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Sentenza n. 202302242/2023

Sentenza n. 202302242/2023

2G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI VARESE - GIUDICE DEL LAVORO - SENTENZA N. 77/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302242/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Emanuela Acinapura ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale del Lavoro di Varese, sezione lavoro, con il provvedimento n. 77/2022. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha provveduto alla sua esecuzione nei tempi e modi richiesti, mantenendo un atteggiamento di inerzia rispetto agli obblighi imposti dal provvedimento giurisdizionale. Di fronte a tale inadempimento, la ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere la coercizione dell'Amministrazione al rispetto del giudicato. La controversia riguarda dunque la realizzazione pratica e concreta di una sentenza del giudice ordinario già divenuta definitiva, evidenziando un conflitto tra diritti già riconosciuti e il comportamento negligente dell'Amministrazione pubblica.

Il quadro normativo

La materia dell'ottemperanza dei giudicati ricade nell'ambito del diritto amministrativo, dove il principio fondamentale è l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di rispettare e dare esecuzione alle sentenze dell'autorità giurisdizionale entro i termini stabiliti dalla legge e dal provvedimento medesimo. Quando un'Amministrazione rimane inerte nonostante un giudicato, il cittadino lesato nei suoi diritti può ricorrere al giudice amministrativo per denunciare tale inottemperanza e ottenere l'esecuzione forzata attraverso l'istituto del commissario ad acta, figura che sostituisce l'Amministrazione inadempiente nell'esecuzione dell'obbligo. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e le relative disposizioni in materia di giustizia amministrativa forniscono il quadro procedimentale entro cui il TAR opera per garantire l'effettività dei diritti già riconosciuti dalle altre giurisdizioni.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia non riguardava la fondatezza originaria della pretesa della ricorrente, già affermata dal Tribunale del Lavoro, bensì l'accertamento dell'inottemperanza dell'Amministrazione e la conseguente necessità di coercizione per l'adempimento forzato. Si poneva dunque la questione della responsabilità amministrativa derivante dal mancato rispetto spontaneo di un giudicato e dei rimedi giuridici idonei a garantire la tutela effettiva del diritto già riconosciuto. La rilevanza della questione risiedeva nel fatto che il ricorso per ottemperanza rappresenta uno strumento fondamentale per evitare che l'ineffettività del diritto si trasformi in vero e proprio rifiuto amministrativo di eseguire le sentenze della magistratura.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua composizione collegiale, ha accertato la sussistenza dell'inottemperanza del giudicato emanato dal Tribunale di Varese, ritenendo provato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione al provvedimento nei termini dovuti. Nel valutare la posizione dell'Amministrazione, il collegio ha considerato inaccettabile la perdurante inerzia e ha riconosciuto il diritto della ricorrente a ottenere l'adempimento coattivo. La decisione si è basata sul principio secondo cui nessuna Amministrazione può sottrarsi all'obbligo di eseguire un giudicato passato in cosa giudicata, indipendentemente dalle difficoltà procedimentali o dalle complessità interne dell'ente. Per far fronte alla reiterata inadempienza, il Tribunale ha inoltre disposto la nomina di un commissario ad acta, figura magistratuale che avrebbe il compito di sostituirsi al Ministero nell'esecuzione dell'obbligo, garantendo così l'effettività del diritto della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del giudicato, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere all'esecuzione della sentenza nei termini e secondo le modalità indicate nella motivazione. Inoltre, ha nominato un commissario ad acta, incarico che avrebbe avuto effetto nel caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, creando così un meccanismo di coercizione diretta. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali per un importo di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge, al fine di indennizzare la ricorrente dei costi sostenuti per ottenere la tutela dei propri diritti. La sentenza è stata resa esecutiva immediatamente dall'autorità amministrativa, conferendo alla decisione la massima efficacia coercitiva.

Massima

L'Amministrazione pubblica è obbligata al rispetto e all'esecuzione spontanea dei giudicati, e il mancato adempimento entro i termini stabiliti può costituire inottemperanza sanzionabile attraverso la nomina di un commissario ad acta, figura incaricata di sostituire l'Amministrazione inadempiente al fine di garantire l'effettività dei diritti già riconosciuti dalla magistratura ordinaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'esecuzione
della sentenza del Tribunale di Varese- sezione lavoro n. 77/2022.
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2023, proposto da
Emanuela Acinapura, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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