4L/5C - SERVIZI PUBBLICI/PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA - ATTIVITÀ DI MICRONIDO - DIVIETO DI PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302184/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto gestore di un servizio di micronido operante nel territorio della Lombardia si è visto notificare un provvedimento amministrativo di divieto di prosecuzione dell'attività di assistenza e custodia dei minuti in prima infanzia. Tale divieto è stato probabilmente emesso dall'autorità comunale o regionale competente sulla base di inosservanze normative, amministrative o relative alle condizioni di autorizzazione e accreditamento del servizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinnanzi al TAR della Lombardia - Milano, proponendo ricorso per annullamento del divieto e ripristino del diritto di continuare l'esercizio dell'attività. Nel corso del giudizio, tuttavia, la situazione fattuale sottostante è stata sottoposta a modifiche significative che hanno inciso sulla natura stessa della controversia e sulla rilevanza pratica della sentenza richiesta.
Il quadro normativo
La materia dei servizi per la prima infanzia, inclusi i micronidi, è regolata da una complessa stratificazione normativa che comprende leggi statali in materia di ordinamento dei servizi sociali e di assistenza, nonché leggi regionali e regolamenti comunali sulla disciplina dell'apertura, autorizzazione e funzionamento di tali strutture. In particolare, la Regione Lombardia ha adottato proprie normative sulle modalità di accreditamento, sui requisiti strutturali, organizzativi e del personale, nonché sulle condizioni di permanenza in esercizio dei micronidi. I sindaci e le amministrazioni comunali esercitano funzioni di vigilanza e controllo rispetto all'osservanza di tali requisiti. Il divieto di prosecuzione dell'attività costituisce un provvedimento repressivo adottato quando l'ente gestore risulti inadempiute agli obblighi normativi.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo che ha inibito la continuazione dell'attività di micronido, ossia se l'autorità aveva fondamento normativo e fattuale per ordinare la cessazione del servizio e se fossero stati rispettati i principi del procedimento amministrativo, inclusa la previa comunicazione dei motivi di contestazione e il diritto di difesa del gestore. Il ricorrente avrebbe presumibilmente contestato il provvedimento allegando irregolarità procedurali, assenza di presupposti di fatto o errata interpretazione della normativa applicabile. La controversia affrontava dunque il tema dei limiti del potere amministrativo di intervento repressivo sui servizi pubblici e privati per la prima infanzia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato la situazione sottostante la controversia nel momento della decisione. Tuttavia, ha riscontrato che le circostanze di fatto originarie erano mutate in modo significativo durante lo svolgimento del processo, rendendo la materia del contendere venuta meno. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il ricorrente ha conformato la propria attività agli obblighi normativi, eliminando le cause che avevano determinato il divieto, oppure che l'amministrazione ha revocato il provvedimento impugnato, oppure ancora che altre cause hanno determinato la cessazione della controversia sotto il profilo della rilevanza pratica. Dinanzi a questo mutamento, il giudice amministrativo ha ritenuto opportuno dichiarare cessata la materia del contendere anziché pronunciare una sentenza di merito, poiché venir meno il presupposto di utilità della decisione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, provvedimento che comporta l'estinzione del giudizio senza una decisione sugli aspetti di legittimità del provvedimento impugnato. Tale dichiarazione significa che la sentenza richiesta dal ricorrente è divenuta inoperante sul piano pratico. Per quanto attiene alle spese di giudizio, il giudice ha presumibilmente avocato il principio dell'assorbimento tra le spese o ha fatto gravare parzialmente i costi sulle parti, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia. La decisione non costituisce un accertamento della legittimità o illegittimità dell'atto, bensì una presa d'atto dell'intervenuta inefficacia della pretesa azionata.
Massima
Quando le circostanze di fatto che costituiscono presupposto di una controversia amministrativa vengono meno durante il giudizio, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, poiché la sentenza non sarebbe più idonea a produrre effetti pratici rilevanti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 04.08.2023, notificata in pari data, con la quale il Comune di Milano ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività della struttura denominata "-OMISSIS-", adibita a micronido; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 19.04.2023 ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/1990, ad esito della verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio organizzativi generali del micronido -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2023, proposto dall’associazione -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Simone Edoardo Barni e Giusi Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo, Irma Marinelli, Mariarosaria Autieri, Annalisa Pelucchi e Sabrina Maria Licciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registro PP.AA. e con domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; Vista l’istanza del 18/9/2023, a firma congiunta dei procuratori di parte ricorrente e del Comune di Milano, con la quale dichiarano l'intervenuta cessazione della materia del contendere; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti gli artt. 60 e 74 c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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