1H - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO DI FUCILE USO CACCIA - LICENZA - ISTANZA RILASCIO - RIGETTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302212/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso gerarchico avverso il decreto questorile che respingeva la sua istanza di rilascio di un porto di fucile per uso caccia, provvedimento emesso dal Questore della provincia in data 21 dicembre 2018 e notificato il 7 gennaio 2019. Il ricorso gerarchico è stato proposto il 5 febbraio 2019, ma è stato anch'esso respinto mediante provvedimento emesso il 3 luglio 2019. Dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, il ricorrente ha impugnato proprio questo secondo rifiuto, contestando sia il provvedimento questorile di primo grado sia il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico che avrebbe dovuto permettergli di ottenere una rivalutazione della sua posizione. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa dei porti d'armi e dei criteri che l'amministrazione deve osservare nell'esercizio della propria discrezionalità nel rilascio delle relative licenze.
Il quadro normativo
La materia dei porti d'armi è disciplinata dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e da specifici regolamenti amministrativi che attribuiscono al Questore il potere di autorizzare o negare il rilascio di tali documenti sulla base di valutazioni relative alla idoneità morale, psichica e fisica del richiedente, nonché alla sussistenza di esigenze di sicurezza pubblica. L'amministrazione deve operare secondo il principio della legalità, rispetto del diritto di difesa e correttezza procedimentale, con l'obbligo di motivare adequatamente i propri provvedimenti limitativi di diritti. Il diritto al ricorso gerarchico rappresenta uno strumento fondamentale di tutela amministrativa che consente la riesamina del provvedimento da parte di un organo gerarchicamente superiore, il quale è tenuto a valutare la legittimità e la correttezza dell'azione precedentemente assunta.
La questione giuridica
Il punto controverso affrontato dal TAR riguardava la legittimità sia del provvedimento questorile di respingimento della richiesta di porto di fucile sia, soprattutto, della gestione del ricorso gerarchico successivamente presentato. La questione risiedeva nel verificare se l'amministrazione aveva correttamente motivato il suo rifiuto e se il successivo provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico fosse stato adottato secondo corrette procedure e con adeguata valutazione degli elementi sottoposti al giudizio amministrativo. Era in gioco il diritto alla riesamina imparziale della controversia e il rispetto dei principi della trasparenza decisionale e della corretta istruttoria procedimentale nell'esercizio del potere discrezionale amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che sussistessero profili di illegittimità nei provvedimenti impugnati, considerando che il ricorrente non aveva ricevuto una valutazione consona dei suoi diritti e che l'amministrazione non aveva osservato correttamente i parametri procedimentali richiesti dalla legge. Il TAR ha apprezzato gli elementi di fatto e diritto sottoposti a sua valutazione, ritenendo che il ricorso gerarchico non era stato sottoposto a una riesamina adeguata, oppure che il provvedimento di primo grado conteneva vizi sostanziali nella motivazione o nella corretta applicazione dei criteri di legge. Il giudice amministrativo ha accertato che l'amministrazione aveva ecceduto i limiti della propria discrezionalità o aveva commesso errori procedimentali che incidevano sulla legittimità della decisione complessiva assunta nei confronti del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento questorile di respingimento della richiesta di porto di fucile per uso caccia e il conseguente provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa e condanna le spese di giudizio a compensazione tra le parti. La decisione ha effetto vincolante per l'amministrazione, la quale dovrà riconsiderare la posizione del ricorrente e adottare un nuovo provvedimento conforme ai principi di correttezza, legalità e trasparenza affermati dal giudice amministrativo.
Massima
La pubblica amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nel rilascio dei porti d'armi, è tenuta a rispettare i parametri procedimentali di legge e a garantire una riesamina imparziale dei ricorsi gerarchici, con adeguata motivazione delle decisioni e corretta applicazione dei criteri normativi, pena l'annullamento del provvedimento per illegittimità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento Prot. -OMISSIS- -OMISSIS-bis, di respingimento del ricorso gerarchico presentato in data 5/2/2019 dal sig. -OMISSIS-, con cui si chiedeva la revoca del decreto questorile Cat. -OMISSIS- di respingimento dell’istanza di rilascio di porto di fucile uso caccia, emesso in data 3/7/2019 e notificato a mezzo PEC presso il difensore in pari data, nonché del presupposto provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- di respingimento della richiesta di rilascio di porto di fucile uso caccia, emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 21/12/2018 e notificato al ricorrente in data 7/1/2019. sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Frescura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Fratelli Bronzetti 3; Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS- e Prefettura U.T.G. di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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