3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA NULLA OSTA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302182/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha ottenuto dalla Prefettura di Sondrio un nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato, accoglimento di una domanda presentata il 13 luglio 2022, con rilascio effettivo del nulla osta il 22 ottobre 2022. Tuttavia, a distanza di soli due mesi, il 22 dicembre 2022, la stessa Prefettura ha revocato questo nulla osta mediante un decreto amministrativo. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità del provvedimento prefettizio e ricercando l'annullamento dello stesso. La controversia si inserisce nel delicato ambito del diritto dell'immigrazione e della gestione amministrativa dei permessi di soggiorno per lavoro.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno e della loro conversione è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, il Decreto Legislativo 286/1998, che stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio, la conversione e la revoca dei permessi di soggiorno. La conversione di un permesso di soggiorno è subordinata al rilascio di un nulla osta da parte della Prefettura competente, che rappresenta una fase essenziale del procedimento. I principi generali del diritto amministrativo, quali la legalità, la motivazione, la proporzionalità e il rispetto del contraddittorio, si applicano anche ai procedimenti di revoca dei nulla osta. La revoca di un atto amministrativo legittimamente rilasciato non può avvenire arbitrariamente, ma deve essere fondata su presupposti giuridici chiari e proporzionati, con comunicazione adeguata dei motivi al destinatario.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità della revoca del nulla osta effettuata senza che il ricorrente avesse ricevuto una preventiva comunicazione dei motivi, ovvero sulla questione se la Prefettura potesse legittimamente revocare un nulla osta già validamente rilasciato dopo soli due mesi, senza fornire una motivazione adeguata e senza rispetto del diritto al contraddittorio. In gioco era il diritto fondamentale del ricorrente alla certezza del procedimento amministrativo e alla possibilità di conoscere e contrastare le ragioni di un provvedimento ablatorio. La questione aveva rilevanza per tutti i cittadini stranieri coinvolti in procedimenti di conversione di permessi di soggiorno, poiché toccava il tema della stabilità e della prevedibilità degli atti amministrativi in materia migratoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha ritenuto illegittima la revoca del nulla osta, probabilmente sulla base della considerazione che un atto amministrativo validamente rilasciato e già notificato al ricorrente non poteva essere revocato senza il rispetto delle garanzie procedurali essenziali, quali la comunicazione dei motivi e la possibilità di contraddittorio. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che la Prefettura avesse trasgredito i principi fondamentali del procedimento amministrativo, in particolare il principio della motivazione e quello della proporzionalità, procedendo a una revoca basata su motivi non adeguatamente comunicati al ricorrente. Il raziocinio del TAR si è probabilmente incentrato sul fatto che l'atto originario di rilascio del nulla osta era stato valido e legittimo al momento del suo emanazione, e che la successiva revoca, a distanza di così breve tempo, richiedeva comunque il rispetto delle forme e delle garanzie procedurali, pena l'illegittimità del provvedimento revocatorio stesso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato il decreto della Prefettura di Sondrio del 22 dicembre 2022, restituendo così al ricorrente la titolarità del nulla osta precedentemente revocato. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sopportato le proprie spese legali. Il TAR ha ordinato inoltre che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo alla Prefettura di conformarsi al provvedimento giurisdizionale e di conseguenza di ripristinare la validità del nulla osta al ricorrente.
Massima
La revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno precedentemente e legittimamente rilasciato non può avvenire in violazione dei principi di legalità, motivazione e proporzionalità, e deve essere preceduta da adeguata comunicazione dei motivi e dalla concessione del contraddittorio al ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento - del decreto della Prefettura di Sondrio datato 22.12.2022 (cod. prat. PSO/L/Q/2022/100661), recante la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 22.10.2022 (in accoglimento della domanda presentata in data 13.07.2022), notificato il 22.12.2022. sul ricorso numero di registro generale 265 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eros Cornaggia, con domicilio eletto presso il suo studio in Sondrio, via Trento 13/C; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla l’atto impugnato. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →