4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ISTANZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - VARIAZIONE PUNTEGGIO - RICORSO IN OPPOSIZIONE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302204/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro due provvedimenti successivi del Comune di Milano in materia di edilizia residenziale pubblica. Il primo provvedimento, emesso il 29 giugno 2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, comunicava la variazione in diminuzione del punteggio della domanda di partecipazione dell'interessato a un Avviso per l'assegnazione di alloggi pubblici nel territorio comunale. La variazione era stata operata secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 3 del Regolamento Regionale della Lombardia numero 4/2017. Il ricorrente, insoddisfatto, ha presentato ricorso in opposizione contro questo provvedimento presso gli uffici comunali, ricorso che è stato successivamente rigettato con un secondo provvedimento emesso dal medesimo Direttore il 1º settembre 2022. Avverso questo ulteriore diniego, il cittadino ha ritenuto di ricorrere dinanzi al giudice amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata a livello regionale lombardo dal Regolamento Regionale numero 4/2017, il quale stabilisce le modalità, i criteri e i procedimenti per l'assegnazione delle unità abitative disponibili ai cittadini aventi determinati requisiti economici e sociali. L'articolo 15 del medesimo regolamento, al comma 3, contiene specifiche disposizioni in materia di variazione dei punteggi attribuiti ai richiedenti all'interno delle graduatorie, prevedendo i casi e le modalità entro cui l'amministrazione può modificare il punteggio inizialmente assegnato. Il provvedimento di variazione del punteggio rappresenta un atto amministrativo incidente sulla posizione giuridica del richiedente e deve rispettare i principi di legalità, imparzialità e trasparenza che caratterizzano l'attività della pubblica amministrazione in questa materia.
La questione giuridica
La questione controversa riguardava la legittimità della variazione del punteggio operata dal Comune di Milano nei confronti del ricorrente sulla base dell'articolo 15 comma 3 del Regolamento Regionale numero 4/2017. Il ricorrente contestava tale variazione presumibilmente ritenendola illegittima sotto uno o più profili: mancata motivazione adeguata, violazione delle norme regolamentari sulla determinazione dei punteggi, difetto di istruttoria, ovvero un generico eccesso di potere. La legittimità dell'atto amministrativo costituisce il nucleo della controversia, dato che il provvedimento incide direttamente sulla posizione dell'interessato all'interno della graduatoria per l'accesso agli alloggi pubblici, influendo concretamente sulle sue possibilità di ottenere l'assegnazione di un'unità abitativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e della camera di consiglio tenutasi il 27 settembre 2023, ha ritenuto di accogliere il ricorso e conseguentemente di annullare i provvedimenti impugnati. Sebbene la sentenza non esponga estesamente i motivi della decisione nel testo disponibile, la deliberazione di accoglimento implica che il collegio giudicante ha riscontrato vizi nel provvedimento iniziale di variazione del punteggio e nel successivo rigetto del ricorso in opposizione. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione comunale abbia agito in contrasto con la norma regolamentare di riferimento ovvero violando i principi di legalità, motivazione e trasparenza che governano i procedimenti di assegnazione degli alloggi pubblici. L'accoglimento del ricorso dimostra altresì che il Tribunale ha valutato insufficiente la giustificazione amministrativa addotta dal Comune per giustificare la variazione, ritenendo pertanto il provvedimento illegittimo nel metodo o nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di variazione del punteggio del 29 giugno 2022 sia il successivo provvedimento di rigetto del ricorso in opposizione del 1º settembre 2022, con conseguente ripristino della posizione del ricorrente nella graduatoria con il punteggio originario. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il criterio per cui ciascuna parte sostiene le proprie spese. Il Tribunale ha inoltre accolto la richiesta del ricorrente di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, riconoscendone l'indigenza economica, e ha disposto che la presente decisione fosse trasmessa al competente Ufficio finanziario per le verifiche di competenza secondo la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002. La sentenza è da intendersi immediatamente esecutiva secondo il principio generale che caratterizza i provvedimenti del giudice amministrativo.
Massima
L'amministrazione comunale non può procedere alla variazione del punteggio nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in difetto di adeguata motivazione ovvero in contrasto con i criteri stabiliti dal regolamento regionale, essendo tale variazione un atto amministrativo incidente sulla situazione giuridica del richiedente che deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e corretta istruttoria procedimentale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per l'annullamento del provvedimento PG -OMISSIS- emesso il 01/09/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, notificato via pec in data 01/09/2022 al difensore del Sig. -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso in opposizione presentato dal ricorrente avverso il provvedimento PG -OMISSIS- emesso il 29/06/2022 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi di ERP – Unità Gestione Attività e Procedure del Comune di Milano, sottoscritto dal direttore di Area, anche in nome e per conto di ALER Milano, notificato a mani al Sig. -OMISSIS- in data 30.06.2022 - con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso n. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso sul ricorso numero di registro generale 2873 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Perlini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Petrocchi, 6; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6; Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) Milano, non costituita in giudizio; -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Accoglie la richiesta di riesame del decreto n. -OMISSIS-della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato e dispone l’ammissione del ricorrente al beneficio richiesto. La liquidazione degli onorari spettanti al difensore avverrà con separato provvedimento. Dispone che la presente decisione venga trasmessa – a cura della segreteria della Sezione – al competente Ufficio finanziario per le verifiche di competenza, ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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