4E/R-2C/L - COMMERCIO/EDILIZIA - ATTIVITÀ RICETTIVA/LAVORI EDILIZI - ISTANZA ESERCIZIO POTERI INIBITORI ATTIVITÀ RECETTIVA/REPRESSIVI ATTIVITÀ EDILIZIA - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302192/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società, Finrelais S.r.l., ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) il 14 aprile 2022 presso il Comune di Milano per l'avvio di determinati lavori. Quasi un anno dopo, il 17 marzo 2023, il Condominio di Via Sant'Andrea n. 12 e uno dei suoi condòmini, Maximilian Peter Fiani, hanno presentato una formale istanza al Comune per ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi volti a verificare e reprimere eventuali abusi edilizi collegati a quella S.C.I.A., invocando i poteri dell'Amministrazione sia ai sensi dell'articolo 19 della legge 241 del 1990 che degli articoli 27 e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. L'istanza, inoltrata via posta certificata il 20 marzo 2023, rimase senza risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro i termini di legge. Di fronte a questo silenzio, i ricorrenti hanno presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere la dichiarazione della sua illegittimità e costringere il Comune ad adottare i provvedimenti richiesti.
Il quadro normativo
La controversia verte sulla corretta applicazione di principi fondamentali del diritto amministrativo italiano, segnatamente il principio della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa. L'articolo 19 della legge 241 del 1990 disciplina l'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere esplicitamente sulle istanze dei cittadini e stabilisce conseguenze giuridiche importanti quando l'azione amministrativa rimane in silenzio oltre i termini previsti. Il Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) conferisce alle autorità comunali ampi poteri per prevenire, accertare e reprimere gli abusi edilizi, includendo il potere di ordinare la demolizione di costruzioni realizzate in violazione della normativa edilizia. La normativa sulla S.C.I.A. prevede che essa sia una comunicazione mediante la quale i privati segnalano l'intenzione di iniziare determinate attività edilizie, con l'effetto che i lavori possono avere inizio purché non sussistano motivi per cui il Sindaco disponga il divieto. Le norme sulla tempestività dei procedimenti amministrativi costituiscono presidi essenziali della legalità amministrativa.
La questione giuridica
Il tema centrale della controversia riguarda il valore giuridico del silenzio prolungato dell'Amministrazione di fronte a una richiesta esplicita di esercitare i propri poteri repressivi di violazioni edilizie. In particolare, occorreva stabilire se il Comune di Milano, ricevuta un'istanza formale volta a induces all'accertamento e alla repressione di presunti abusi, fosse tenuto a rispondere entro termini certi e se la mancata risposta costituisse illegittimità sanzionabile giurisdizionalmente. La questione si complica ulteriormente dal fatto che la S.C.I.A. risaliva a circa un anno prima dell'istanza, generando dubbi sulla persistenza dell'interesse concreto dei ricorrenti a ottenere provvedimenti ormai potenzialmente tardivi. Vi era inoltre il problema della natura dell'obbligo amministrativo: se cioè il Comune fosse tenuto a pronunciarsi esplicitamente sulla necessità o meno di intraprendere azioni repressive, oppure se il silenzio potesse intendersi come acquisenza tacita.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza sia sintetico e privo di motivazione estesa, la struttura del dispositivo consente di ricostruire il ragionamento del collegio. Il TAR ha accolto il ricorso in parte, ritenendo che il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta di provvedimenti fosse effettivamente illegittimo, almeno sotto il profilo procedurale e del mancato rispetto dei termini impositi dalla legge 241 del 1990. Il giudice ha probabilmente ritenuto che un'istanza formale e dettagliata, inoltrata via posta certificata, crei un obbligo giuridico in capo all'Amministrazione di provvedere, sia adottando il provvedimento richiesto sia motivando il rifiuto. Per quanto riguarda l'altra parte del ricorso, il collegio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, il che suggerisce che nel corso del giudizio o a seguito della sentenza, il Comune abbia comunque adottato alcuni dei provvedimenti richiesti o che si sia verificata una modificazione della situazione fattuale tale da rendere parte della pretesa processuale priva di utilità pratica. Questa soluzione rivela la consapevolezza del giudice della necessità di bilanciare il principio dell'efficienza amministrativa con il principato della economia processuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha in parte accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Milano, e in parte ha dichirato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune è stato condannato al rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti e le spese sono state compensate. La sentenza ordina inoltre che l'Amministrazione comunale esegua il provvedimento secondo quanto stabilito dalle motivazioni della sentenza medesima, benché le motivazioni non siano fornite nel testo disponibile. Le conseguenze pratiche sono che il Comune deve rispondere alle istanze formali entro i termini di legge e provvedere, motivatamente, sulla richiesta di esercitare i propri poteri repressivi.
Massima
La Pubblica Amministrazione è obbligata a provvedere esplicitamente entro i termini di legge su istanze formali presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 19 della legge 241 del 1990, e il mancato rispetto di tale obbligo, nel silenzio prolungato, costituisce illegittimità sanzionabile mediante ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Silvia Torraca, Referendario per la declaratoria di illegittimità - del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza dei ricorrenti datata 17 marzo 2023 “per l’adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 in merito alla S.C.I.A. PG 135944 del 14.4.2022 presentata da Finrelais S.r.l. con il professionista incaricato (…), nonché di provvedimenti repressivi di abusi edilizi ai sensi degli art. 27 ss. D.P.R. 380/2001”, trasmessa a mezzo p.e.c. il 20 marzo 2023. sul ricorso numero di registro generale 746 del 2023, proposto da - Condominio di Via Sant’Andrea n. 12 - Milano, in persona dell’Amministratore pro-tempore, e Maximilian Peter Fiani, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesca Vrespa e Gabriele Cappello ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via Cappuccio n. 12; - il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale; - Finrelais S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Belvedere e Matteo Peverati ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza E. Duse n. 3; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Finrelais S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 27 settembre 2023, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte accoglie, secondo quanto specificato in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti a carico del Comune di Milano. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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