AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302262/2023

Sentenza n. 202302262/2023

3A - URBANISTICA/AMBIENTE - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO - PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302262/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il caso riguarda la rigenerazione urbana di un'area importante del nord Italia: il progetto denominato "Programma Integrato di Intervento Ex Falck e Scalo Ferroviario" nel Comune di Sesto San Giovanni in provincia di Milano. Due società, Milanosesto S.p.A. e Prelios Sgr S.p.A., sono coinvolte nella realizzazione di questo intervento, che comporta scavi e movimentazione di terre e rocce da scavo di notevole entità, specificamente rispetto al Cluster 3 dell'area interessata. Le ricorrenti hanno presentato un Piano di Utilizzo aggiornato per il riutilizzo di queste terre e rocce da scavo come sottoprodotti secondo le disposizioni del decreto presidenziale sulla gestione semplificata. Tuttavia, la Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, con decreto n. 18281 del 14 dicembre 2022, ha rigettato l'aggiornamento del Piano di Utilizzo presentato dalle società. Questo rigetto ha motivato i ricorsi amministrativi delle ricorrenti, le quali contestavano sia il decreto regionale sia la corretta applicazione della normativa nazionale sulla gestione delle terre e rocce da scavo.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel complesso regime giuridico della gestione e del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, discipline dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 numero 120, che ha recepito le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 numero 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 numero 164. Tale decreto rappresenta uno sforzo di semplificazione amministrativa per consentire il riutilizzo di questi materiali come sottoprodotti, evitando di classificarli come rifiuti veri e propri. La normativa introduce un sistema basato sulle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, distinte in Colonna A per usi più generici e in Colonna B per usi specifici, al cui interno i materiali conformi possono essere riutilizzati senza sottoposizione alle procedure di gestione rifiuti. Centrale è anche l'Analisi di Rischio Sito Specifica, strumento tecnico che consente di valutare la compatibilità ambientale del riutilizzo considerando le caratteristiche peculiari del sito di origine e di destinazione. Le terre e rocce da scavo provenienti da aree individuate come "sorgente" a causa della presenza di contaminazione costituiscono una categoria particolare, per la quale la conformità alle soglie di concentrazione non è automaticamente sufficiente ad autorizzarne il riutilizzo.

La questione giuridica

Il nucleo del contendere consiste nell'interpretazione corretta del Decreto Presidenziale numero 120 del 2017 riguardo alla possibilità di riutilizzare come sottoprodotti le terre e rocce da scavo originarie da aree dichiarate "sorgente" in seguito a Analisi di Rischio Sito Specifica, quando tali materiali risultino conformi alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di Colonna A e di Colonna B. Le ricorrenti sostengono che una volta accertata la conformità alle soglie e condotta una valutazione di rischio specifica per i siti di destinazione, il decreto non potrebbe legittimamente impedire il riutilizzo di questi materiali come sottoprodotti, e che pertanto il decreto regionale di rigetto comporterebbe un'interpretazione eccessivamente ristrittiva della normativa nazionale. La Regione Lombardia, conversamente, sostiene che la semplice conformità alle soglie non sia sufficiente quando il materiale proviene da aree definite sorgente, e che il Piano di Utilizzo presentato non dimostri adeguatamente la compatibilità ambientale del riutilizzo nei siti di destinazione indicati.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lombardia, pur dovendo decidere su ricorsi che comportavano questioni tecniche e normative di non scarsa complessità, ha ritenuto di respingere le impugnazioni proposte dalle ricorrenti. Sebbene il testo della sentenza disponibile non riporti in dettaglio l'iter logico seguito dal tribunale, è ragionevole dedurre dalle conclusioni raggiunte che il collegio abbia condiviso l'interpretazione della Regione Lombardia in merito alla corretta applicazione del Decreto Presidenziale numero 120. Il tribunale non ha accolto la tesi secondo cui la conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione e l'analisi di rischio sito-specifica sarebbero sufficienti a consentire automaticamente il riutilizzo di terre e rocce da scavo originarie da siti classificati come sorgente. La decisione evidenzia che la valutazione della Regione Lombardia in ordine alla compatibilità del Piano di Utilizzo presentato dalle ricorrenti era corretta dal punto di vista amministrativo e che il rigetto del decreto era fondato. Il tribunale ha inoltre respinto la richiesta di disapplicazione parziale del decreto presidenziale, ritenendo che la normativa nazionale sia completa e coerente nelle sue disposizioni.

