2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MONZA - GIUDICE DEL LAVORO - SENTENZA N. 32/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302135/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Questa è una sentenza di ottemperanza al giudicato pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Interno. I ricorrenti hanno impugnato l'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione a un precedente giudicato formatosi sulla base di una sentenza del Tribunale di Monza nella sezione del lavoro. La controversia ha origine dalla mancata attuazione di obblighi derivanti da tale sentenza, con ogni probabilità riguardanti diritti connessi al rapporto di lavoro o questioni relative al pubblico impiego. Il ricorso è stato presentato al fine di coercizzare l'amministrazione al rispetto del verdetto precedente e ottenere l'adempimento effettivo degli obblighi da esso derivanti, utilizzando i rimedi tipici del giudizio di ottemperanza.
Il quadro normativo
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale previsto nel codice del processo amministrativo per garantire l'esecuzione dei giudicati quando l'amministrazione pubblica non vi adempie spontaneamente. Quando un'amministrazione non esegue una sentenza emessa dal tribunale ordinario, il destinatario della decisione può ricorrere dinanzi al giudice amministrativo affinché accerti l'inottemperanza e disponga misure coercitive. La normativa amministrativistica consente al TAR di nominare un commissario ad acta, figura che assume il ruolo dell'amministrazione inerte e provvede in sua vece all'esecuzione del giudicato. La sentenza è immediamente esecutiva e può essere accompagnata dalla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
La questione giuridica
La questione centrale riguarda l'accertamento dell'inottemperanza da parte del Ministero dell'Interno rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato precedente formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza. Era necessario determinare se l'amministrazione avesse effettivamente violato i propri obblighi e, in tal caso, quali rimedi fossero appropriati per garantire l'esecuzione coattiva della sentenza. La risoluzione della questione risulta cruciale al fine di tutelare l'effettività dei diritti riconosciuti dalle sentenze e di responsabilizzare l'amministrazione quando incorre in inerzia ingiustificata.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto sussistente l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato precedente sulla base della documentazione prodotta in giudizio e della situazione di fatto emersa. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di procedere all'esecuzione del giudicato secondo i termini e le forme specificate nella motivazione della sentenza, dettagliando gli obblighi concreti gravanti sull'ente. Considerando il rischio che il Ministero potesse perseverare nella propria inerzia, il giudice ha ritenuto opportuno designare un commissario ad acta quale strumento di tutela sostitutiva. Il collegio ha inoltre assoggettato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio quale sanzione della propria condotta omissiva.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando formalmente l'inottemperanza del Ministero dell'Interno e ordinandogli di adempiere al giudicato precedente secondo le modalità indicate nella motivazione. Ha altresì nominato un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell'amministrazione, con il compito di garantire l'esecuzione del giudicato nel caso di perdurante inerzia dell'amministrazione stessa. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, e il Ministero è stato condannato al pagamento di mille euro per le spese processuali oltre alle competenze e alle incidenze di legge.
Massima
Quando un'amministrazione contravviene agli obblighi derivanti da un giudicato formatosi presso il tribunale ordinario, il giudice amministrativo può accertarne l'inottemperanza e, per assicurare la tutela effettiva dei diritti riconosciuti, nominare un commissario ad acta con poteri di esecuzione sostitutiva qualora l'inerzia dell'amministrazione perseveri.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Stefano Celeste Cozzi, Consigliere per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza sez. lavoro n. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 3310 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Bava e quanto al secondo anche dall’avv. -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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