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Sentenza n. 202302246/2023

Sentenza n. 202302246/2023

1O - COMUNE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA DEL 13.12.2022 - RECESSO DALL'UNIONE - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302246/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Comune di Santa Maria Hoè ha promosso ricorso davanti al TAR della Lombardia per impugnare le deliberazioni dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, in particolare le delibere n. 27 e n. 37 del 2022, con le quali si disciplinava la gestione del personale dipendente in seguito al recesso parziale dello stesso Comune dalle funzioni gestite in forma associata presso l'Unione. Il Comune ricorrente aveva deliberato il proprio recesso dai servizi dell'Unione mediante deliberazione consiliare del 28 giugno 2022, intendendo riprendere la gestione autonoma di determinate funzioni amministrative e dei relativi servizi. Tuttavia, l'Unione, anziché riassegnare al Comune ricorrente il personale dipendente addetto a tali funzioni, ha deciso di mantenere la titolarità del rapporto di lavoro presso l'Unione stessa, assegnando il personale al Comune di Santa Maria Hoè attraverso l'istituto giuridico del comando, ossia tramite una temporanea utilizzazione presso un'altra amministrazione pur mantenendo l'appartenenza all'organico dell'ente di provenienza. Il Comune ricorrente ha contestato questa scelta ritenendola illegittima, poiché avrebbe violato il diritto alla riassegnazione effettiva del personale nella propria titolarità. Inoltre, il ricorrente ha presentato motivi aggiunti impugnando ulteriori deliberazioni conseguenziali emanate dall'Unione e dal Comune di La Valletta Brianza nel corso del 2023, con l'intento di contestare la legittimità dell'intero iter procedurale seguito da entrambi gli enti.

Il quadro normativo

La questione si inserisce nel contesto della disciplina delle Unioni di comuni e della gestione del personale dipendente negli enti pubblici locali. La costituzione di Unioni di comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative è regolata dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. n. 267 del 2000), che consente agli enti locali di aggregarsi per gestire congiuntamente servizi e funzioni. Quando un comune intende recedersi da un'Unione, la legge prevede complesse modalità di gestione transizionale, incluse le questioni relative al personale dipendente che era stato utilizzato per l'esercizio delle funzioni associate. L'istituto del comando del personale è strumento legittimo secondo la normativa sul pubblico impiego per permettere agli enti di utilizzare personale proprio presso altre amministrazioni, pur mantenendo la titolarità del rapporto di lavoro presso l'ente di provenienza. Le deliberazioni dei consigli e delle giunte degli enti locali, in materia di organizzazione e gestione del personale, sono soggette a sindacato di legittimità davanti ai giudici amministrativi secondo i criteri generali di violazione di legge, eccesso di potere e carenza di istruttoria.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale è stato determinare se l'Unione dei Comuni abbia il potere di disporre il comando del personale al Comune ricorrente anziché procedere alla riassegnazione della titolarità dello stesso personale al Comune ricorrente che aveva receduto dalle funzioni associate. Equivalentemente, si doveva chiarire se il comando rappresenti uno strumento coerente e legittimo nel contesto del recesso parziale di un ente locale da un'Unione, oppure se determini una violazione dei diritti del personale e del Comune ricorrente. La questione implicava una valutazione della discrezionalità amministrativa dell'Unione nella gestione dei propri dipendenti e dei vincoli normativi posti dal diritto del lavoro pubblico, nonché la corretta interpretazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione in merito all'organizzazione della propria struttura.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che le deliberazioni impugnate non presentassero profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento. In particolare, il TAR ha presumibilmente accolto l'argomento secondo il quale l'istituto del comando del personale costituisce uno strumento ordinario e legittimo di gestione dei dipendenti nel settore del pubblico impiego, anche nel contesto transitorio del recesso di un ente da un'Unione di comuni. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'Unione fosse titolare del potere discrezionale di determinare le modalità di gestione del personale, salvo che il Comune ricorrente provasse violazioni concrete di norme imperative del diritto del lavoro pubblico o un eccesso di potere manifestamente irragionevole. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, il collegio ha dichiarato alcuni di essi inammissibili, probabilmente perché intesi a contestare scelte organizzative e procedurali non direttamente lesive della sfera giuridica del ricorrente, mentre ha respinto gli altri nel merito, confermando la legittimità complessiva dell'operato amministrativo dell'Unione e del Comune di La Valletta Brianza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso introduttivo del Comune di Santa Maria Hoè, confermando quindi la legittimità della delibera n. 37 del 13 dicembre 2022 dell'Unione dei Comuni nella parte in cui disponeva il comando del personale anziché la riassegnazione effettiva. Ha inoltre dichiarato inammissibile in parte e respinto nel merito il ricorso per motivi aggiunti, confermando legittimi gli atti consequenziali emanati dall'Unione e dal Comune di La Valletta Brianza nel corso della transizione organizzativa e gestionale. Le spese sono state compensate tra le parti, secondo il criterio per il quale ciascuna sostiene i propri costi, dato che la questione presentava elementi di non manifesta infondatezza e complessità. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa, vincendo pertanto le parti al rispetto delle decisioni assunte dall'Unione.

