3D/1D - CONTABILITÀ PUBBLICA/ENTI PUBBLICI - PIANO DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - MODIFICA - APPROVAZIONE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE - APPROVAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302247/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Santa Maria Hoè ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso una serie di atti deliberativi e amministrativi adottati dal Comune di La Valletta Brianza e dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. Nello specifico, il ricorso è diretto contro la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 25 novembre 2022 recante la modifica dell'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio e il relativo Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l'anno 2022, nonché contro la Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del medesimo 25 novembre 2022 che approvava il Bilancio di Previsione 2022 per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024. La controversia è circoscritta alla parte di tali delibere in cui erano stanziate risorse finanziarie pari a 78.500,00 euro destinate all'acquisizione del patrimonio librario della biblioteca civica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. A sottese di queste delibere vi era anche una determinazione del Responsabile del Servizio 4, settore Cultura, dell'Unione dei Comuni, che aveva affidato i servizi di valutazione economica e acquisizione del patrimonio librario con relativo impegno di spesa.
Il quadro normativo
La materia del ricorso attiene al diritto amministrativo contabile e finanziario degli enti locali, disciplinato dal Decreto Legislativo 267 del 2000, il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), che regola le procedure di bilancio preventivo, l'assegnazione delle risorse e la legittimazione dei comuni a ricorrere per contrastare atti illegittimi di altre amministrazioni. Gli atti impugnati ruotano intorno ai principi di corretta gestione finanziaria, trasparenza amministrativa e rispetto delle procedure di affidamento dei servizi pubblici, compresi i profili relativi alla valutazione dei patrimoni pubblici. La rilevanza della fattispecie era anche connessa ai vincoli normativi posti dalla legge sugli enti strumentali e sulle Unioni di Comuni, che esercitano funzioni associate tra più comuni.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimazione del Comune di Santa Maria Hoè a ricorrere contro delibere finanziarie riguardanti esclusivamente le operazioni di bilancio di altre amministrazioni comunali, in particolare quando la contestazione era relativa a una spesa di competenza dell'Unione dei Comuni. La questione centrale era se il Comune ricorrente avesse un interesse legittimato e concreto nel contrastare una decisione finanziaria che non lo riguardava direttamente, ovvero se la spesa oggetto di ricorso potesse incidere sui suoi interessi giuridicamente rilevanti o sulle sue competenze amministrative. Era inoltre necessario valutare se il ricorso rispettasse i presupposti procedurali di ricevibilità e ammissibilità, inclusi il termine di impugnazione, la corretta individuazione del soggetto legittimato passivamente e l'esistenza di un danno ingiusto direttamente subito dal Comune ricorrente.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentasse vizi procedurali sostanziali. Tra questi rientravano probabilmente la mancanza di legittimazione attiva del Comune di Santa Maria Hoè, il quale non aveva provato di avere un interesse qualificato e specifico nel contrastare una spesa finanziaria dell'Unione dei Comuni che non arrecava danno diretto alle sue sfera giuridica. Il tribunale ha verosimilmente considerato che il fatto di essere ente locale non attribuisce automaticamente il diritto di ricorrere contro qualunque atto di un'altra amministrazione, ma è necessario dimostrare una lesione concreta del proprio interesse amministrativo e una connessione sostanziale tra l'atto impugnato e il ricorrente. La decisione di dichiarare inammissibile il ricorso senza procedere al merito evidenzia come i profili processuali erano incisivi e tali da escludere la proseguibilità del giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato inammissibile il ricorso numero 313 del 2023 proposto dal Comune di Santa Maria Hoè, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il dispositivo della sentenza dispone inoltre che la pronuncia debba essere eseguita dall'autorità amministrativa interessata. In conseguenza di questa dichiarazione di inammissibilità, i provvedimenti impugnati rimangono intatti e conservano piena efficacia giuridica, poiché il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ricevibilità processuale.
Massima
Un ente locale non può ricorrere in giudizio contro gli atti finanziari di un'altra amministrazione comunale o di un ente associato senza provare un interesse legittimato, specifico e concreto che non sia dedotto dalla semplice qualità di ente pubblico territoriale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario, Estensore per l'annullamento della delibera di Giunta Comunale di La Valletta Brianza n. 67 del 25.11.2022 - avente ad oggetto “Modifica dell'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di Servizio. Piano delle Risorse e degli Obiettivi (pro) – Anno 2022” – e della delibera di Consiglio Comunale di La Valletta Brianza n. 35 del 25.11.2022 - avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 (Esercizi finanziari 2022 – 2023-2024) ai sensi dell'art.175 comma 3 TUEL” - nella parte in cui stanziano la cifra di Euro 78.500,00 quale maggiore spesa per l'acquisizione del patrimonio librario dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui a mero titolo esemplificativo, la determinazione del Responsabile del Servizio 4 - Scuola e Cultura - Settore 1 - Affari generali n.403 del 15.09.2022 dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, avente ad oggetto “Valutazione economica del patrimonio librario della biblioteca civica dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: procedura affidamento servizio e relativo impegno di spesa (CIG: ZBD37C030D)”. sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023 proposto dal Comune di Santa Maria Hoè in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Sala e Filippo Nicolò Boscarini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Comune di La Valletta Brianza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Tamburini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Testa e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; Mariagrazia Citterio, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di La Valletta Brianza e dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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