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Sentenza n. 202300224/2023

Sentenza n. 202300224/2023

3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - D.I. N. 7227/18

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300224/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Bff Bank S.p.A., già Banca Farmafactoring, ha promosso ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, sezione terza, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per violazione di un precedente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 4 aprile 2018 (n. 7227/18). Il ricorso è stato presentato il 26 marzo 2022, quasi quattro anni dopo l'emanazione del decreto, denunciando che l'ASP calabrese non aveva eseguito volontariamente il provvedimento giudiziale nei confronti della ricorrente. Si trattava di un rapporto di natura economica e creditoria tra l'istituto finanziario e l'azienda sanitaria, il quale era stato oggetto di cognizione ordinaria del tribunale civile, sfociata in un provvedimento ingiuntivo che l'ASP aveva deliberatamente trascurato di ottemperare. L'inerzia dell'amministrazione sanitaria, protrattasi per un considerevole lasso di tempo, ha reso necessaria l'attivazione della procedura amministrativa di ottemperanza, strumento processuale specifico per garantire l'esecuzione dei giudicati da parte della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza si colloca nel sistema di controllo giurisdizionale sulla corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziali da parte delle amministrazioni pubbliche, disciplinato dal codice del processo amministrativo. Le aziende sanitarie, pur essendo strutture gestite da diritto privato, rimangono funzionalmente pubbliche e soggette ai principi di legalità e al rispetto dei giudicati. Quando un'amministrazione pubblica non adempie spontaneamente a una sentenza definitiva, chiunque vi abbia interesse può ricorrere al giudice amministrativo affinché accerti l'inottemperanza e ordini l'esecuzione, eventualmente nominando un commissario ad acta per sopperire all'inerzia. La nomina del commissario rappresenta uno strumento di coercizione indiretta, finalizzato a vincolare l'amministrazione inadempiente attraverso la sostituzione del soggetto obbligato nella funzione esecutiva.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nell'accertamento dell'inottemperanza dell'ASP rispetto al decreto ingiuntivo del 2018 e nella conseguente determinazione delle misure necessarie per garantirne l'attuazione. Il giudice amministrativo doveva verificare se, tra l'emanazione del provvedimento e la data della sentenza, l'amministrazione sanitaria avesse effettivamente eseguito il decreto ingiuntivo oppure se fosse rimasta inerte. In caso di inottemperanza accertata, il TAR avrebbe dovuto individuare le modalità e i termini per l'esecuzione, oltre a valutare l'opportunità di nominare un commissario ad acta quale strumento di coercizione nei confronti dell'ASP.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto provati i fatti dedotti in ricorso e ha accertato che l'ASP di Reggio Calabria non aveva eseguito il decreto ingiuntivo né voluntarie né coattivamente nel corso dei quasi quattro anni trascorsi. La permanenza dell'inerzia amministrativa, attestata dalla stessa mancanza di costituzione in giudizio da parte dell'ASP, ha costituito elemento determinante per la decisione del TAR. Il tribunale ha quindi affermato il principio secondo cui nessun'amministrazione pubblica, nemmeno una struttura sanitaria, può sottrarsi al rispetto dei giudicati mediante semplice inerzia. Per garantire l'effettività della tutela e vincolare l'amministrazione inadempiente, il collegio ha ritenuto necessaria non solo la dichiarazione di inottemperanza, ma anche la nomina di un commissario ad acta, affidato al Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria. Tale scelta strumentale mira a superare gli ostacoli burocratici che potrebbero impedire l'adempimento da parte dell'ASP stessa.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso di Bff Bank, dichiarando formalmente l'inottemperanza dell'ASP di Reggio Calabria rispetto al decreto ingiuntivo del 2018 e ordinandone l'esecuzione secondo i termini e le forme specificate in motivazione. Ha inoltre nominato come commissario ad acta il Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria, il quale subentra all'ASP nella gestione dell'obbligazione per il caso di perdurante inerzia. L'azienda sanitaria è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, quantificate in millecinquecento euro oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva mediante ordine alle autorità amministrative competenti.

Massima

L'amministrazione pubblica non può eludere l'esecuzione di un giudicato mediante inerzia protratta, e il giudice amministrativo può sopperire all'inadempimento nominando un commissario ad acta che agisca in sostituzione dell'ente inerte, garantendo così l'effettività della tutela giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 7227/18 emesso il 04/04/18 dal Tribunale di Milano;
sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2022, proposto da
Bff Bank S.p.A. (Già Banca Farmafactoring Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Barnaba n. 30;
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto:
a) dichiara, nei sensi e nei termini sopra specificati, l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio, nell’importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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