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Sentenza n. 202302243/2023

Sentenza n. 202302243/2023

2G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - DECIMA SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 10257/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302243/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è un giudizio di ottemperanza promosso da quattro ricorrenti nei confronti del Ministero della Salute in riferimento a una sentenza del Tribunale ordinario di Milano emessa il 28 dicembre 2022. I ricorrenti avevano ottenuto una sentenza civile favorevole, ma il Ministero della Salute non aveva provveduto ad eseguirla secondo quanto disposto. La controversia riguarda il mancato adempimento di obblighi scaturiti da una precedente decisione del giudice civile ordinario, ipotesi in cui la parte danneggiata può ricorrere al TAR per ottenere l'esecuzione coattiva della sentenza mediante nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato presentato il 3 ottobre 2023 davanti al TAR Lombardia.

Il quadro normativo

Il procedimento di ottemperanza è regolato dal diritto amministrativo processuale italiano e consente al ricorrente di ottenere l'esecuzione di sentenze non volontariamente rispettate dall'amministrazione pubblica. Nel caso di inerzia dell'ente amministrativo, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta che provveda in sua vece all'esecuzione delle obbligazioni imposte dalla sentenza precedente. Questo istituto rappresenta uno strumento processuale fondamentale per garantire l'effettività del diritto già riconosciuto e per impedire che l'amministrazione possa eludere impunemente i propri obblighi giurisdizionali. La normativa sulla protezione dei dati personali ha inoltre richiesto l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela della loro dignità e dei loro diritti.

La questione giuridica

La questione centrale è se il Ministero della Salute avesse o meno rispettato integralmente la sentenza del giudice ordinario del 28 dicembre 2022, e se pertanto sussistesse un'inottemperanza tale da giustificare l'intervento coattivo del giudice amministrativo. Il ricorso pone il tema della responsabilità amministrativa per mancato adempimento di obblighi derivanti da sentenze e della possibilità di ricorso ai mezzi esecutivi straordinari quando l'amministrazione non cooperi spontaneamente. Si tratta di una questione ricorrente che riguarda il principio della soggezione dell'amministrazione pubblica all'ordine giurisdizionale e l'efficacia pratica delle sentenze nel nostro ordinamento.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha valutato nel merito il ricorso e ha ritenuto provato lo stato di inottemperanza della sentenza da parte del Ministero della Salute. Il giudice amministrativo ha accertato che l'Ente resistente non aveva eseguito le obbligazioni imposte dal giudicato nei termini e secondo le modalità prescritti dalla sentenza civile. Sulla base di questa accertamento, il colleggio ha ritenuto opportuno non solo dichiararare la violazione, ma anche predisporre uno strumento coattivo di esecuzione mediante nomina di commissario ad acta, quale protezione ulteriore contro il rischio di perdurante inerzia amministrativa. La condanna al rimborso delle spese processuali è stata disposta quale conseguenza naturale dell'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del giudicato e ordinando al Ministero della Salute di ottemperare entro i termini e secondo le modalità specificate nella motivazione. Per il caso di prolungato inadempimento, il tribunale ha nominato un commissario ad acta nella persona di un dirigente indicato in motivazione, il quale potrà sostituirsi all'Amministrazione nell'esecuzione delle obbligazioni. Infine, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di millecinquecento euro, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori dei ricorrenti. La sentenza è immediatamente esecutiva da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione pubblica è obbligata ad ottemperare prontamente alle sentenze che la riguardano, e il TAR può nominare un commissario ad acta per eseguire coattivamente tali obblighi qualora l'ente rimanga inerte, condannando inoltre l'amministrazione al rimborso delle spese del giudizio di ottemperanza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi a seguito della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione decima civile, nella persona del Giudice dott.ssa Annamaria Salerno, n. -OMISSIS-, emessa il 28 dicembre 2022, e resa nel giudizio inter partes iscritto al r.g. n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Anton Giulio Lana, Mario Melillo e Valentina Rao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore degli avvocati Anton Giulio Lana, Mario Melillo e Valentina Rao, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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