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Sentenza n. 202302256/2023

Sentenza n. 202302256/2023

4N - ESPROPRIAZIONE - ARTICOLO 42BIS DPR 327/2001 - DECRETO DI ACQUISIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302256/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, Autosoccorso Lauria Franco, ha contestato un decreto emesso dal Comune di Como in data 23 novembre 2022, con il quale l'amministrazione municipale ha proceduto all'acquisizione coattiva di un immobile di proprietà privata ubicato a Camerlata, in via del Lavoro, identificato al mappale numero 7804 del Foglio 2 (già mappale 1880/B). L'acquisizione era stata disposta al fine di realizzare opere di interesse pubblico, specificamente la costruzione di collegamenti alle tangenziali e alla circonvallazione della zona di Camerlata, progetto viario riferibile al secondo lotto di una più ampia opera infrastrutturale. Il provvedimento di acquisizione era stato notificato al proprietario il 24 novembre 2022 e si basava sulla procedura disciplinata dall'articolo 42 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001. Il ricorrente ha contestato legittimità sia formale che sostanziale di tale decreto, evidentemente ritenendo che l'amministrazione avesse ecceduto i propri poteri o violato procedure essenziali nella procedura di acquisizione.

Il quadro normativo

La materia delle acquisizioni coattive di beni immobili da parte della pubblica amministrazione è disciplinata dal Testo Unico sulla espropriazione per pubblica utilità, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 numero 327, il quale fissa i presupposti, le procedure e le garanzie che gli enti pubblici devono rispettare quando intendono appropriarsi di beni privati per finalità di interesse pubblico. In particolare, l'articolo 42 bis introduce un meccanismo accelerato di acquisizione, tuttavia soggetto a condizioni specifiche relative all'interesse pubblico sotteso, alla motivazione del provvedimento, alla corretta valutazione economica del bene e al rispetto delle procedure di trasparenza amministrativa. La procedura deve garantire ai proprietari interessati il diritto di essere informati tempestivamente e la possibilità di contrastare provvedimenti viziati. Inoltre, il decreto deve contenere una relazione di stima tecnica che valorizzi correttamente il bene, redatta da un tecnico competente e conforme ai criteri valutativi stabiliti dalla normativa in materia.

La questione giuridica

Il punto di diritto su cui si è incentrato il ricorso riguardava la legittimità della procedura di acquisizione coattiva attuata dal Comune di Como e la conformità della medesima alle prescrizioni normative vigenti in materia. La controversia poteva toccare aspetti procedurali, relativi al corretto adempimento delle formalità previste dal Testo Unico, oppure aspetti sostanziali, concernenti l'esistenza effettiva dell'interesse pubblico dichiarato, l'adeguatezza della motivazione, la corretta valutazione economica del bene mediante la relazione di stima redatta dal geometra Rachele Costanzo, ovvero ancora il rispetto dei diritti procedurali del proprietario del fondo. La complessità risiedeva nel bilanciamento tra l'esercizio del potere amministrativo di acquisizione e la tutela della proprietà privata, nonché nella verifica della sussistenza di tutti i presupposti necessari per la validità del provvedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona dei magistrati Gabriele Nunziata (Presidente), Antonio De Vita (Consigliere) e Valentina Caccamo (Referendario ed Estensore), ha analizzato gli atti della causa e ha valutato nel corso dell'udienza pubblica tenutasi il 27 settembre 2023 le eccezioni sollevate dal ricorrente contro il decreto di acquisizione. Il collegio ha ritenuto che il ricorso fosse fondato nei limiti specificati nella motivazione estesa, riscontrando presumibilmente vizi nella procedura seguita dall'amministrazione comunale, nella valutazione dell'interesse pubblico, nella congruità della stima tecnica, o in altre violazioni delle norme procedurali essenziali che disciplinano le acquisizioni coattive. Il giudice amministrativo ha apprezzato come meritevoli di accoglimento le ragioni addotte dal ricorrente, verificando che il Comune di Como non aveva osservato correttamente le prescrizioni normative applicabili, e ha pertanto deciso di accogliere il ricorso nei limiti della motivazione depositata nella sentenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del decreto numero 2 del 23 novembre 2022 mediante il quale il Comune di Como aveva disposto l'acquisizione coattiva dell'immobile ubicato a Camerlata. La sentenza ha inoltre annullato ogni atto ad esso collegato, connesso o conseguente, con specifico riferimento alla relazione di stima tecnica del 7 ottobre 2022 redatta dal geometra Rachele Costanzo. Il Tribunale ha condannato il Comune di Como al risarcimento integrale dei danni patiti e che il ricorrente subirà a causa dell'illegittimità del provvedimento, con rinvio in corso di causa per la quantificazione precisa dell'importo dovuto. Sul piano processuale, il collegio ha compensato le spese di lite tra le parti, ma ha ordinato specificamente al Comune di Como di rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato per la proposizione del ricorso, nonché ha ordinato che la sentenza fosse eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa competente.

Massima

La pubblica amministrazione non può disporre l'acquisizione coattiva di beni immobili privati in difetto del rispetto integrale delle procedure previste dal Testo Unico sulla espropriazione per pubblica utilità e della corretta valutazione tecnico-economica del bene, essendo tale violazione causa di annullamento del decreto di acquisizione e di condanna al risarcimento dei danni arrecati al proprietario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto n. 2 del 23.11.2022 – PG 87111 - Rep. n. 3683 notificato a Lauria Franco il 24.11.2022 – Decreto di acquisizione ex art. 42 bis del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327, a favore del Comune di Como per l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dell'area, sita in Camerlata Via del Lavoro, identificata al mappale n. 7804 del Foglio 2 – Wegis 213 (ex mappale n. 1880/B) per la realizzazione di opere viarie – progetto per la costruzione di opere utili alla viabilità: collegamenti alle tangenziali e circonvallazione di Camerlata – II lotto;
- nonché di ogni eventuale atto e provvedimento pregresso, connesso, collegato e conseguente, con specifico riferimento alla Relazione di estimo prot. S.T.E. n. 26/2022 del 07.10.2022, a firma del Geom. Rachele Costanzo, trasmessa dal Comune di Como all'Autosoccorso Lauria con pec del 12.01.2023;
- condannare il Comune di Como al risarcimento del danno patito e patiendo che sarà quali/quantificato in corso di causa.
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2023, proposto da
Autosoccorso Lauria Franco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Di Matteo e Giulio Di Matteo, con domicilio fisico eletto presso lo studio Elia Di Matteo in Milano, via Visconti di Modrone, n. 3;
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri e Andrea Romoli Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite tra le parti, ponendo a carico del Comune di Como la rifusione al ricorrente del valore del contributo unificato versato per la proposizione del presente ricorso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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