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Sentenza n. 202302282/2023

Sentenza n. 202302282/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA NULLA OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302282/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, con generalità tutelate dalla riservatezza, ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione relativo a un procedimento di concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare. Il procedimento amministrativo era stato avviato il 27 ottobre 2022 presso il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, con il numero di pratica MI1408196344. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Gianluca Castagnino, lamentava l'omissione da parte dell'amministrazione di provvedere alla conclusione del procedimento entro i termini previsti, nella forma di un nulla osta necessario per poter esercitare il diritto al ricongiungimento con familiari, circostanza che cagionava un danno alla sua situazione giuridica e un pregiudizio concreto nella sfera dei diritti personali.

Il quadro normativo

La materia del ricongiungimento familiare di cittadini stranieri è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, recante il Testo Unico in materia di immigrazione, e da una serie di norme regolamentari e amministrative di attuazione. Il nulla osta rappresenta un presupposto amministrativo di natura autorizzatoria mediante il quale la pubblica amministrazione concede il consenso affinché il cittadino straniero possa effettuare il ricongiungimento con i propri familiari secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La controversia tocca un profilo rilevante della giurisdizione amministrativa, cioè la corretta attribuzione della competenza tra diversi organi giudiziari in relazione alla natura della materia, questione disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo e dalle specifiche disposizioni in materia di diritti di cittadinanza, immigrazione e status personale.

La questione giuridica

La questione centrale affrontata dal collegio riguardava l'identificazione della giurisdizione territorialmente e funzionalmente competente a conoscere della controversia sul silenzio inadempimento dell'amministrazione in materia di ricongiungimento familiare. Il TAR doveva valutare se la propria giurisdizione fosse legittimamente operativa ovvero se la materia, per le sue caratteristiche intrinseche di diritto della cittadinanza e della condizione dello straniero, fosse sottratta alla competenza amministrativa ordinaria e affidata a una giurisdizione speciale. La corretta allocazione della competenza giurisdizionale è un elemento di ordine pubblico del processo, in quanto l'esercizio della giurisdizione da parte di un organo non competente comporterebbe la nullità radicale del procedimento e comporterebbe, conseguentemente, una violazione della tutela giurisdizionale dei diritti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal presidente estensore Marco Bignami e dai consiglieri Fabrizio Fornataro e Anna Corrado, nel corso della camera di consiglio svoltasi il 10 ottobre 2023, ha effettuato un'analisi approfondita delle disposizioni normative sulla competenza giurisdizionale. In particolare, il TAR ha applicato il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo e ha concluso che la controversia in questione non rientra nella propria sfera di competenza. Il collegio ha ritenuto, sulla base della normativa vigente, che la materia dei nulla osta per il ricongiungimento familiare fosse attribuita esclusivamente a una diversa autorità, denominata AGO, alla quale spetta il potere di decidere in via propria e autonoma sui ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione in questa particolare fattispecie. La decisione è stata assunta nel rispetto del principio della corretta attribuzione della giurisdizione, che rappresenta un elemento fondamentale dell'ordinamento processuale amministrativo italiano.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza depositata il 10 ottobre 2023, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'AGO secondo quanto dispone l'articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo, ordispone il compenso delle spese di giudizio tra le parti contendenti. Il tribunale ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse immediatamente eseguita dall'autorità amministrativa competente, conformemente alle disposizioni che regolano l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di attribuzione della competenza. Ha infine disposto, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente, l'oscuramento del nominativo e delle generalità della parte ricorrente nel testo della sentenza, avvalendosi dei poteri conferiti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, in attuazione del Regolamento UE numero 2016/679.

Massima

La competenza a pronunciarsi in merito alla concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare di cittadini stranieri è attribuita dalla legge in via esclusiva a giurisdizioni amministrative speciali, e il TAR ordinario non può conoscere dei ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione in tale materia qualora essa ricada sotto il dominio di altre autorità amministrative designate dalla normativa sui diritti di cittadinanza e sull'immigrazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
Annullamento del silenzio inadempimento in ordine al procedimento amministrativo di concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare, instaurato il 27 ottobre 2022 e avente n. MI1408196344
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell’AGO, ex art. 11 cpa.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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