Massima

L'istituto del comando del personale rappresenta uno strumento legittimo e ordinario di gestione dei dipendenti pubblici da parte di un'Unione di comuni in occasione del recesso parziale di un ente associato, senza obbligo di riassegnazione della titolarità del rapporto di lavoro al comune ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Silvia Torraca,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
A) Quanto al ricorso introduttivo:
della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 37 del 13.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo alla Giunta e alla struttura organizzativa dell’Unione approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.27 del 29.07.2022”, nella parte in cui non riassegna alla titolarità del Comune di Santa Maria Hoè il personale dipendente addetto alle funzioni oggetto di recesso parziale, ma lo trattiene nella titolarità dell'Unione assegnandolo al Comune ricorrente attraverso l'istituto del comando, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso tra cui, a mero titolo esemplificativo, la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 27 del 29.07.2022;
B) Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della delibera del Consiglio Comunale di La Valletta Brianza n. 40 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Presa d'atto deliberazione consiglio dell'Unione n.37 del 13.12.2022 - approvazione modifica e aggiornamento atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2022”;
- della delibera della Giunta Comunale di La Valletta Brianza n.75 del 29.12.2022 avente ad oggetto “Presa d'atto deliberazione Consiglio Comunale n.40 del 21.12.2022 – Sospensione applicazione deliberazione Giunta Comunale n.58 del 25.10.2022”;
- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.137 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Assegnazione temporanea dal 01.01.2023 di personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta al Comune di Santa Maria Hoè per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alla deliberazione Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 18 del 28.06.2022”;
- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 4 del 10.01.2023 avente ad oggetto “Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi – Modifica”;
- della delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n. 5 del 10.01.2023 avente ad oggetto: “Nomina dei capi settore, dei responsabili di servizio e delle Unità di progetto e attribuzione delle posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Proposta al Presidente dell'Unione ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del Regolamento”;
- della delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.17 del 27.01.2023 avente ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025: struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;
- della delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.21 del 10.02.2023 avente ad oggetto “Assegnazione temporanea dal 01.01.2023 di personale dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta al Comune di Santa Maria Hoè per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui alla deliberazione Consiglio Comunale di Santa Maria Hoè n. 18 del 28.06.2022 – Modifica”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
- la comunicazione del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta indirizzata alla Sig.ra Claudia Cardamone del 10.02.2023;
- la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.39 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - Elezione di un nuovo componente in qualità di Assessore”;
- la delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta n.6 del 10.02.2023 avente ad oggetto “Presa d'atto del nuovo componente del Consiglio dell'Unione in rappresentanza del Comune di La Valletta Brianza e del nuovo capogruppo del gruppo consiliare “La Valletta 2020”” nella parte in cui annovera tra i componenti del Consiglio dell'Unione il sig. Efrem Brambilla, benché dimissionario.
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Santa Maria Hoè in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Sala e Filippo Nicolò Boscarini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Unione dei Comuni Lombarda della Valletta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Testa e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Comune di La Valletta Brianza in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Tamburini e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Moneka Fumagalli, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e del Comune di La Valletta Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, così statuisce:
- respinge il ricorso introduttivo;
- in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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