2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 2806/2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302244/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il presente ricorso di ottemperanza è stato proposto da tre lavoratrici, Anna Rita Gioioso, Valentina Leo e Maria Grazia Lisma, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emanata dal Tribunale di Milano in data 28 novembre 2022. Le ricorrenti avevano vinto la causa in primo grado innanzi al Tribunale della Sezione Lavoro di Milano, ottenendo un provvedimento che ha acquisito autorità di cosa giudicata. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ottemperato spontaneamente ai dispositivi della sentenza esecutiva, mantenendo un atteggiamento di inerzia amministrativa che ha costretto le lavoratrici a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di forzarne l'esecuzione. La situazione rappresenta un tipico caso di inadempimento della pubblica amministrazione alla propria obbligazione giuridica nascente da un giudicato, fenomeno che la giurisdizione amministrativa è specificamente competente a sanzionare.
Il quadro normativo
Le norme di riferimento per il presente giudizio di ottemperanza sono quelle che disciplinano i ricorsi straordinari innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, secondo la disciplina del Codice del Processo Amministrativo. In particolare, il ricorso di ottemperanza rappresenta uno strumento processuale previsto dall'ordinamento amministrativo italiano per garantire l'esecuzione di sentenze amministrative quando l'amministrazione pubblica non adempie spontaneamente agli obblighi derivanti dal giudicato. L'istituto del commissario ad acta, quale strumento sanzionatorio nei confronti dell'inerzia amministrativa, rappresenta il mezzo attraverso cui il giudice amministrativo assicura l'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti degli inadempimenti della pubblica amministrazione. La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti dall'inosservanza di provvedimenti giurisdizionali è sancita dal principio costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale.
La questione giuridica
La questione giuridica sottesa al ricorso riguarda il significato e la portata dell'obbligo per la pubblica amministrazione di ottemperare spontaneamente alle sentenze passate in giudicato e le conseguenze procedurali e sanzionatorie della inottemperanza stessa. In particolare, era necessario stabilire se la prolungata inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel dare esecuzione alla sentenza di condanna del Tribunale di Milano integrasse un comportamento illegittimo passibile di censura attraverso il ricorso di ottemperanza. La questione toccava anche il tema della responsabilità amministrativa per il danno ingiusto arrecato alle ricorrenti dal mancato adempimento del giudicato, così come l'opportunità di ricorrere al commissario ad acta quale organo sostitutivo dell'amministrazione inerrante.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha ritenuto fondato il ricorso accogliendo integralmente le censure delle ricorrenti circa l'inottemperanza della pubblica amministrazione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano. Il collegio ha considerato che la prolungata inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel dare esecuzione ai dispositivi della sentenza di primo grado, ormai divenuta definitiva, integrava una violazione dei doveri di leale collaborazione che incombono sulla pubblica amministrazione nel rispetto dell'autorità di cosa giudicata. Il giudice amministrativo ha riconosciuto che l'inazione del Ministero, persistendo nel tempo, aveva causato un grave pregiudizio ai diritti delle ricorrenti, il cui ripristino doveva essere assicurato attraverso misure idonee e incisive. La nomina di un commissario ad acta è stata ritenuta necessaria al fine di garantire l'esecuzione effettiva della sentenza nel caso di ulteriore inerzia amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di ottemperanza delle tre lavoratrici. Anzitutto, ha dichiarato la inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, ordinando formalmente all'Ente resistente di darvi esecuzione rispetto ai termini e alle forme specificate nella motivazione della sentenza amministrativa. In secondo luogo, il TAR ha nominato un commissario ad acta, nella persona di un dirigente indicato nella motivazione, al fine di provvedere all'esecuzione della sentenza nel caso di perdurante inerzia amministrativa. Infine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato alla rifusione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza, pari a millecinquecento euro oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del quindici per cento, da distrarsi a favore dell'avvocato difensore delle ricorrenti che si era dichiarato antistatario.
Massima
L'amministrazione pubblica è tenuta ad ottemperare spontaneamente alle sentenze passate in giudicato, e in caso di inottemperanza il giudice amministrativo è competente a dichiararla e ad ordinarne l'esecuzione forzata mediante la nomina di un commissario ad acta, condannando l'amministrazione inerrante al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2806 del 28.11.2022, passata in giudicato. sul ricorso numero di registro generale 812 del 2023, proposto da Anna Rita Gioioso, Valentina Leo e Maria Grazia Lisma, rappresentate e difese dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 54; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Daniele Angelo Beretta dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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