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Sentenza n. 202302149/2023

Sentenza n. 202302149/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302149/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente vertenza riguarda il diritto di accesso agli atti amministrativi secondo la disciplina della trasparenza amministrativa. Un cittadino ha presentato istanza di accesso alla Prefettura di Milano il 6 aprile 2023, chiedendo di consultare ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti relativi a un procedimento di emersione di un rapporto di lavoro, identificato con il numero MI4706921671, che era stato avviato il 17 giugno 2020 come istanza promossa in suo favore secondo le disposizioni dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 34 del 2020. L'amministrazione non ha risposto entro i termini di legge, generando così un silenzio che la norma qualifica come rigetto implicito. Di fronte a questo silenzio rigetto formatosi il 6 maggio 2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento omissivo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di accesso e l'annullamento del provvedimento illegittimo.

Il quadro normativo

La controversia verte sui principi fondamentali del diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinato dal decreto legislativo 33 del 2016 in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e buona amministrazione, nonché dalle norme sulla trasparenza amministrativa e il diritto dei cittadini a conoscere l'attività della pubblica amministrazione. La sentenza richiama anche la protezione dei dati personali secondo il decreto legislativo 196 del 2003 e il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), in quanto il procedimento in questione riguarda il rapporto di lavoro di una persona fisica. L'istanza era stata formulata secondo le regole procedurali previste per l'accesso ai documenti amministrativi, da esercitarsi entro i termini perentori stabiliti dalla legge, con la conseguenza che il mancato rispetto di tali termini genera un'illegittimità dell'atto amministrativo dovuta al silenzio.

La questione giuridica

Il punto centrale di diritto che il giudice amministrativo doveva risolvere era se la Prefettura avesse correttamente gestito l'istanza di accesso agli atti, in particolare se il silenzio prolungato potesse essere legittimamente qualificato come un rifiuto o se rappresentasse invece una semplice violazione dei termini di risposta. La questione investiva il conflitto potenziale tra il diritto di trasparenza amministrativa del ricorrente e la necessità di proteggere i dati personali contenuti negli atti, dato che il procedimento riguardava un rapporto di lavoro. La complessità della fattispecie risiedeva nella determinazione del se e del come l'amministrazione avrebbe dovuto motivare un eventuale rifiuto di accesso, ovvero il se doveva semplicemente riscontrare l'istanza entro i termini di legge dando accesso ai documenti richiesti.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che sussistessero tutti i presupposti per accogliere il ricorso sulla base di una valutazione di illegittimità del comportamento amministrativo. La Prefettura di Milano, non rispondendo tempestivamente all'istanza di accesso, ha violato i principi di trasparenza amministrativa e il correlato obbligo di risposta che la legge impone alle amministrazioni pubbliche. La sentenza riconosce che il ricorrente aveva titolo a richiedere gli atti del procedimento che lo riguardava direttamente, essendo parti interessate in quel procedimento hanno diritto alla conoscenza della relativa documentazione. Il giudice ha inoltre considerato che la mancata risposta entro i termini costituisce un vizio procedurale che determina l'illegittimità del silenzio, a prescindere da valutazioni ulteriori sul merito della possibilità di accesso ai singoli documenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso annullando il silenzio rigetto formatosi il 6 maggio 2023 e ha accertato il diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti richiesti. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento, con la conseguenza che la Prefettura di Milano è ora obbligata a consentire l'accesso integrale ai documenti del procedimento di emersione del rapporto di lavoro. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, e il giudice, in applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali, ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente nel testo della sentenza. Con l'esito annotato come nomina di commissario ad acta, la sentenza è divenuta immediatamente esecutiva.

Massima

Quando un'amministrazione pubblica non risponde entro i termini di legge a una istanza di accesso agli atti presentata da un soggetto interessato a un procedimento amministrativo che lo riguarda, il silenzio configurasi come rigetto illegittimo impugnabile davanti al giudice amministrativo, il quale deve accertare il diritto di accesso e ordinare all'amministrazione di consentire la consultazione e l'estrazione di copia dei documenti richiesti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi il 6 maggio 2023 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente a mezzo p.e.c. – per il tramite e con l'assistenza del sottoscritto legale – alla Prefettura di Milano in data 6 aprile 2023 ed avente ad oggetto tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento avviato con istanza di emersione del rapporto di lavoro (Id. MI4706921671) presentata in suo favore – ex art. 103, co. 1, D.Lgs. 34/2020 – dal Sig. -OMISSIS- in data 17 giugno 2020. ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e provvedimenti oggetto della predetta istanza.
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Antonio Facile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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