3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300227/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore Per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida del 05.07.2022, avente ad oggetto convocazione della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, al fine di chiudere la procedura di emersione ex art. 103 D.L. n. 34/2020, a carico della Prefettura di Milano. sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’irricevibilità. Compensa le spese di lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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