3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302153/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un lavoratore, rappresentato dall'avvocato Ignazio Arangio, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di rigetto della propria domanda di emersione da rapporto di lavoro irregolare, comunemente noto come sanatoria 2020, che era stato adottato dalla Prefettura di Milano in qualità di ufficio territoriale del Governo. La vicenda si inscrive nel complesso quadro della regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro non dichiarati, che rappresenta un strumento di politica legislativa volto tanto a contrastare l'economia sommersa quanto a tutelare i lavoratori privi di copertura normativa e previdenziale. Il ricorrente aveva presentato istanza per beneficiare della sanatoria, ma aveva ricevuto un diniego dal quale ha ritenuto opportuno ricorrere al giudice amministrativo. La Prefettura di Milano, pur essendo originariamente destinataria del ricorso, non si è costituita in giudizio, mentre il Ministero dell'Interno ha deciso di rappresentarsi attraverso l'Avvocatura dello Stato.
Il quadro normativo
La sanatoria del 2020 era disciplinata dal Decreto Legge numero 34 del 2020, convertito in legge, che aveva previsto una procedura straordinaria per l'emersione e la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari nel contesto della fase emergenziale legata alla pandemia. Tale provvedimento normativo costituiva un'eccezione al regime ordinario di tutela del lavoro, consentendo tanto ai datori di lavoro quanto ai lavoratori di regolarizzare posizioni lavorative che erano rimaste al di fuori del perimetro della trasparenza amministrativa e della protezione previdenziale. La disciplina della sanatoria era articolata in specifici criteri di ammissibilità, termini perentori e condizioni sostanziali che dovevano essere rispettate per beneficiare della regolarizzazione. L'ufficio territoriale del Governo aveva il compito amministrativo di valutare le istanze secondo i criteri normativi predisposti dal legislatore.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia amministrativa consisteva nel verifica della correttezza della decisione di rigetto della domanda di sanatoria, ossia se il provvedimento dell'ufficio territoriale fosse stato adottato in conformità alle previsioni normative e ai presupposti di legge. Il ricorrente contestava la valutazione negativa del proprio caso, presumibilmente sostenendo che la sua domanda dovesse essere accolta in quanto rispondente ai requisiti previsti dal decreto legge. Da un lato vi era la pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto alla regolarizzazione, dall'altro la valutazione amministrativa circa l'inapplicabilità della procedura straordinaria alla sua situazione fattuale.
La motivazione del giudice
Nel momento in cui il giudice amministrativo si è trovato a decidere il ricorso nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, si è verificata una situazione processuale per la quale la materia della controversia ha cessato di sussistere, venendo meno gli elementi di interesse alla lite. Ciò potrebbe essere accaduto per ragioni diverse: il ricorrente potrebbe aver ritirato la domanda, la sanatoria potrebbe essere stata già concessa in un momento anteriore, ovvero potrebbe essersi realizzata una regolarizzazione della posizione lavorativa attraverso altri canali o provvedimenti amministrativi intervenienti. La perdita di rilevanza fattuale della controversia comporta, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione rappresenta una soluzione processuale che estingue la causa senza entrare nel merito della questione dedotta, in quanto la controversia non è più capace di produrre effetti giuridici significativi per alcuna delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo in tal modo l'estinzione del giudizio e la perdita di efficacia del ricorso. Ha inoltre compensato le spese processuali, non addebitandone il costo a nessuna delle parti, conformemente al principio per il quale la cessazione sopravvenuta della materia rende iniquo gravare una sola parte dei costi. Ha infine ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della sentenza stessa. Per esigenze di tutela della privacy e della dignità del ricorrente, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità nel testo della sentenza, applicando i principi di cui al decreto legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
La cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del giudizio amministrativo senza pronuncia sul merito, con conseguente compensazione delle spese processuali, qualora la situazione di fatto e di diritto che aveva originato la controversia venga meno nel corso del giudizio mediante il verificarsi di circostanze sopravvenute che rendano ininfluente la decisione sui rimedi richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di emersione da rapporto di lavoro irregolare (c.d. sanatoria 2020); sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Arangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →