3I/N - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302152/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per far valere il proprio diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato nei confronti del Ministero dell'Interno. Nello specifico, il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti, ai dati e alle informazioni relativi a un procedimento amministrativo identificato con il numero di pratica MI 4706935578, concernente un procedimento di emersione di lavoro irregolare regolato dall'articolo 103 comma 1 del decreto legge 34 del 2020. Il Ministero dell'Interno aveva verosimilmente opposto una resistenza all'accesso, basandosi probabilmente su limitazioni legate alla riservatezza o al segreto procedimentale. La controversia si collocava nel contesto della disciplina sulla trasparenza amministrativa e sulla libertà di informazione, principi fondamentali dell'ordinamento democratico italiano.
Il quadro normativo
La disciplina della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso ai documenti è regolata dalla legge 241 del 1990 e, più recentemente, dal decreto legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza. La Costituzione italiana riconosce il diritto di accesso come strumento essenziale per il controllo diffuso dell'amministrazione. Il caso specifico riguarda il diritto di accesso civico generalizzato, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013, che consente a chiunque di accedere ai documenti amministrativi senza necessità di provare un interesse legittimo specifico. Il D.L. 34 del 2020, recante misure per l'emersione di lavoro irregolare, ha disciplinato procedimenti amministrativi attraverso i quali il Ministero dell'Interno gestisce le comunicazioni di rapporti di lavoro irregolari. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo 196 del 2003 forniscono il quadro normativo per la protezione dei dati personali, bilanciando il diritto di accesso con la riservatezza delle informazioni sensibili.
La questione giuridica
Il punto controverso risiedeva nel determinarsi se il ricorrente avesse diritto di accedere agli atti e ai dati di un procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare, oppure se il Ministero dell'Interno potesse opporre limiti all'accesso basati su ragioni di riservatezza, segretezza procedimentale o protezione dei dati personali. La questione riveste rilevanza significativa poiché investe il bilanciamento tra principi apparentemente contrastanti: da una parte il diritto di accesso civico e la trasparenza amministrativa, dall'altra la protezione della privacy e il segreto di procedimenti che comportano elementi sensibili legati al lavoro irregolare e ai dati personali dei soggetti coinvolti. Il ricorrente presumibilmente sosteneva che il diritto di accesso civico generalizzato fosse una facoltà riconosciuta erga omnes, mentre il Ministero contrapponeva limiti derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati e dalla natura riservata dei procedimenti di emersione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto da Marco Bignami (Estensore), Fabrizio Fornataro e Anna Corrado, ha accolto il ricorso ritenendo fondato il diritto di accesso del ricorrente al procedimento amministrativo. Il TAR ha presumibilmente riconosciuto che il diritto di accesso civico generalizzato costituisce un diritto inviolabile della persona, salvi i casi espressamente previsti dalla normativa sulla trasparenza e sulla privacy. La sentenza evidenzia la necessità di contemperare il diritto di accesso con la protezione dei dati personali, individuando una soluzione equilibrata: l'accesso può essere concesso a condizione che i dati strettamente personali di soggetti terzi estranei al ricorrente siano opportunamente oscurati. Il giudice ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse illegittimamente negato l'accesso nella sua interezza, quando avrebbe dovuto fornire i documenti con eventuali oscuramenti selettivi delle parti sensibili, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 196 del 2003 e del GDPR.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso del ricorrente, dichiarando il diritto al accesso ai documenti del procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di dare esecuzione alla presente sentenza, provvedendo a consentire l'accesso ai dati e agli atti richiesti, con l'oscuramento delle generalità e dei dati personali di terzi, come previsto dagli articoli 5 e 6 del GDPR e articolo 52 del decreto legislativo 196 del 2003. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata affidata a un commissario ad acta per assicurarne l'effettiva esecuzione da parte dell'amministrazione.
Massima
L'amministrazione pubblica non può rifiutare il diritto di accesso civico generalizzato ai documenti di procedimenti amministrativi se non mediante oscuramenti selettivi e proporzionati dei dati personali tutelati dalla normativa sulla privacy, operando un bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali piuttosto che una negazione integrale dell'accesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, PROCEDIMENTALE E CIVICO GENERALIZZATO DEL RICORRENTE alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 pratica identificativo N. MI 4706935578 sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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