1C - ARERA - DELIBERAZIONE 9 MARZO 2021 – 88/2021/S/EFR - IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302264/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Amgas S.p.a., una società operante nel settore energetico, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia due deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adottate il 9 marzo 2021. Tali deliberazioni contenevano l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate al ricorrente per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica, la prima relativa agli anni di obbligo 2015 e 2017 (Deliberazione 88/2021/S/EFR), la seconda riguardante gli anni di obbligo 2016 e 2018 (Deliberazione 89/2021/S/EFR). I procedimenti sanzionatori sottostanti erano stati avviati con distinte determinazioni della Direzione Sanzioni e Impegni dell'ARERA e successivamente sviluppati attraverso istruttorie le cui risultanze erano state comunicate al ricorrente con nota della medesima Direzione in data 4 dicembre 2020. La controversia rientra nel campo della regolamentazione dell'efficienza energetica, materia complessa che coinvolge sia norme di diritto amministrativo che meccanismi tecnici di conformità normativa.
Il quadro normativo
La materia dei titoli di efficienza energetica costituisce un ambito normato dal legislatore italiano in conformità alle direttive europee in materia di efficienza energetica e consente alle aziende di adempiere agli obblighi di risparmio energetico attraverso molteplici modalità. L'ARERA, quale autorità amministrativa indipendente, possiede attribuzioni specifiche in materia di regolazione dell'energia e del gas e può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della disciplina da essa emanata. I procedimenti sanzionatori devono seguire il principio del contraddittorio e della trasparenza amministrativa, garantendo al soggetto destinatario della sanzione la possibilità di presentare deduzioni difensive nel corso dell'istruttoria. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale costituisce il rimedio giurisdizionale ordinario contro gli atti dell'amministrazione, ivi comprese le deliberazioni di ARERA, sebbene permangono specifiche questioni relative alla ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia attiene al profilo dell'ammissibilità dei ricorsi proposti, questione preliminare che il giudice amministrativo deve verificare prima di affrontare il merito della pretesa censura degli atti impugnati. Le questioni sottese riguardano l'osservanza dei presupposti di ricevibilità processuale, quali la legittimazione passiva, l'interesse ad agire, il rispetto dei termini previsti per il ricorso e la corretta individuazione della giurisdizione. Dato che entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, emerge che il TAR ha ritenuto che almeno uno di questi elementi fosse carente, impedendo una decisione nel merito delle censure sostanziali formulate da Amgas.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione della Sezione Prima con Estensore il Consigliere Mauro Gatti, ha proceduto all'esame dei ricorsi riuniti nella camera di consiglio del 20 settembre 2023. La decisione di dichiararli inammissibili rivela che il collegio giudicante ha identificato una ragione di inammissibilità sostanziale non sanabile nel corso del processo, tale da precludere ogni prosecuzione della causa nel merito. Sebbene il testo disponibile non esponga analiticamente le motivazioni di detta inammissibilità, il TAR ha ritenuto che i presupposti processuali fondamentali per il proseguimento della controversia risultassero carenti e irreparabili. La decisione di riunire i due ricorsi testimonia che il collegio ha riscontrato elementi comuni nelle cause di inammissibilità, senza distinguere differenziali rilevanti tra il ricorso 786/2021 e il ricorso 787/2021.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, previa riunione dei due ricorsi, ha dichiarato entrambi inammissibili, determinando così l'estinzione dei giudizi senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate da Amgas riguardanti la legittimità delle Deliberazioni 88/2021 e 89/2021 dell'ARERA. Le spese di giudizio sono state compensate, conformemente a quanto frequentemente disposto nei procedimenti di inammissibilità. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, elemento che non pregiudica l'efficacia già pienamente consolidata delle deliberazioni sanzionatorie dell'ARERA a fronte della dichiarazione di inammissibilità.
Massima
Quando i ricorsi contro atti dell'ARERA presentano vizi procedurali sostanziali che incidono sulla ricevibilità della causa presso il giudice amministrativo, il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara l'inammissibilità senza esaminare il merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 786 del 2021: a) Deliberazione 9 marzo 2021 – 88/2021/S/EFR, recante «Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d'obbligo 2015 e 2017», adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione del 9 marzo 2021 e trasmessa a mezzo PEC il 12 marzo 2021; b) Nota della Direzione Sanzioni e Impegni dell'ARERA in data 4 dicembre 2020 (atto presupposto), recante «Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/2/2019/efr»; c) Determinazione DSAI/2/2019/efr (atto presupposto), recante «Avvio di procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d'obbligo 2015 e 2017»; d) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. quanto al ricorso n. 787 del 2021: a) Deliberazione 9 marzo 2021 – 89/2021/S/EFR, recante «Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d'obbligo 2016 e 2018», adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione del 9 marzo 2021 e trasmessa a mezzo PEC il 12 marzo 2021; b) Nota della Direzione Sanzioni e Impegni dell'ARERA in data 4 dicembre 2020 (atto presupposto), recante «Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione DSAI/43/2019/efr»; c) Determinazione DSAI/43/2019/efr (atto presupposto), recante «Avvio di procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di titoli di efficienza energetica per gli anni d'obbligo 2016 e 2018»; d) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 786 del 2021, proposto da Amgas S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzetta U. Giordano 4; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente – Enea, non costituito in giudizio; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 787 del 2021, proposto da Amgas S.p.a., rappresentata e difesa come sopra; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera, rappresentata e difesa come sopra; Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente – Enea, non costituito in giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), previa riunione del ricorso R.G. n. 787/21 al n. 786/21, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara entrambi inammissibili. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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