4A - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI - ACCREDITAMENTO SOGGETTI DEL TERZO SETTORE - BANDO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300216/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del bando pubblico per l'accreditamento di soggetti del Terzo Settore per il servizio trasporti sociali del Comune di Villasanta - Settore Servizi alla persona, Ufficio Servizi Sociali, n. 0014976 del 1.7.2022, con particolare riferimento all'articolo 4 del bando, ove stabilisce che «sono ammesse a partecipare esclusivamente le cooperative di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/1991» e a tutte le clausole del bando nella parte in cui presuppongono tale requisito; della determinazione del 1.7.2022, n. 286, avente ad oggetto «approvazione bando di accreditamento per l'erogazione del servizio di trasporti sociali a favore di soggetti fragili residenti nel Comune di Villasanta e contestuale prenotazione impegno di spesa»; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso; sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2022, proposto da La Speranza Cooperativa Sociale di Solidarietà a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Villasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasanta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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