3F - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - SEDE DI MILANO - TERZA SEZIONE - SENTENZA N. 79/2022
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302166/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Irccs Carlo Mondino ha presentato un ricorso per ottemperanza innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per accertare l'esecuzione della sentenza dello stesso TAR Lombardia, Sezione III, pubblicata il 14 gennaio 2022 con numero 79/2022, che aveva giudicato una controversia precedente tra la ricorrente e la Regione Lombardia nonché l'Ats Pavia (Agenzia di Tutela della Salute di Pavia). La controversia originaria riguardava verosimilmente questioni relative a finanziamenti, risorse destinate alla ricerca neurologia, obblighi di prestazione sanitaria o rapporti amministrativi e gestionali tra la fondazione di ricerca e gli organismi regionali e sanitari. Nel corso del procedimento di ottemperanza, alle parti è stato consentito di costituirsi in giudizio per rappresentare le proprie posizioni sulla corretta esecuzione della sentenza passata in giudicato, mentre la Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta non ha ritenuto di intervenire nel giudizio, sebbene verosimilmente correlata ai medesimi interessi in discussione.
Il quadro normativo
Il ricorso per ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del processo amministrativo e rappresenta lo strumento processuale attraverso cui una parte può denunciare l'inadempimento di una sentenza amministrativa passata in giudicato. Questo istituto è teso a garantire che i provvedimenti dichiarativi del giudice amministrativo trovino concreta attuazione da parte dell'amministrazione pubblica, assicurando l'effettività della tutela giurisdizionale. Nei procedimenti di ottemperanza il giudice deve accertare se il comportamento dell'amministrazione è conforme a quanto prescritto dalla sentenza precedente e, in caso di inadempimento, può pronunciarsi con sentenze dichiarative che accertano la cessazione della materia del contendere quando il contenzioso viene meno per effetto dell'esecuzione spontanea da parte dell'amministrazione o per altre ragioni sopravvenute che rendono non più necessario il proseguimento del giudizio.
La questione giuridica
La questione giuridica sottesa al ricorso per ottemperanza era se gli atti esecutivi della precedente sentenza del 2022 fossero stati adeguatamente compiuti da parte della Regione Lombardia e dell'Ats Pavia secondo le prescrizioni del collegio giudicante. Il giudice doveva verificare se la controversia sottesa alla sentenza originaria aveva trovato piena risoluzione in fatto e in diritto ovvero se permangevano margini di contestazione circa l'effettiva ottemperanza. La questione implicava valutare se le parti e l'amministrazione avevano compiuto tutti gli atti necessari a dare completa esecuzione al dispositivo della sentenza del 2022, secondo il principio che l'efficacia del provvedimento giurisdizionale non può rimanere lettera morta.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal presidente Marco Bignami, dal relatore Fabrizio Fornataro (consigliere estensore) e dalla consigliera Anna Corrado, ha esaminato gli atti del giudizio e ha ascoltato i difensori delle parti in camera di consiglio il 26 settembre 2023. Sulla base degli elementi di fatto e di diritto acquisiti nel procedimento, il tribunale ha ritenuto che la materia del contendere fosse venuta meno, verosimilmente per effetto dell'esecuzione della precedente sentenza o per il sopravvenire di circostanze tali da rendere non più necessaria la continuazione del giudizio. Il fatto che il giudice dichiara cessazione della materia del contendere indica che il contenzioso non aveva più ragion d'essere, perché quanto dedotto nel ricorso aveva perso di significato pratico e giuridico. La compensazione delle spese tra le parti rappresenta una valutazione equilibrata delle posizioni contrapposte, escludendo che una parte abbia completamente prevalso sull'altra.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciando definitivamente, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso per ottemperanza promosso dalla Fondazione Mondino nei confronti di Regione Lombardia e Ats Pavia. Inoltre, ha disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, determinando che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali senza diritto a rimborso dalle altre. La sentenza ha definitivamente chiuso il procedimento di ottemperanza con effetti preclusi a ulteriori contestazioni sullo stesso tema, salve ovviamente le azioni conseguenti alla sentenza principale del 2022 qualora ne sussistessero i presupposti.
Massima
Nei ricorsi per ottemperanza, quando la controversia originaria ha trovato esecuzione ovvero quando sopravvengono eventi che rendono non più necessaria la tutela richiesta, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere consentendo la chiusura del giudizio senza pronunciamento nel merito. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente Sentenza Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia, Sezione III, pubblicata il 14.01.2022, n. 79/2022 su RG 2485/2019, passata in giudicato. Sul ricorso numero di registro generale 986 del 2023, proposto da Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Irccs C. Mondino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa De Margheriti, Rocco Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Emilia Moretti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1; Ats Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Casarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituito in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ats Pavia. Visto l'art. 114 cod. proc. amm. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE TERZA Data: 26 settembre 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia, Sezione III, pubblicata il 14.01.2022, n. 79/2022 su RG 2485/2019, passata in giudicato. sul ricorso numero di registro generale 986 del 2023, proposto da Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Irccs C. Mondino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa De Margheriti, Rocco Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Emilia Moretti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1; Ats Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Casarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Ats Pavia; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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