1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300023/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una medica è stata sospesa dall'esercizio della professione per mancanza di certificazione verde durante l'emergenza pandemica. Nel marzo 2022, in seguito a una guarigione da infezione da SARS-CoV-2, ha chiesto all'Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di disporre la cessazione temporanea della sospensione secondo quanto previsto dal decreto legge n. 24 del 2022, il quale stabiliva che i professionisti guariti potessero riprendere temporaneamente l'esercizio fino al momento della vaccinazione. L'Ordine ha accolto la richiesta ma ha fissato il termine della sospensione della cessazione a novanta tre giorni dalla guarigione, basandosi su un'interpretazione della circolare ministeriale che fissava in tre mesi il periodo di differimento della vaccinazione. La ricorrente ha impugnato questo provvedimento ritenendo che dovesse applicarsi il termine più lungo di sei mesi indicato in una circolare ministeriale successiva. Nel corso del giudizio il provvedimento è stato revocato dall'Ordine, ma la ricorrente ha insistito sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'applicazione illegittima del provvedimento.
Il quadro normativo
La controversia nasce dall'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 44 del 2021, modificato dal decreto legge n. 24 del 2022, il quale stabilisce che gli Ordini professionali devono disporre la cessazione temporanea della sospensione in caso di avvenuta guarigione, fino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita secondo le indicazioni delle circolari del Ministero della salute. Entrano in gioco la circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021, che fissava in sei mesi il termine preferibile di vaccinazione dopo guarigione, e la circolare n. 8284 del 3 marzo 2021, che prevedeva tre mesi. Una nota chiarificatrice del Ministero della salute del 29 marzo 2022 ha aggiunto ulteriore confusione indicando quale termine applicabile i tre mesi e non i sei mesi. Questo complesso quadro normativo e amministrativo rappresenta il contesto nel quale l'Ordine professionale ha dovuto interpretare correttamente quale termine di differimento dovesse applicare.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda quale circolare ministeriale dovesse correttamente applicarsi per determinare il periodo di cessazione temporanea della sospensione: se il termine preferibile di sei mesi dalla guarigione secondo la circolare del luglio 2021, oppure il termine di tre mesi secondo la circolare del marzo 2021 come interpretato nella nota chiarificatrice del Ministero di marzo 2022. La questione presenta rilevanza perché da essa dipendeva il periodo durante il quale il professionista poteva effettivamente esercitare la propria attività, con conseguenze significative sulla sua carriera e sul suo reddito. L'Ordine professionale, nel disciplinare i diritti e i doveri dei propri iscritti, deve applicare correttamente le indicazioni ministeriali senza arbitri interpretazioni che sortiscano effetti pregiudizievoli. La ricorrente contestava che l'applicazione del termine triennale fosse incoerente con le disposizioni più recenti del Ministero della salute.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che, sebbene il provvedimento originario sia stato revocato, sussistono comunque gli elementi per accertare l'illegittimità ai fini del risarcimento dei danni secondo l'articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo. Il collegio ha analizzato attentamente la circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021, ritenuta quella vigente al momento del provvedimento impugnato, secondo la quale i soggetti guariti avrebbero dovuto sottoporsi a vaccinazione preferibilmente entro sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dalla guarigione. Ha quindi confrontato questa indicazione con il provvedimento dell'Ordine che ha applicato il termine di soli novanta tre giorni, concludendo che l'interpretazione adottata dall'Ordine non risultava coerente con la chiara disposizione di legge che rimanda alle circolari del Ministero della salute. Il Tribunale ha ritenuto che l'Ordine non potesse utilizzare in via retroattiva la nota chiarificatrice del 29 marzo 2022, la quale modificava sostanzialmente l'indicazione ministeriale precedente, per giustificare l'applicazione di un termine minore al momento in cui il provvedimento era stato adottato.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso improcedibile per quanto riguarda la domanda di annullamento del provvedimento, poiché quest'ultimo era stato revocato e la ricorrente aveva comunque coltivato la domanda di risarcimento danni che manteneva un interesse autonomo. Ha tuttavia accertato l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ordine professionale per violazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 44 del 2021, in quanto l'Ordine aveva applicato un'interpretazione incoerente con le circolari ministeriali vigenti al momento del provvedimento. La sentenza consente così alla ricorrente di agire per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'applicazione illegittima del provvedimento durante il periodo in cui ha subito una limitazione della propria capacità di esercizio professionale.
