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Sentenza n. 202302265/2023

Sentenza n. 202302265/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 14 FEBBRAIO 2023 N. 54/2023/S/IDR - IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302265/2023
EsitoAccolto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Deliberazione 14 febbraio 2023 54/2023/S/IDR, di irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di qualità contrattuale e di misura del servizio idrico integrato, notificato in data 15.02.2023, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguenziale o di esecuzione, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove possa occorrere, la determinazione DSAI/8/2022/IDR del 21 aprile 2022 recante la comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio per violazione delle disposizioni in materia di qualità contrattuale e di misura del servizio idrico integrato.
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2023, proposto da
Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione Coatta Amministrativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaspare Tesè e Carmelo Neri;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - A.G.C.M., Federconsumatori Sicilia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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