4H - FORZE ARMATE - TFS - 6 SCATTI STIPENDIALI - MANCATO COMPUTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302172/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare in servizio presso le Forze Armate ha presentato ricorso amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il calcolo del proprio Trattamento di Fine Servizio, sostenendo che l'Amministrazione militare avesse illegittimamente omesso di computare sei scatti stipendiali ai quali aveva diritto secondo la normativa vigente. L'Amministrazione aveva infatti liquidato il TFS sulla base di una retribuzione lordasenza includere i sei incrementi retributivi maturati nel corso del servizio, determinando così una riduzione economica significativa del trattamento dovuto al congedo. Il ricorrente ha contestato tale comportamento come illegittimo e contrario ai principi di corretta applicazione della normativa sugli scatti stipendiali del personale militare, richiedendo il riconoscimento dei ratei omessi e il ricalcolo del TFS in conformità alla legge.
Il quadro normativo
Il Trattamento di Fine Servizio e il sistema degli scatti stipendiali per il personale delle Forze Armate trovano disciplina in una molteplicità di fonti normative, principalmente nel decreto legislativo e nei regolamenti attuativi della legislazione militare, nonché in disposizioni di diritto del lavoro pubblico. La normativa prevede che gli scatti stipendiali costituiscono incrementi automatici della retribuzione legati all'anzianità di servizio e rappresentano un diritto acquisito del militare durante l'effettivo servizio prestato. Il calcolo del TFS deve tenere conto di tutti gli elementi retributivi maturati, inclusi appunto gli scatti stipendiali spettanti, poiché il trattamento di fine servizio rappresenta una forma di compenso differito dovuto al termine del rapporto di impiego pubblico.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla corretta individuazione dei criteri di computo del Trattamento di Fine Servizio, in particolare sulla necessità di includere nel calcolo della base retributiva i sei scatti stipendiali contestualmente maturati al momento della cessazione dal servizio. La questione presentava rilevanza giuridica poiché concerneva l'interpretazione e l'applicazione corretta della normativa sui trattamenti economici dei militari, in un contesto dove l'Amministrazione aveva escluso tali voci dal calcolo del TFS, motivando tale esclusione con una lettura restrittiva della normativa stessa. Il ricorrente lamentava che tale interpretazione violasse i principi di corretta applicazione della legge e ledesse il proprio diritto economico al riconoscimento integrale di quanto spettante.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha analizzato la normativa di riferimento in tema di scatti stipendiali e di Trattamento di Fine Servizio, accertando che i sei scatti contestati costituivano incrementi retributivi effettivamente maturati dal militare nel corso della prestazione lavorativa secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento. Il giudice ha ritenuto che l'esclusione di detti scatti dal computo del TFS rappresentasse una lesione dei diritti retributivi acquisiti e una violazione del principio di integralità nella determinazione del trattamento spettante al termine della carriera. Accertato che la normativa vigente non conteneva alcuna disposizione che autorizzasse l'omissione degli scatti stipendiali dal calcolo del TFS, il collegio ha ritenuto illegittimo il comportamento dell'Amministrazione, la quale aveva operato in contrasto con la legge applicabile. La sentenza ha quindi riconosciuto il fondamento delle doglianze del ricorrente e ha ordinato il riconoscimento dei ratei dovuti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso e ha ordinato all'Amministrazione delle Forze Armate di ricalcolare il Trattamento di Fine Servizio includendo nei criteri di computo i sei scatti stipendiali omessi nella precedente liquidazione, riconoscendo così al ricorrente l'importo corrispondente agli incrementi retributivi spettanti. Di conseguenza, l'Amministrazione è stata condannata a corrispondere al militare la differenza tra il TFS originariamente liquidato e quello dovuto secondo il calcolo integrale, inclusivo degli scatti maturati. La sentenza ha ricondotto l'Amministrazione al rispetto della corretta applicazione della normativa retributiva del personale militare.
Massima
Gli scatti stipendiali maturati durante il servizio attivo del militare costituiscono voci retributive acquisite e devono essere necessariamente computate nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio, sicché l'esclusione di tali importi dalla liquidazione finale configura un comportamento amministrativo illegittimo lesivo dei diritti economici del dipendente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario per l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art.6-bis del D.L. n.387 del 1997. sul ricorso numero di registro generale 370 del 2023 proposto dai Sigg. Capurso Vincenzo, Collu Domenico e Melita Concetto, rappresentati e difesi dall’avv. Renzo Filoia e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; INPS ex Gestione INPDAP in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici in Milano, via Savarè n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Vista la memoria di parte ricorrente; Viste le memorie dell’INPS; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Udienza pubblica del 27 settembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’avvocato dell’INPS come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti specificati in motivazione. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore dei ricorrenti a carico dell’INPS. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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