3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - STUDENTI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA SCOLASTICA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302179/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento 1)- del provvedimento disciplinare emesso dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. All. n. 1), comunicato in data -OMISSIS- tramite mail (cfr. All. n. 1bis), per mezzo del quale “Con la presente, notifico il sottoindicato provvedimento disciplinare, adottato dal Consiglio di Classe 4^C-GA in data-OMISSIS- “il Consiglio di Classe, considerata la gravità dell'episodio e in relazione a quanto previsto dal Regolamento di Istituto, i docenti all'unanimità sono concordi nell'applicare una sospensione di 14 giorni per l'alunno in oggetto, a far data dal -OMISSIS- fino al -OMISSIS-. Si propone comunque di dare mandato al nuovo Consiglio di Istituto che si insedierà nei prossimi giorni, al fine di prolungare il periodo di sospensione”; 2) del provvedimento disciplinare emesso dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. All. n. 2), comunicato in data -OMISSIS- tramite mail (cfr. All. n. 2bis), per mezzo del quale si “Con la presente, notifico il sottoindicato provvedimento disciplinare, adottato dal Consiglio di Istituto in data -OMISSIS- “il Consiglio di Istituto considerata la gravità dell'episodio e in relazione a quanto previsto dal Regolamento di Istituto, delibera a maggioranza, con 14 voti favorevoli e 5 astenuti, nell'applicare all'alunno in oggetto, una sospensione della frequenza scolastica a far data dal -OMISSIS- fino al termine dell'anno scolastico 22-23”. sul ricorso numero di registro generale 3530 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Silva, Monica Locatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Istituto Tecnico Agrario Statale '-OMISSIS-', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Tecnico Agrario Statale '-OMISSIS-'; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessata materia del contendere, in parte l’improcedibilità. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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