e attuale del ricorrente. La carenza di interesse sopravvenuto rappresenta una causa di improcedibilità del ricorso nel giudizio amministrativo, poiché essa comporta l'assenza delle condizioni essenziali affinché la pronuncia del giudice avrebbe una utilità pratica per il ricorrente. Benché il ricorso fosse stato correttamente proposto e idoneo a contenere una questione controversa rilevante al momento della sua proposizione, nel corso del procedimento giudiziale si era determinata una situazione per la quale la decisione della causa non avrebbe potuto più produrre effetti utili per il ricorrente, rendendo il ricorso ormai privo di utilità processuale. Pertanto, il collegio ha preferito non entrare nel merito della questione sostanziale relativa alla legittimità della variazione del punteggio, dichiarando piuttosto il ricorso improcedibile.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, attribuendo a ciascuno di esse l'onere di sopportare i propri costi legali. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza e, per ragioni di tutela della dignità e dei diritti della parte ricorrente, ha disposto che la Segreteria procedesse all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente nel fascicolo, in applicazione dei principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando in corso di giudizio amministrativo sulla validità di un provvedimento in materia di assegnazione alloggi pubblici sopraggiunga una carenza di interesse agire concreto e attuale della parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile anche se la questione di merito era astrattamente rilevante al momento della proposizione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Silvia Torraca, Referendario, Estensore per l'annullamento del Bando ERP Avviso 4881 – Piano 2022 e del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Comune di Milano – Area assegnazione alloggi ERP in data 8 agosto 2022 (e notificato in pari data), avente ad oggetto la variazione del punteggio Isbar assegnato al ricorrente in graduatoria. sul ricorso numero di registro generale 2988 del 2022, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Di Monda e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →