3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302150/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero in posizione di irregolarità lavorativa ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Milano secondo le procedure previste dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, comunemente denominato decreto rilancio. La Prefettura, nonostante il decorso dei termini procedurali ordinari, non ha pronunciato alcun provvedimento né di accoglimento né di rigetto della domanda, mantenendo un persistente silenzio amministrativo. Di fronte a questa inerzia, il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Federico Fortunato, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere una pronuncia sull'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione. La vicenda rientra nella categoria dei ricorsi avverso l'inerzia amministrativa, situazioni in cui l'amministrazione non provvede a decidere entro i tempi dovuti su istanze di cittadini che richiedono l'esercizio di poteri amministrativi discrezionali.
Il quadro normativo
Il procedimento è disciplinato dall'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020, convertito in legge numero 77 dello stesso anno, che ha previsto una procedura straordinaria di emersione dal lavoro irregolare volta a regolarizzare la posizione lavorativa di stranieri impiegati in attività prive delle corrette autorizzazioni. Questo istituto si inserisce nella più ampia normativa in materia di immigrazione e diritto di soggiorno, dove la regolarità della posizione è essenziale per la permanenza legale nel territorio nazionale e l'accesso ai diritti fondamentali del lavoratore. La competenza del Tribunale Amministrativo Regionale è configurata dalle norme sulla giurisdizione amministrativa in relazione ai provvedimenti amministrativi che incidono su diritti soggettivi e interessi legittimi collegati al soggiorno e al diritto di esercitare attività lavorativa. Il silenzio amministrativo oltre il termine ordinario costituisce per legge un'illegittimità che può essere denunciata in sede giurisdizionale mediante i rimedi del processo amministrativo.
La questione giuridica
La controversia verte sulla responsabilità della Prefettura di aver mantenuto silenzio protratto su una domanda di emersione dal lavoro irregolare, quindi sulla legittimità dell'inerzia amministrativa come comportamento violativo degli obblighi procedurali e dei diritti del ricorrente. In gioco vi è il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva, il principio della tempestività dei procedimenti amministrativi e il bilanciamento tra discrezionalità amministrativa e vincoli di legge nel procedimento di regolarizzazione. La questione assume rilievo particolare considerando che la mancata decisione sulla domanda incide sulla condizione personale e lavorativa del ricorrente, il quale rimane intanto in una situazione di irregolarità dalla quale il procedimento di emersione avrebbe potuto liberarlo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023, ha ritenuto sussistente l'illegittimità del comportamento amministrativo fondandosi sull'accertamento che la Prefettura ha violato il termine procedimentale previsto dalla legge per pronunciarsi sulla domanda di emersione. Il silenzio mantenuto oltre il termine ordinario integra una violazione del principio di legalità amministrativa e del diritto di partecipazione procedimentale del ricorrente, in quanto nega a quest'ultimo la possibilità di ottenere una decisione tempestiva su una materia che incide profondamente sulla sua situazione giuridica. Il colleggio giudicante ha quindi ritenuto fondato il ricorso nella sua interezza e ha proceduto alla condanna dell'inerzia amministrativa. Nel valutare gli interessi in gioco, il giudice ha ponderato la natura essenziale della regolarizzazione lavorativa e il carattere urgente della situazione personale del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso avverso il silenzio della Prefettura di Milano, ordinando l'esecuzione della sentenza dall'autorità amministrativa. In virtù dell'accoglimento, il giudice ha nominato un commissario ad acta il quale avrà il compito di provvedere in sostituzione della Prefettura inerzia nel valutare e decidere sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal ricorrente. Al fine di tutelare la dignità personale del ricorrente in una materia sensibile come l'immigrazione irregolare, la sentenza ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei fascicoli, secondo le protezioni previste dalla normativa sulla privacy e dal Regolamento europeo numero 679 del 2016.
Massima
Quando la Prefettura non provvede entro il termine di legge sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata allo Sportello Unico Immigrazione, il silenzio amministrativo integra un'illegittimità sanzionabile mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, il quale può disporre la nomina di un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione inerte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere ricorso avverso il silenzio della prefettura di milano sportello unico immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare avanzata ex art. 103, comma, d.l. 34/2020 sul ricorso numero di registro generale 851 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →