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Sentenza n. 202302189/2023

Sentenza n. 202302189/2023

4L/R - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO - ISTANZA RIESAME IN AUTOTUTELA - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302189/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera ha presentato istanza alla Prefettura di Milano-Sportello Unico per l'Immigrazione in data 5 agosto 2022, chiedendo la revoca o l'annullamento di un precedente provvedimento di rigetto di una domanda di emersione pronunciato il 14 o 15 marzo 2022. Di fronte al silenzio della Prefettura su tale istanza, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del silenzio illegittimamente serbato e di ogni atto conseguente. La controversia riguarda dunque un procedimento amministrativo relativo all'immigrazione e alle procedure di emersione, cioè la regolarizzazione della posizione di stranieri presenti irregolarmente nel territorio nazionale.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nell'ambito del diritto amministrativo processuale, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo), e del diritto dell'immigrazione, disciplinato dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico dell'Immigrazione). In materia di ricorsi amministrativi, il codice prevede procedure ordinarie e straordinarie mediante le quali i privati possono contestare gli atti illegittimi della pubblica amministrazione. Particolarmente rilevanti sono le disposizioni relative ai presupposti di ammissibilità del ricorso, inclusi i termini di proposizione e l'esperimento dei rimedi amministrativi preliminari. Inoltre, la sentenza richiama il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) quale fondamento della protezione dei dati personali nel procedimento giudiziale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consiste nel determinare se il silenzio della Prefettura su un'istanza di revoca di un precedente provvedimento di rigetto costituisca un atto amministrativo autonomamente impugnabile davanti al TAR tramite ricorso per l'annullamento. Corollario della questione è verificare se la ricorrente abbia correttamente esperito tutti i rimedi amministrativi ordinari prima di ricorrere al giudice amministrativo, oppure se il ricorso sia stato proposto in difetto dei presupposti di ammissibilità previsti dal codice del processo amministrativo. La questione tocca profili delicati relativi alla tutela dei diritti dei cittadini stranieri e al corretto esercizio delle azioni di riesame della propria posizione amministrativa.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga una motivazione articolata, il provvedimento di dichiarazione di inammissibilità del ricorso consente di inferire il ragionamento sottostante. Il Tribunale ha verosimilmente ritenuto che la ricorrente non avesse esperito i rimedi amministrativi ordinari necessari prima di ricorrere al giudice amministrativo, ovvero che il silenzio della Prefettura su un'istanza di revoca non costituisse un atto autonomamente impugnabile nelle forme e nei termini del ricorso per l'annullamento. In materia di diritti dei cittadini stranieri e di procedimenti relativi all'immigrazione, la giurisprudenza amministrativa applica infatti scrutini rigorosi sui presupposti di ammissibilità del ricorso, richiedendo il rispetto di procedure specifiche e l'esaurimento di tutti i gradi ordinari di ricorso amministrativo interno. Il collegio ha dunque fondato l'inammissibilità su un difetto procedurale radicale, non entrando nel merito della questione sostanziale relativa al diritto della ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, determinando il rigetto della domanda senza pronunciamento sul merito della controversia. Le spese del giudizio sono compensate, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie, in quanto il vizio di inammissibilità riguarda la struttura del ricorso piuttosto che un merito discusso. Viene inoltre negata alla ricorrente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che non ricorrano i presupposti per il beneficio della gratuità legale. Infine, il Tribunale ordina l'oscuramento di tutti i dati personali della ricorrente e di ogni altro elemento identificativo, in conformità alle disposizioni sulla privacy e al GDPR, a tutela della dignità della parte.

Massima

Il ricorso al TAR contro il silenzio della pubblica amministrazione su un'istanza di revoca deve rispettare i presupposti di ammissibilità previsti dal codice del processo amministrativo, compresi l'esperimento dei rimedi ordinari e l'impugnazione di un atto amministrativo effettivamente configurabile come tale, pena la dichiarazione di inammissibilità per vizio procedurale radicale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l’annullamento
- del silenzio illegittimamente serbato sulla istanza presentata in data 5 agosto 2022 per conto della ricorrente, al fine di ottenere la revoca/annullamento del provvedimento di rigetto reso dalla Prefettura di Milano-Sportello Unico per l’Immigrazione in data 14/15 marzo 2022 sulla domanda di emersione prot. n. -OMISSIS-;
- e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto.
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Vigliotti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 545/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe e confermata la camera di consiglio per la trattazione della controversia;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dal difensore della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 27 settembre 2023, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Si conferma la non ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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