La decisione

Il TAR Lombardia ha definitivamente respinto entrambi i ricorsi riuniti presentati da Milanosesto S.p.A. (ricorso n. 155 del 2023) e da Prelios Sgr S.p.A. (ricorso n. 208 del 2023). Non è stato accolto neanche il capo di ricorso che chiedeva la disapplicazione parziale del Decreto Presidenziale numero 120 del 2017, ritenendo che detta normativa non contenga lacune o incoerenze nell'applicazione ai casi di terre e rocce da scavo provenienti da aree sorgente. La sentenza ha stabilito inoltre la compensazione tra le parti delle spese della lite, con ciascun contendente che dovrà sopportare le proprie spese processuali. Il decreto della Regione Lombardia numero 18281 del 14 dicembre 2022 rimane pertanto pienamente efficace, e il Piano di Utilizzo aggiornato presentato dalle ricorrenti è rimasto rigettato.

Massima

Nella gestione semplificata delle terre e rocce da scavo secondo il D.P.R. 120/2017, il riutilizzo come sottoprodotti di materiali originari da aree definite sorgente a seguito di Analisi di Rischio Sito Specifica non è consentito dal semplice accertamento della conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di Colonna A e B, ma richiede una valutazione globale e approfondita della compatibilità ambientale in relazione alle specifiche caratteristiche dei siti di destinazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
1) quanto al ricorso n. 155 del 2023:
a) del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia n. 18281 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Programma Integrato di Intervento “Ex Falck e Scalo Ferroviario”, in Comune di Sesto San Giovanni (MI) – “Area PUC Unione 0_Cluster 3”. Aggiornamento, ai sensi del D.P.R. 120/2017, del Piano di Utilizzo di cui al D.D.U.O.N. n. 5019/2022 (notificato a Milanosesto S.p.A. con comunicazione PEC del 19.12.2022), con cui è stato rigettato l’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in relazione al c.d. Cluster 3, presentato da Milanosesto S.p.A.;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, e/o di qualunque altro atto pregiudizievole, anche se non noto;
nonché per la disapplicazione in parte qua del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 recante il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), nella parte in cui non consentirebbe di riutilizzare come sottoprodotti le terre e rocce da scavo prevenienti da aree definite sorgente a seguito di Analisi di rischio sito specifica sebbene conformi alle CSC di Colonna A e Colonna B in ragione dei siti di destino individuati nel Piano di Utilizzo;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni.
2) Quanto al ricorso n. 208 del 2023:
a) del Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia n. 18281 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Programma Integrato di Intervento “Ex Falck e Scalo Ferroviario”, in Comune di Sesto San Giovanni (MI) – “Area PUC Unione 0_Cluster 3”. Aggiornamento, ai sensi del D.P.R. 120/2017, del Piano di Utilizzo di cui al D.D.U.O.N. n. 5019/2022 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 51 del 19.12.2022) con cui è stato rigettato l’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in relazione al c.d. Cluster 3, presentato da Milanosesto S.p.A.;
b) nonché di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, e/o di qualunque altro atto pregiudizievole, anche se non noto;
nonché per la disapplicazione in parte qua del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120 recante il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), nella parte in cui - secondo le prospettazioni fornite dalla Regione Lombardia – non consentirebbe di riutilizzare come sottoprodotti le terre e rocce da scavo prevenienti da aree definite sorgente a seguito di Analisi di rischio sito specifica sebbene conformi alle CSC di Colonna A e Colonna B in ragione dei siti di destino individuati nel Piano di Utilizzo;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni.
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2023, proposto da
Milanosesto S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Vanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sant’Orsola 3;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti, Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piera Pujatti in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
Comune di Sesto San Giovanni, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Prelios Sgr S.p.A., non costituiti in giudizio;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2023, proposto da
Prelios Sgr S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Vanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Vanetti in Milano, via Sant’Orsola 3;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti, Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Piera Pujatti in Milano, piazza Città di Lombardia 1;
Comune di Sesto San Giovanni, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, Milanosesto S.p.A., non costituiti in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge i ricorsi riuniti indicati in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →