3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302283/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano per ottenere il riconoscimento del diritto a concludere un contratto di soggiorno-lavoro subordinato secondo le disposizioni dell'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020. Contestualmente il ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio della pubblica amministrazione, invocando le tutele previste dagli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo. La controversia riguarda quindi tanto il diritto soggettivo del ricorrente a accedere a una forma particolare di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro, quanto la responsabilità amministrativa per inerzia della Questura di Milano in relazione a una istanza presentata. Il ricorso è stato quindi indirizzato contro i due enti amministrativi preposti al rilascio dei permessi di soggiorno e alla gestione delle pratiche di ingresso e permanenza di stranieri in territorio italiano.
Il quadro normativo
L'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 è una norma straordinaria che consente l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri provenienti da paesi terzi per lo svolgimento di attività lavorative in regime subordinato, in deroga alle ordinarie procedure previste dal testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998. Tale norma si inserisce nel contesto della disciplina generale del diritto di ingresso, soggiorno e lavoro degli stranieri in Italia, che riconosce taluni diritti soggettivi in determinate circostanze, ma subordina l'esercizio di tali diritti al rispetto di procedure amministrative precise e al rilascio di idonei titoli autorizzativi da parte della pubblica amministrazione competente. La Questura è l'ufficio periferico del Ministero dell'Interno preposto al rilascio dei permessi di soggiorno ed è quindi il soggetto passivo legittimato in relazione a controversie sulla concessione o rifiuto di tali titoli. Le norme sul silenzio della pubblica amministrazione, richiamate dal ricorrente, integrano la disciplina processuale per tutelare i cittadini contro l'inerzia amministrativa quando la PA non si pronunci entro i termini di legge.
La questione giuridica
Il punto critico della controversia riguardava se il ricorso proposto fosse ricevibile dal punto di vista procedurale oppure se sussistessero difetti tali da impedire al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito. Sebbene il ricorso vertesse formalmente sul riconoscimento di un diritto e sull'annullamento del silenzio amministrativo, il tribunale ha evidentemente riscontrato profili di inammissibilità della domanda che vanno oltre il merito della controversia stessa. La questione non è dunque se il ricorrente avesse effettivamente diritto al contratto di soggiorno-lavoro subordinato secondo l'articolo 103 del decreto legge 34/2020, bensì se il ricorso fosse stato proposto in conformità ai requisiti procedurali richiesti dal codice del processo amministrativo per consentire al giudice di esaminare il caso nel merito.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pur non esplicitando in forma discorsiva le ragioni della propria decisione nel testo disponibile, ha dichiarato irricevibile il ricorso sulla base di un insindacabile accertamento di difetti procedurali o di mancanza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge processuale amministrativa. Questa decisione indica che il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso non potesse neppure essere esaminato nel merito a causa di vizi procedurali, quali ad esempio una difettosa legittimazione attiva o passiva, un'indebita proposizione della domanda, oppure altri difetti procedurali che rendono il ricorso inidoneo a ricevere tutela giurisdizionale. La dichiarazione di irricevibilità rappresenta un'eccezione preliminare che il giudice amministrativo utilizza quando constata che mancano i presupposti processuali per l'ammissibilità della lite, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni sostanziali dedotte dalle parti. L'ordinanza di compensazione delle spese, inoltre, suggerisce che il tribunale non ha ritenuto l'una o l'altra parte integralmente vittoriosa dal punto di vista processuale, segnalando probabilmente che il vizio riscontrato era rimproverabile in parte anche al ricorrente nella sua prospettazione della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona del suo presidente relatore Marco Bignami con il contributo dei consiglieri Fabrizio Fornataro e Anna Corrado, ha dichiarato irricevibile il ricorso numero 1379 del 2023 proposto dallo straniero contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano. Tale pronuncia comporta il rigetto della domanda senza alcun esame nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollevate dal ricorrente, il quale non potrà beneficiare della tutela giurisdizionale invocata per il tramite di questo ricorso. Le spese relative al giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la discrezionalità del giudice amministrativo in tema di oneri processuali quando la controversia sia stata risolta su questioni procedurali. Infine, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità della persona ricorrente a tutela dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy, dato il carattere sensibile dei dati relativi allo status migratorio e alle pratiche amministrative di ingresso nel territorio dello stato.
Massima
Il ricorso in materia di soggiorno subordinato per lavoro è inammissibile quando il ricorrente non rispetti i presupposti procedurali richiesti dal codice del processo amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni sostanziali sulla concessione del diritto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere Accertamento diritto dello straniero a concludere un contratto di soggiorno-lavoro subordinato art. 103 DL 34/2020 e ricorso contro il silenzio della PA art. 31/117 CPA sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Mauro Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Napoli, 24; Ministero dell'Interno, Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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