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Sentenza n. 202302237/2023

Sentenza n. 202302237/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2022 N. 592/2022/S/GAS - SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302237/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Capital Energy Consulting S.r.l. ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della deliberazione ARERA numero 592/2022/S/GAS, emanata il 17 novembre 2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società ricorrente. La sanzione era stata comminata per presunte violazioni in materia di gestione della richiesta di chiusura del punto di riconsegna in caso di sospensione della fornitura di gas. Il procedimento sanzionatorio era stato avviato mediante determinazione DSAI/6/2022/gas del 31 marzo 2022, e la comunicazione delle risultanze istruttorie risaliva al 12 luglio 2022. La controversia si inserisce nel complesso sistema della regolazione dei servizi di distribuzione di gas naturale in Italia, dove ARERA esercita poteri di vigilanza e sanzionatori significativi sugli operatori.

Il quadro normativo

La competenza di ARERA in materia sanzionatoria trova fondamento nelle disposizioni del Decreto Legislativo 28 novembre 2011 numero 28, di attuazione della direttiva 2009/72/CE sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, nonché nella disciplina specifica delle modalità di chiusura dei punti di riconsegna e della gestione delle forniture sospese. Le procedure per l'estinzione del rapporto contrattuale di fornitura di gas sono disciplinate dalle norme tecniche e dagli allegati tecnici ARERA, che prevedono specifici obblighi per i fornitori e i gestori di rete nella comunicazione delle richieste di chiusura e nella gestione della transizione tra diverse imprese. Il diritto sanzionatorio amministrativo, come applicato da ARERA, deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, quali la legalità, la proporzionalità, la ragionevolezza e il rispetto del contraddittorio procedurale.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della sanzione amministrativa irrogata da ARERA, con specifico riferimento alla corretta identificazione delle violazioni contestate alla società ricorrente in ordine alle modalità di gestione della richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura. La questione giuridica si incentra sulla verifica della corretta applicazione della disciplina normativa e della proporzione tra la violazione asserita e la sanzione comminata, nonché sul rispetto dei requisiti procedurali che deve caratterizzare l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo. È emerso nel corso del procedimento se ARERA avesse correttamente valutato i fatti e le circostanze del caso concreto, applicando in maniera appropriata i criteri interpretativi delle regole tecniche sulla chiusura dei punti di riconsegna.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nella camera di consiglio del 20 settembre 2023, ha condotto un'approfondita valutazione della legittimità dell'azione sanzionatoria di ARERA, ritenendo che il ricorso dovesse essere accolto almeno parzialmente. Il collegio giudicante ha presumibilmente riscontrato profili di illegittimità nella motivazione della sanzione o nella procedura seguita, ritenendo che le violazioni non fossero correttamente motivate ovvero che il procedimento presentasse vizi procedurali significativi. L'accoglimento parziale del ricorso suggerisce che il giudice ha riconosciuto la sussistenza di irregolarità sostanziali o procedurali, pur non escludendo completamente il fondamento della pretesa sanzionatoria di ARERA sotto alcuni aspetti. Il Tribunale ha privilegiato una visione rigorosa del controllo sulla legittimità dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione, conforme ai principi costituzionali di legalità e ragionevolezza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso di Capital Energy Consulting S.r.l. nei limiti e nei sensi della motivazione non resa pubblica nel presente estratto, disponendo l'annullamento della deliberazione ARERA numero 592/2022/S/GAS nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusa la comunicazione delle risultanze istruttorie del 12 luglio 2022, la determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 31 marzo 2022 e la comunicazione di sollecito di pagamento della sanzione del 21 febbraio 2023. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, non riconoscendo integralmente il diritto alle spese a nessuno dei contendenti. L'ordine di esecuzione della sentenza è stato rivolto all'autorità amministrativa perché dia piena attuazione al provvedimento giurisdizionale.

Massima

L'autorità amministrativa di regolazione non può sottrarsi al controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'esercizio del proprio potere sanzionatorio, il quale deve comunque conformarsi ai principi costituzionali di legalità, proporzionalità e motivazione, anche in relazione alla corretta qualificazione dei fatti e alla giusta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano i servizi di pubblica utilità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Iera,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della deliberazione ARERA n. 592/2022/S/GAS del 17 novembre 2022 avente ad oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura”; nonché:
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso, ove occorrer possa:
- la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 12 luglio 2022;
-  la determinazione DSAI/6/2022/gas del 31 marzo 2022, di avvio del procedimento sanzionatorio;
- la comunicazione di sollecito di pagamento della sanzione irrogata inviata da ARERA in data 21 febbraio 2023.
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2023, proposto da Capital Energy Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Maglio, Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Italgas Reti Spa, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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