2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO- SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 466/21 - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300222/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente sentenza riguarda l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza numero 446 del 2021 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio in composizione per materia lavoro il 26 ottobre 2021. Il ricorrente, avvocato Cesare Formato, ha proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il Ministero della Salute per questioni emerse nel corso dell'esecuzione della precedente sentenza. La controversia trova origine in una decisione o in un comportamento del Ministero della Salute che era stato impugnato davanti al Tribunale ordinario competente per materia. Nel corso del procedimento amministrativo presso il TAR sono intervenute due ordinanze della Sezione Seconda, numerate 2277 del 2022 e 2660 del 2022, che hanno scandito il procedimento fino alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023.
Il quadro normativo
La controversia è stata istruita secondo le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 104/2010), che disciplina i procedimenti di ricorso avanti ai Tribunali Amministrativi Regionali. In particolare, la questione della cessazione della materia del contendere trova fondamento nei principi generali del processo amministrativo, secondo i quali il giudice amministrativo può dichiararsi incompetente ratione materiae quando vengono meno durante il procedimento i presupposti sulla base dei quali la lite è stata promossa. Il caso rientra nella competenza del TAR in quanto riguarda questioni di diritto amministrativo connesse all'esecuzione di un precedente giudicato e al comportamento della pubblica amministrazione. La norma di riferimento principale è rappresentata dalle disposizioni del codice del processo amministrativo in tema di estinzione dei ricorsi e cessazione della materia.
La questione giuridica
Il problema giuridico centrale riguardava la persistenza delle condizioni per il proseguimento della lite amministrativa durante il procedimento di ottemperanza al giudicato del Tribunale ordinario. La questione era se il Ministero della Salute avesse assunto i comportamenti necessari per eseguire la precedente sentenza, ovvero se fossero intervenuti mutamenti della situazione fattuale e giuridica tali da determinare la perdita di rilevanza pratica della controversia. La corte doveva valutare se il ricorso amministrativo mantenesse ancora una ragione di essere o se, a causa di circostanze sopravvenute, non vi fossero più conseguenze pratiche da trarre dalla decisione del giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, in composizione collegiale con Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Estensore Giovanni Zucchini e Primo Referendario Laura Patelli, ha acquisito e valutato tutti gli atti della causa durante l'istruttoria. La Sezione ha considerato le circostanze che erano emerso durante i procedimenti, tenendo conto anche delle due ordinanze precedentemente pronunciate dal medesimo collegio. Il collegio ha perciò valutato se la lite amministrativa mantenesse ancora una consistenza giuridica concreta o se fossero venute meno le ragioni per cui il ricorso era stato inizialmente proposto. Sulla base dell'esame dei fascicoli e dell'intervento dell'Avvocatura dello Stato nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023, il tribunale ha ritenuto opportuno dichiara cessata la materia del contendere, pronunciandosi dunque sulla perdita della rilevanza pratica della controversia nel frattempo intervenuta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, decidendo quindi di estinguere il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse a ricorrere. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, fermo restando l'onere del contributo unificato dovuto secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002. Il tribunale ha ordinato inoltre che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità di legge, stabilizzando così la posizione giuridica delle parti nella misura compatibile con l'avvenuta estinzione della lite.
Massima
Quando durante il corso di un procedimento amministrativo di ottemperanza intervengono circostanze sopravvenute tali da far venir meno l'interesse concreto della parte ricorrente al proseguimento della lite, il giudice amministrativo può dichiarare cessata la materia del contendere, estinguendo il ricorso senza pronunciarsi nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 446/2021 pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, del 26.10.2021. sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2022, proposto da avv. Cesare Formato, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 23 del c.p.a., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute; Viste le ordinanze della Sezione n. 2277/2022 e n. 2660/2022; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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