1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE DI ATTI VANDALICI E/O SINISTRI SU AUTOBUS IRISBUS CITELIS - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302270/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Iveco Orecchia S.p.A. ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto n. 3600000140, emesso da Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM) il 14 maggio 2023. L'appalto riguardava l'affidamento del servizio di manutenzione full service e prestazioni di riparazione di danni vandalici su autobus Irisbus Citelis appartenenti alla flotta milanese. Il provvedimento attaccato aggiudicava l'appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Credendino Vincenzo Service SNC quale mandataria, insieme a Interscon Service S.p.A., Italmeccanica S.r.l., Pagliani Service, Eurobus S.r.l., Carrozzeria Carminati e Officine 977 S.r.l. Iveco Orecchia, altra partecipante alla procedura competitiva, contestava l'aggiudicazione ritenendo che l'offerta del RTI vincitore fosse caratterizzata da vizi nella valutazione della congruità dei costi e problemi di legittimità nella composizione del raggruppamento stesso.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema della disciplina degli appalti pubblici, che richiede alle stazioni appaltanti e alle commissioni di gara il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e correttezza procedimentale. La valutazione delle offerte deve includere un'analisi approfondita della congruità economica, in particolare riguardo ai costi della manodopera e alle spese generali, al fine di escludere offerte manifestamente anomale o impossibili. I contratti di avvalimento tra imprese raggruppate devono inoltre essere validi e legittimi secondo le disposizioni civilistiche e secondo le regole di corretta partecipazione alle procedure concorrenziali. L'amministrazione deve verificare non solo la regolarità formale dei documenti ma anche la loro sostanza economica e contrattuale, al fine di garantire che la gara sia svolta secondo criteri di sana amministrazione.
La questione giuridica
Il fulcro della controversia riguardava se l'aggiudicazione a favore del RTI Credendino fosse stata legittima nonostante le criticità evidenziate da Iveco Orecchia, in particolare: la presunta insufficienza della verifica sulla congruità dell'offerta economica, specialmente sui costi della manodopera dichiarati; la validità del contratto di avvalimento che legava il RTI alla Carrozzeria Carminati; e se la Commissione di gara avesse assolto adeguatamente i suoi compiti di valutazione senza accertamenti idonei sulla fattibilità dell'offerta stessa. La questione rilevante in diritto amministrativo era se il mancato approfondimento della congruità dei costi costituisse un vizio procedimentale grave sufficiente a fondare l'annullamento dell'aggiudicazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso principale di Iveco Orecchia, ritenendo fondate le contestazioni sulla legittimità dell'aggiudicazione al RTI Credendino. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che le criticità sollevate dalla ricorrente erano significative e non adeguatamente affrontate in sede di procedura di gara, in particolare riguardo alla mancanza di una verifica idonea sulla congruità dell'offerta economica e sulla sostenibilità dei costi proposti dal raggruppamento vincitore. Il tribunale ha inoltre ritenuto rilevante l'assenza di una valutazione critica dei contratti di avvalimento prodotti, in particolare quello con Carrozzeria Carminati, accogliendo l'impostazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto condurre verifiche più penetranti prima di ammettere il RTI alle fasi successive della procedura. La decisione di accogliere il ricorso principale comporta il riconoscimento del diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto il vizio procedurale e l'illegittimità della scelta aggiudicataria.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso principale presentato da Iveco Orecchia S.p.A., annullando il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto al RTI Credendino datato 14 maggio 2023, insieme a tutti gli atti a esso connessi e presupposti. Contemporaneamente ha respinto il ricorso incidentale presentato da Credendino Vincenzo Service SNC, con il quale quest'ultima aveva contestato gli atti che ammettevano alla gara la concorrente Iveco Orecchia. Ha inoltre respinto la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato nel frattempo, verosimilmente rimettendo tale profilo ad altra sede. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, ferma restando l'obbligazione di ATM di rimborsare il contributo unificato in favore della ricorrente.
Massima
La mancata o insufficiente verifica della congruità dell'offerta economica, segnatamente riguardo ai costi della manodopera, e la carente valutazione della legittimità dei contratti di avvalimento costituiscono vizi procedimentali rilevanti che fondano l'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto pubblico e il ripristino della legittimità della procedura di gara.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento - del provvedimento di ATM datato 14 maggio 2023, comunicato successivamente, adottato dal RUP e recante aggiudicazione al costituendo RTI Credendino Vincenzo Service SNC dell'appalto n. 3600000140 “procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione full service e prestazioni di riparazione di atti vandalici e/o sinistri su autobus Irisbus Citelis “, di cui alla comunicazione di aggiudicazione datata 14 maggio 2023; - del provvedimento del RUP del 14 maggio 2023 nella parte in cui valuta sufficienti le giustificazioni del RTI Credendino sui costi della manodopera e congrui tali costi; - dei provvedimenti adottati dalla Commissione/Seggio di gara, di cui ai verbali di gara e/o del RUP in particolare nella parte in cui ammettono alla gara il RTI Credendino senza alcuna verifica sulla congruità dell'offerta e senza rilevare la nullità del contratto di avvalimento prodotto dalla Carrozzeria Carminati; - ove occorra, della determina a contrarre (non conosciuta), del bando, della specifica tecnica e del disciplinare di gara e dei connessi chiarimenti resi in corso di gara; - di ogni altro atto ai suddetti comunque collegati o connessi, sia antecedenti che successivi, nonché per la declaratoria d'inefficacia del contratto medio tempore stipulato e la reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel medesimo oppure, in via di estremo subordine, per il risarcimento del danno per equivalente economico in misura pari al 10% del valore economico dell'offerta della ricorrente o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa, nonché a) dei medesimi atti già impugnati con il ricorso principale dalla società Iveco Orecchia spa nella parte in cui non hanno escluso dalla procedura la società ricorrente; b) degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, che comunque hanno portato all'ammissione della concorrente Iveco Orecchia spa alla gara; atti impugnati con il ricorso incidentale presentato da Credendino Vincenzo Service Snc il 23.6.2023. sul ricorso numero di registro generale 937 del 2023, proposto da Iveco Orecchia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Dettori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Trasporti Milanesi S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Brera, 5; Credendino Vincenzo Service Snc, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Interscon Service S.p.a., Italmeccanica S.r.l., Pagliani Service, Eurobus S.r.l., Carrozzeria Carminati, e Officine 977 S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Como, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.T.M. S.p.A. e di Credendino Vincenzo Service Snc, ed il ricorso incidentale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso incidentale, accoglie quello principale, nei termini di cui in motivazione, e respinge la domanda di inefficacia del contratto. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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