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Sentenza n. 202302136/2023

Sentenza n. 202302136/2023

2G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 2895/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302136/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Daniela Sterniqi ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con provvedimento numero 2895 pubblicato il 28 dicembre 2022, che è divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, destinatario di tale sentenza, non ha provveduto a darne esecuzione nei tempi e nelle forme dovute. La ricorrente si è quindi rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere il riconoscimento della violazione dell'obbligo di ottemperanza e l'imposizione coattiva della sentenza passata in giudicato. Si tratta di una controversia che nasce dall'ambito della materia lavorativa nel settore scolastico, dove il Ministero dell'Istruzione e del Merito risulta destinatario di prestazioni derivanti da una sentenza di merito che avrebbe dovuto rispettare spontaneamente.

Il quadro normativo

La sentenza di ottemperanza si colloca nel contesto del procedimento di esecuzione dei giudicati, disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo e dalle norme sulla esecuzione forzata presso le pubbliche amministrazioni. Quando una sentenza diviene definitiva, essa acquista forza di giudicato e crea un obbligo inderogabile per l'amministrazione di darvi esecuzione secondo quanto ordinato. L'articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo prevede il ricorso per ottemperanza quale strumento per reagire all'inerzia della pubblica amministrazione e garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. In caso di perdurante inosservanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, quale misura coercitiva per garantire l'adempimento di obblighi derivanti da sentenze definitive.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consiste nell'accertamento dell'inottemperanza della sentenza di merito numero 2895 e nella conseguente necessità di imporre l'esecuzione coatta del giudicato. La questione riguarda l'effettività della tutela giurisdizionale e il principio per cui non basta una sentenza favorevole se l'amministrazione ne ostacola l'esecuzione, risolvendo così il diritto in una mera illusione. Il ricorso per ottemperanza mira a dare concretezza e vincolatività alle decisioni giudiziali, impedendo che la pubblica amministrazione possa sottrarsi all'obbligo di rispettare le sentenze passate in giudicato mediante semplice inerzia. La controversia tocca pertanto il tema fondamentale della sovranità della giurisdizione e della capacità del sistema processuale di rendere effettive le proprie decisioni.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha riconosciuto, sulla base degli elementi forniti e della documentazione allegata, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha dato esecuzione alla sentenza numero 2895 del Tribunale di Milano nei termini e nelle modalità prescritte dal giudicato. Il TAR ha accertato che l'inottemperanza è reale e perdurante, non essendo stata sanata nemmeno nel corso del procedimento di ricorso, durante il quale l'amministrazione avrebbe potuto provvedere spontaneamente all'adempimento. Ritenendo che l'inerzia dell'amministrazione comporterebbe un vulnus all'ordine giuridico e una frustrazione della tutela già riconosciuta in giudizio, il collegio ha ritenuto necessario ricorrere a misure coercitive. L'approccio seguito è quello di affidare l'esecuzione a un commissario ad acta, quale figura dotata di poteri sostitutivi, onde garantire l'adempimento anche in assenza di volontà amministrativa.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso dichiarando formalmente l'inottemperanza del giudicato e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di darvi esecuzione nei termini e nelle forme che sarebbero stati ulteriormente specificati in motivazione. Allo stesso tempo, ha nominato un commissario ad acta con poteri sostitutivi e coercitivi, affinché provveda all'esecuzione qualora l'amministrazione continui a rimanere inerte, collocando così l'ente responsabile di fronte a una situazione di esecuzione forzata della sentenza. La sentenza condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1500 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 per cento, a favore dell'avvocato difensore della ricorrente.

Massima

Quando una pubblica amministrazione non adempie spontaneamente a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e, in caso di perdurante inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi per garantire l'effettiva esecuzione del giudicato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Presidente: Maria Ada Russo Consigliere Estensore: Giovanni Zucchini Consigliere: Stefano Celeste Cozzi Per l'ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, numero 2895 pubblicata in data 28.12.22 passata in giudicato come da attestazione che si offre in comunicazione. Sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2023, proposto da Daniela Sterniqi, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 54. Contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto: a) dichiara l'inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all'Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15 per cento e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell'avvocato Daniele Angelo Beretta dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Ada Russo, Giovanni Zucchini, Stefano Celeste Cozzi. Esito: Nomina Commissario ad Acta Tribunale: TAR Lombardia, Milano Sezione: Sezione Seconda

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
per l’ottemperanza
della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2895 pubblicata in data 28.12.22 passata in giudicato come da attestazione che si offre in comunicazione.
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2023, proposto da
Daniela Sterniqi, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 54;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Daniele Angelo Beretta dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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