1C - AUTORITÀ INDIPENDENTI - DELIBERAZIONE ARERA N. 398/2021/R/EEL
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302217/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere per l'annullamento - della deliberazione dell'ARERA del 28 settembre 2021, n. 398/2021/R/EEL, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 01.10.2021, recante “Approvazione delle proposte di modifica del capitolo 4 e degli allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 Al Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete di Terna” nella parte in cui approva la proposta di modifica al Capitolo 4, punto 4.3.1.2. del Codice di Rete e all'Allegato A.26 all'art. 14 e, per l'effetto, impone i seguenti requisiti per la stipula del contratto per il servizio di dispacciamento con Terna: “i. non siano state titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempimento; ii. non siano inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna non assistite dalle garanzie prestate, anche a seguito della relativa escussione; iii. non abbiano amministratori in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento; iv. non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovino in uno stato di crisi d'impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni”, precisando, altresì, che “i requisiti di cui alle precedenti lettere i, ii e iii devono essere posseduti anche dalle: − società controllate, direttamente o indirettamente, dalla società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento; − società controllanti, direttamente o indirettamente anche in forma congiunta, la società che richiede la sottoscrizione del contratto di dispacciamento e/o collegate a quest'ultima; − società sottoposte al medesimo controllo, e/o alla medesima direzione e coordinamento, della società che richiede la sottoscrizione del contratto; e che “nel caso di mancato rispetto dei requisiti sopra elencati nei punti da i. a iv., il contratto di dispacciamento viene risolto da Terna”, nonché che “le modifiche al contratto di dispacciamento si applicano anche ai contratti già stipulati, per effetto della clausola contrattuale che prevede il recepimento automatico delle modifiche stesse”; - del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete ex art. 1, comma 4, DPCM 11 maggio 2004, con riferimento al Capitolo 4, punto 4.3.1.2 “Contratto di dispacciamento e requisiti” come modificato a far data dal 4.10.2021 alla luce della Delibera ARERA n. 398/2021 e il relativo Allegato A.26 art. 14 che prevede una clausola risolutiva espressa nel caso in cui l'“Utente del dispacciamento non soddisfi i requisiti di solvibilità di cui al paragrafo 4.3.1.2 del Capitolo 4 del Codice di Rete”; - e, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso al provvedimento impugnato. sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2021, proposto da Onda Piu' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Andrea Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Milano, via Mengoni 4; Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Carria, Maria Teresa Pirozzi, Giorgio Fraccastoro, Nunziante Di Lorenzo, Eleonora Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ad adiuvandum: Associazione Reseller e Trader di Energia (A.R.T.E.), Koslight Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Andrea Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Milano, via Mengoni 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte respinge il ricorso ed in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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