3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RILASCIO NULLA OSTA PER LAVORO AUTONOMO - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302284/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero in possesso di un diploma di laurea aveva presentato domanda al Ministero dell'Interno il 30 maggio 2023 per ottenere la certificazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma, comunemente denominata "nulla osta per lavoro autonomo". Tale certificazione costituisce presupposto essenziale per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo, consentendo così al ricorrente di proseguire la propria permanenza in Italia in qualità di lavoratore autonomo anzichè come studente. Tuttavia, il Ministero dell'Interno non ha fornito alcuna risposta né rilasciato il provvedimento richiesto, determinando una situazione di inerzia amministrativa che ha impedito al ricorrente di procedere alla conversione del suo status migratorio. Dinanzi al protrarsi del silenzio, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per denunciare l'illegittimità del comportamento omissivo dell'amministrazione.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), il quale prevede le diverse tipologie di permessi di soggiorno e le condizioni per la loro conversione. In particolare, il rilascio del nulla osta per lavoro autonomo rappresenta una certificazione amministrativa che attesta il possesso di specifici requisiti normativi necessari affinché uno straniero possa esercitare un'attività lavorativa autonoma nel territorio italiano. Il procedimento amministrativo che conduce al rilascio di tale certificazione è sottoposto ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui rientra l'obbligo di concludere i procedimenti amministrativi entro i termini previsti dalla legge e di comunicare il risultato della decisione all'interessato. L'assenza di risposta entro il termine legale integra il c.d. silenzio serbato dell'amministrazione, che secondo la normativa vigente si considera illegittimo quando non sia stata fornita alcuna comunicazione e il richiedente non possa rinunciare ad ottenere il provvedimento stesso.
La questione giuridica
Il punto controverso riguarda la legittimità del comportamento omissivo del Ministero dell'Interno nel non avere fornito risposta alcuna alla domanda presentata dal ricorrente per il nulla osta per lavoro autonomo. La controversia toccava il delicato equilibrio tra l'interesse amministrativo alla gestione dell'immigrazione e il diritto del cittadino straniero a ricevere una risposta celere ed esauriente su istanze che determinano rilevanti conseguenze sulla sua permanenza in Italia e sulla sua capacità lavorativa. Si trattava di una questione di rilievo anche per la giurisprudenza amministrativa, in quanto la valutazione della legittimità del silenzio amministrativo assume particolare importanza quando incida sulla possibilità di un straniero di convertire il proprio status migratorio e di conseguire una stabilità personale e professionale nel territorio italiano.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto fondati i motivi dedotti dal ricorrente e ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione. Il collegio giudicante ha evidenziato come l'inerzia dell'amministrazione nel non fornire una risposta all'istanza fosse contraria ai principi procedimentali fondamentali che governano l'azione della pubblica amministrazione, i quali prevedono che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con un provvedimento espresso comunque comunicato all'interessato entro i termini di legge. Inoltre, il Tribunale ha considerato rilevante il fatto che la mancata risposta incidesse negativamente sulla situazione giuridica del ricorrente, il quale rimane in una condizione di incertezza riguardante la possibilità di regolarizzare la propria posizione lavorativa. La nomina di un commissario ad acta costituisce la conseguenza naturale dell'accoglimento del ricorso, imponendo all'amministrazione di provvedere nel merito secondo quanto prescritto dalla legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda presentata il 30 maggio 2023. Conseguentemente, il collegio ha ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza, nominando un commissario ad acta affinché provveda al rilascio del nulla osta per lavoro autonomo qualora sussistano i requisiti normativi richiesti. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui in caso di ricorso accolto il costo del procedimento non grava interamente su una sola parte. Infine, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per garantire la tutela della riservatezza secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di rilascio di certificazione per lavoro autonomo da parte di uno straniero integra vizio di illegittimità rimozione mediante nomina di commissario ad acta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere Accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sulla domanda presentata dal ricorrente in data 30.05.2023, per la certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo per stranieri con diploma di laurea (c.d. “Nulla osta per lavoro autonomo”), ai fini della conversione del proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo. sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lodi Pizzochero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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