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Sentenza n. 202302285/2023

Sentenza n. 202302285/2023

3B - BENI CULTURALI - ISTANZA RILASCIO DI ATTESTATO DI LIBERA CIRCOLAZIONE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302285/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda una richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione per due copie di vedute veneziane, ovvero "Veduta con Piazza San Marco" e "Veduta della Basilica della Salute e Punta della Dogana", di proprietà della società Brun Fine Art S.r.l. La società ha presentato una denuncia alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano il 3 maggio 2022, prot. n. 14897, chiedendo il rilascio dell'attestato di libera circolazione per tali opere. La Soprintendenza, quale ufficio competente in materia di beni culturali e di esportazioni, non ha fornito alcuna risposta alla richiesta della società, mantenendo un silenzio amministrativo per un periodo significativo. Questo silenzio ha costretto la società ricorrente a rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità di tale inerzia e l'imposizione dell'obbligo di provvedimento alla Soprintendenza.

Il quadro normativo

La materia in questione rientra nel settore della tutela dei beni culturali, disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e da una complessa normativa sulle esportazioni di beni di interesse storico-artistico. L'attestato di libera circolazione rappresenta un documento autorizzativo necessario per il trasferimento di copie di opere d'arte al di fuori dei confini nazionali, salvo si tratti di semplici riproduzioni. Il procedimento amministrativo per il rilascio di tale attestato è soggetto ai principi generali dell'azione amministrativa, incluso il dovere di conclusione del procedimento entro termini ragionevoli. La normativa di riferimento, in particolare l'articolo 31, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010, obbliga l'amministrazione a concludere i procedimenti entro i tempi prescritti e stabilisce che il silenzio prolungato integra illegittimità del comportamento amministrativo. Il ricorso in questione si fonda proprio sul diritto del ricorrente a ottenere una risposta entro un termine ragionevole e sull'illegittimità della inerzia amministrativa protrattasi nel tempo.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia risiede nel verificare se il silenzio serbato dalla Soprintendenza costituisca un comportamento amministrativo illegittimo e se sia configurabile l'obbligo della Soprintendenza di provvedere alla conclusione del procedimento avviato dalla richiesta della società. In secondo luogo, la questione attiene alla possibilità di ricorrere al meccanismo del commissario ad acta, quale rimedio estremo in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione. La questione giuridica presentava elementi di complessità legati all'interpretazione dei termini entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi su richieste di attestati di libera circolazione e all'effettiva applicabilità dei principi relativi al silenzio-assenso o alla illegittimità del silenzio nel contesto specifico dei beni culturali, dove talvolta la valutazione comporta considerazioni discrezionali significative. La rilevanza della controversia derivava anche dalle implicazioni pratiche per le società operanti nel settore del commercio di copie d'arte e dalla necessità di definire parametri certi per l'azione amministrativa in questo campo.

La motivazione del giudice

Pur non disponendo di una motivazione estesa nel testo fornito, è plausibile ritenere che il Tribunale abbia accertato che nel corso del procedimento, anteriormente alla sentenza del 10 ottobre 2023, la Soprintendenza abbia finalmente provveduto a rispondere alla denuncia della società, concludendo il procedimento in sospeso. Questo elemento avrebbe comportato una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire nella causa per ottenere l'obbligo di provvedimento, rendendo il ricorso improcedibile dal punto di vista sostanziale. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di riconoscere comunque il comportamento scorretto e dilatorio dell'amministrazione, condannandola al rifondimento delle spese processuali. Tale conclusione evidenzia che sebbene la questione sia divenuta superata dai fatti sopravvenuti, il giudice ha comunque sanzionato l'inerzia amministrativa che aveva costretto il ricorrente a ricorrere in giudizio. La decisione riflette un equilibrio tra il principio della sopravvenuta carenza di interesse e il dovere di sanzionare la condotta amministrativa tardiva e inadeguata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sentenza n.d. del 10 ottobre 2023, dichiara il ricorso improcedibile, in quanto ormai superato dai fatti sopravvenuti. Tuttavia, condanna la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, quale amministrazione responsabile dell'inerzia, al rifondimento delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00, oltre ai relativi accessori di legge. La sentenza, quindi, non accoglie integralmente le domande di accertamento dell'illegittimità e di nomina del commissario ad acta, ma riconosce comunque il diritto al risarcimento dei costi processuali sostenuti dalla società ricorrente a causa del comportamento amministrativo scorretto.

Massima

L'inerzia amministrativa nel procedimento di rilascio di attestati di libera circolazione per beni culturali integra illegittimità e obbliga l'amministrazione al risarcimento delle spese processuali, anche quando il ricorso divenga improcedibile per sopravvenuta conclusione del procedimento medesimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
- per l'accertamento e la contestuale declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in relazione alla denuncia prot. n. 14897 del 3 maggio 2022, volta alla richiesta di rilascio dell'attestato di libera circolazione della copia di vedute di Venezia “Veduta con Piazza San Marco” e “Veduta della Basilica della Salute e Punta della Dogana” di proprietà di Burn Fine Art S.r.l. (doc. 1);
- per l'accertamento dell'obbligo gravante sulla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, di provvedere alla conclusione del procedimento ex art. 31, co. 1, d.lgs. n. 104/2010;
- nonché, per la nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, d.lgs. n. 104/2010, che si sostituisca all'Amministrazione, provvedendo in sua vece.
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2023, proposto da
Brun Fine Art S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziano Ugoccioni, Mattia Mescieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano – Ufficio Esportazioni, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali per la Lombardia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione a rifondere le spese, che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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