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Sentenza n. 202302201/2023

Sentenza n. 202302201/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - FORNITURA DI DISPOSITIVI PER PAZIENTI DIABETICI TERRITORIALI – RILEVAZIONE E SOMMINISTRAZIONE INSULINA - LOTTO N. 5 - BANDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302201/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

A.MENARINI DIAGNOSTICS s.r.l., un'azienda operante nel settore dei dispositivi medici, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la procedura di gara indetta da ARIA s.p.a., una società pubblica che funge da centrale di committenza per la Regione Lombardia. La controversia riguarda nello specifico il lotto 5 della procedura di gara multilotto ARIA_2022_017, relativo alla fornitura di sistemi di monitoraggio glicemico in continuo (sensori e trasmettitori) per pazienti diabetici adulti e pediatrici, per un valore massimo stimato di circa 101 milioni di euro. Il bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 16 dicembre 2022, e ARIA aveva successivamente reso chiarimenti tecnici il 16 gennaio 2023. La ricorrente ha contestato nel suo atto gli atti complessivi della procedura, richiedendo l'annullamento del bando, del capitolato d'oneri, del capitolato tecnico e dei relativi chiarimenti integrativi.

Il quadro normativo

La procedura di gara è stata promossa sulla base dell'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, che disciplina le procedure aperte per la conclusione di contratti pubblici, con modalità di stipula come accordi quadro secondo quanto previsto dall'articolo 54 comma 4 lettera a) del medesimo decreto. Il Codice dei Contratti Pubblici è la legge generale che regola tutti gli appalti e le acquisizioni di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione in Italia, imponendo l'applicazione di principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenzialità. Le procedure aperte costituiscono la forma ordinaria di gara pubblica e devono essere condotte secondo le regole procedurali e sostanziali fissate dalla legge, che garantiscono a tutti gli operatori economici interessati le medesime opportunità di partecipazione e di valutazione equa. La violazione di tali regole, sia nella fase di predisposizione che di espletamento della gara, può determinare l'annullabilità degli atti della procedura.

La questione giuridica

Sebbene il testo della sentenza non specifichi dettagliatamente le censure sollevate dalla ricorrente, è ragionevole inferire che A.MENARINI DIAGNOSTICS abbia contestato uno o più elementi della procedura, presumibilmente relativi alla compatibilità tecnica, alle specifiche richieste nel bando, ai criteri di valutazione o a possibili violazioni dei principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti. La questione giuridica di fondo riguardava se la procedura fosse stata condotta in conformità alle normative vigenti e se fossero stati rispettati i diritti procedurali della ricorrente durante lo svolgimento della gara. Tuttavia, il tribunale non ha affrontato il merito della causa, ma ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile sul piano procedurale.

La motivazione del giudice

La sentenza è purtroppo priva della motivazione estesa, contenendo soltanto l'epigrafe, il dispositivo e la formula conclusiva. Tuttavia, il fatto che il TAR abbia dichiarato il ricorso improcedibile indica che il collegio giudicante ha riscontrato un vizio procedurale che ha impedito l'accertamento dei fatti e del diritto nel merito della controversia. L'improcedibilità, nel linguaggio processuale amministrativo, si configura quando manca uno dei presupposti essenziali per l'esercizio del diritto di ricorso, come ad esempio il decorso dei termini ordinari per l'impugnazione, la mancanza di una qualificazione soggettiva rilevante (legittimazione attiva o passiva), ovvero taluni difetti formali dello stesso atto ricorsorio. Il TAR, pertanto, ha ritenuto di non poter pronunciarsi nel merito delle specifiche contestazioni sollevate dalla ricorrente, fermandosi al momento procedurale preliminare.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona del collegio composto da Maria Ada Russo (presidente), Giovanni Zucchini e Stefano Celeste Cozzi (estensore), ha dichiarato il ricorso numero 230 del 2023 improcedibile. Conseguentemente, gli atti della procedura di gara indetta da ARIA s.p.a. rimangono pienamente efficaci e la procedura può proseguire senza impedimenti derivanti da questa sentenza. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali secondo la regola ordinaria. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, il che costituisce una semplice formula conclusiva priva di particolari effetti pratici in questo specifico contesto.

Massima

Qualora non sussistano i presupposti processuali per l'esercizio del diritto di ricorso avverso gli atti di una procedura di gara pubblica, il tribunale amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, rinunciando a pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
di tutti gli atti con i quali Aria s.p.a. ha indetto la procedura di gara avente ad oggetto “ARIA_2022_017 Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro, che saranno eseguiti ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici territoriali e servizi connessi – Rilevazione e somministrazione dell'insulina”, in particolare, il bando di gara pubblicato sulla GURI, 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 16 dicembre 2022, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico, i chiarimenti resi in gara  (Protocollo IA.2023.0004122 del 16 gennaio 2023), limitatamente al lotto 5 avente ad oggetto Sistemi di monitoraggio glicemico in continuo (sensori + trasmettitore) per pazienti adulti e/o pediatrici, di valore massimo stimato pari a euro 101.390.142,96 -CIG 95135150F0.
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2023, proposto da
A.MENARINI DIAGNOSTICS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 95135150F0, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Marras, Claudia Sala e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici della propria avvocatura in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;
ASST-AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aria s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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