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Sentenza n. 202302257/2023

Sentenza n. 202302257/2023

4E/X/1B - INDUSTRIA/BENI PATRIMONIALI - ISTANZA TRASFERIMENTO A TRAINO VEIVOLO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302257/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia trae origine da una richiesta presentata dalla S.S.V.V. Sezione Sperimentale Volo a Vela s.r.l., società operante nell'aviazione sportiva e ricreativa, relativa al trasferimento di un velivolo (aeroplano I-Malu) dall'Aeroclub Milano da una dislocazione presso il Piazzale SEA Prime Linate, denominato Piazzale Ovest, a un diverso spazio presso la stessa società S.S.V.V., ubicato nell'area della Sezione Sperimentale Volo a Vela. La richiesta di trasferimento è stata sottoposta all'RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) composto da SEA, la quale gestisce gli aeroporti milanesi. Tuttavia, con comunicazione del 4 aprile 2022 confermata tramite PEC il 5 aprile 2022, SEA ha comunicato il diniego della richiesta di trasferimento del velivolo, motivando implicitamente tale decisione sulla base di criteri e regolamenti interni di gestione degli spazi aeroportuali. Avverso questo diniego, S.S.V.V. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della comunicazione di diniego e per poter procedere al trasferimento del velivolo secondo le proprie esigenze organizzative.

Il quadro normativo

La materia della gestione aeroportuale è regolata da un complesso normativo che comprende le disposizioni del Codice della Navigazione, i regolamenti emanati dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), e le regolamentazioni specifiche stabilite dalla società di gestione aeroportuale in virtù dei poteri concessi dalla concessione demaniale. Nel caso specifico, SEA, quale gestore dell'infrastruttura aeroportuale, possiede ampia discrezionalità amministrativa nella gestione degli spazi di parcheggio e di stazionamento dei velivoli, previa conformità alle norme di sicurezza aeroportuale e alle disposizioni vigenti in materia di aviazione civile. ENAC, in qualità di autorità nazionale preposta al controllo e alla regolamentazione del settore aviazione civile, fissa i criteri generali entro i quali operano le società di gestione aeroportuale, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza, disponibilità e corretto utilizzo delle infrastrutture. La discrezionalità gestionale di SEA trova giustificazione anche nella necessità di garantire efficienza operativa, sicurezza e corretta allocazione delle risorse spaziali limitate disponibili negli aeroporti.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso era se il diniego opposto da SEA al trasferimento del velivolo costituisse un atto amministrativo legittimo ovvero se violasse diritti della ricorrente o principi di trasparenza e correttezza amministrativa. La ricorrente evidentemente sosteneva che SEA fosse tenuta a consentire il trasferimento, o quantomeno a fornire motivazioni specifiche e legittimanti il diniego al di là di una mera comunicazione negativa. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra la discrezionalità gestionale della società di gestione aeroportuale e i diritti dell'operatore aeronautico di utilizzare le infrastrutture in conformità alle norme, nonché nel valutare se il diniego fosse stato adeguatamente motivato e proporzionato alle esigenze di corretta gestione dell'aeroporto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua valutazione, ha ritenuto che il diniego opposto da SEA al trasferimento del velivolo fosse un esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa attribuitale dalla normativa di settore e dal suo ruolo di gestore dell'infrastruttura. Il collegio giudicante non ha evidenziato vizi di illegittimità nella comunicazione di diniego, valutando che SEA disponesse di margini di apprezzamento sufficienti per gestire gli spazi aeroportuali secondo criteri di efficienza operativa, sicurezza e razionale allocazione delle risorse. Il TAR ha presumibilmente considerato che, sebbene il diniego non fosse accompagnato da una motivazione analitica e dettagliata, questo non integrasse un vizio di violazione dei principi amministrativi in quanto l'esercizio della gestione aeroportuale rientra nell'ambito di poteri discrezionali largamente riconosciuti alle società di gestione. Le argomentazioni della ricorrente circa l'illegittimità del diniego non hanno trovato accoglimento in giudizio.

La decisione

Il TAR Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da S.S.V.V., confermando quindi la legittimità del diniego comunicato da SEA il 4 e 5 aprile 2022 al trasferimento del velivolo. Il giudice ha compensato le spese di lite, per cui ciascuna parte rimane generalmente responsabile delle proprie spese legali, ma ha posto a carico della ricorrente le spese della verificazione quantificate in euro 7.000,00, importo che comprende quanto già versato come acconto e deve essere corrisposto oltre agli oneri di legge. La sentenza è stata eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie, traducendosi nella definitiva conferma del diritto di SEA di rifiutare il trasferimento richiesto.

Massima

La società di gestione aeroportuale possiede piena discrezionalità amministrativa nella gestione degli spazi di stazionamento dei velivoli presso l'infrastruttura di sua competenza, e il diniego al trasferimento di un aeromobile esercitato in tale ambito non integra illegittimità qualora risponda a criteri di efficienza operativa e sicurezza aeroportuale, anche laddove non accompagnato da motivazione analitica dettagliata. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l'annullamento della comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 5 aprile 2022 avente ad oggetto "richiesta dell'handler Sky Service per il trasferimento del velivolo I-Malu di Aeroclub Milano dal Piazzale SEA Prime Linate (Piazzale Ovest) a S.S.V.V. Sezione Sperimentale Volo a Vela S.r.l. e diniego comunicato dall'RTI SEA con email del 4.4.2022 - successive PEC inviate dall'Avvocato Chiara Benamati" sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2022, proposto da S.S.V.V. Sezione Sperimentale Volo a Vela s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Chiara Benamati e Maria Rita Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Sea - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa e Andrea Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Eleonora Papi Rea e Arianna Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sea - Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. e dell'Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della verificazione che quantifica in euro 7.000,00 (settemila/00), comprensive di quanto versato dalla ricorrente a titolo di acconto, oltre oneri di legge, da versare con le modalità indicate in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO. Sezione: SEZIONE QUARTA. Data: n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Silvia Torraca,	Referendario
per l'annullamento
della comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 5 aprile 2022 avente ad oggetto “richiesta dell'handler Sky Service per il trasferimento del velivolo I-Malu di Aeroclub Milano dal Piazzale SEA Prime Linate (Piazzale Ovest) a S.S.V.V. Sezione Sperimentale Volo a Vela S.r.l. e diniego comunicato dall'RTI SEA con email del 4.4.2022 - successive PEC inviate dall'Avvocato Chiara Benamati”.
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2022, proposto da
S.S.V.V. Sezione Sperimentale Volo a Vela s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Chiara Benamati e Maria Rita Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sea - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa e Andrea Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Eleonora Papi Rea e Arianna Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sea - Società Esercizi Aeroportuali s.p.a. e dell’Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della verificazione che quantifica in euro 7.000,00 (settemila/00), comprensive di quanto versato dalla ricorrente a titolo di acconto, oltre oneri di legge, da versare con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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