Massima
L'Ordine professionale che dispone la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo inferiore a quello indicato nella più recente circolare ministeriale applicabile, illegittimamente interpreta le disposizioni di legge sulla quale fonda il proprio provvedimento, restando responsabile del danno causato al professionista.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’atto prot. n. -OMISSIS- dell'8 aprile 2022, comunicato in pari data dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, recante “Decreto-legge n. 24/2022 – cessazione temporanea sospensione dall'esercizio professionale”; - della deliberazione n. -OMISSIS- dell'8 aprile 2022 del Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, inviata alla ricorrente unitamente alla succitata nota prot. n.-OMISSIS-, recante “differimento sospensione”, con la relativa tabella allegata; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche se non conosciuto dalla ricorrente; nonché per il risarcimento dei danni cagionati dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 736 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlotta Ungaretti e Matteo Pezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; OMCEO - Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Torti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; FNOMCEO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’OMCEO - Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- e della FNOMCEO - Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli; Viste le richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione, presentate da tutte le parti e rispettivamente sottoscritte dagli avvocati Calotta Ungaretti, Guido Torti e Francesco Paolo Bello, i quali sono considerati presenti, ad ogni effetto, in udienza; Con ordinanza cautelare n. 607 del 27 maggio 2022, questa Sezione, in accoglimento della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato - con il quale l’Ordine professionale ha sospeso gli effetti della sospensione dall’esercizio della professione fino al 25 aprile 2022 - sino alla data di scadenza del termine di validità della certificazione verde. In esecuzione della predetta ordinanza cautelare, il Consiglio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- ha adottato la deliberazione n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2022, con la quale ha disposto il differimento della cessazione temporanea della sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione sino al 21 luglio 2022. Con deliberazione n. -OMISSIS- del 5 agosto 2022 il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero della salute, ha revocato la deliberazione consiliare n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2022, impugnata con il presente ricorso. Con memoria depositata in data 6 ottobre 2022, la ricorrente ha invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna delle <<controparti>> al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all’esecuzione del provvedimento impugnato e successivamente revocato, nonché alla rifusione integrale delle spese di lite. Con memorie rispettivamente depositate in data 7 ottobre 2022 e 8 ottobre 2022, sia l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- che la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri hanno aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ed hanno chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, siccome infondata, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. La coltivazione della domanda risarcitoria da parte della ricorrente esclude che il sopravvenuto provvedimento di autotutela, adottato dall’Ordine professionale, sia interamente satisfattivo della pretesa vantata con il presente ricorso, per cui non sussistono i presupposti indicati dall’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In virtù della revoca del provvedimento impugnato con il presente ricorso, è venuto meno esclusivamente l’interesse della ricorrente alla decisione della domanda di annullamento. Il ricorso deve perciò essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda di annullamento. Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, <<Quando nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori>>. Il Collegio ritiene che la deliberazione n. -OMISSIS- dell'8 aprile 2022, con la quale il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS- ha disposto la temporanea cessazione della sospensione della ricorrente dall’esercizio della professione, per il periodo di 93 giorni dalla contrazione dell’infezione da SARS-CoV-2, sia contraria alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della salute n. 32884 del 21 luglio 2021, vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, secondo le quali i soggetti che hanno contratto l’infezione dovrebbero sottoporsi a vaccinazione <<preferibilmente entro i 6 mesi>> dalla pregressa infezione <<e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione>>. Il provvedimento impugnato si pone pertanto in contrasto con la chiara disposizione di cui all’articolo 4, comma 5, terzo periodo, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’articolo 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito nella legge 19 maggio 2022, n. 52, per cui <<In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento>>. Il termine di differimento della vaccinazione contenuto nel provvedimento impugnato è stato individuato dall’Ordine professionale sulla scorta della nota a chiarimenti, resa dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute in data 29 marzo 2022, su richiesta della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Con tale nota il Ministero ha ritenuto che, ai fini del calcolo del periodo di cessazione temporanea della sospensione dalla professione, non fosse applicabile il termine di differimento della vaccinazione, individuato nella circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in sei mesi decorrenti dalla guarigione dall’infezione, ma il termine più ristretto, individuato nella pregressa circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021 in tre mesi decorrenti dalla documentata infezione. Il provvedimento impugnato deve pertanto ritenersi illegittimo poiché fondato su un’interpretazione che non è coerente con le indicazioni tecniche contenute nella circolare ministeriale vigente al momento della sua adozione e poiché adotta un termine di efficacia della sospensione degli effetti della sospensione dalla professione che si pone in contraddizione con il più ampio termine di validità della certificazione verde rilasciata alla ricorrente. Il Collegio ritiene che, sulla scorta di tali elementi, la ricorrente abbia maturato una situazione di legittimo affidamento a che la sospensione degli effetti dell’atto di sospensione dalla professione si protraesse almeno sino a sei mesi dopo la guarigione dall’infezione o comunque sino alla scadenza della validità della certificazione verde in suo possesso, determinata da un’interpretazione contraddittoria e non motivata fornita agli Ordini professionali dal Ministero della salute. Accertata l’illegittimità del provvedimento impugnato, deve essere a questo punto accertata la sussistenza degli altri elementi costituitivi della fattispecie risarcitoria, quali la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, di un danno effettivo e del nesso causale tra l’esecuzione del provvedimento illegittimo e il danno lamentato. Il Collegio ritiene che la provenienza dell’indicazione del termine di differimento della vaccinazione da parte dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute, il quale rappresenta un autorevole organo istituzionale del soggetto apicale del Servizio sanitario nazionale, in possesso di informazioni e di conoscenze epidemiologiche attendibili e qualificate, non possedute dagli Ordini professionali, sia idonea ad escludere ogni profilo di imperizia, di negligenza o di imprudenza in capo all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di -OMISSIS-, il quale non possiede gli strumenti per confutare, sul piano tecnico-scientifico, l’interpretazione della norma di legge da applicare. La ricorrente non ha inoltre evaso l’onere probatorio posto a suo carico in relazione alla sussistenza dei danni lamentati in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato, la cui efficacia è stata dapprima prontamente sospesa da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 607 del 27 maggio 2022 ed in seguito, altrettanto prontamente, fatta cessare dall’Ordine professionale con l’adozione del provvedimento di revoca in autotutela. La domanda risarcitoria deve essere dunque rigettata, siccome infondata. La natura degli interessi coinvolti nella presente fattispecie e la novità della questione oggetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →