1L - UNIVERSITÀ - SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302126/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Lorenzo Norsa, candidato in una procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell'Università degli Studi di Milano, ha presentato ricorso davanti al TAR della Lombardia per contestare l'esito della procedura concorsuale, impugnando specificamente la delibera di approvazione degli atti della selezione (D.R. rep. n. 4689/2022 del 21 ottobre 2022), i verbali delle valutazioni, la relazione finale e il bando stesso. Il ricorso era diretto sostanzialmente contro la nomina di Carlo Pietrasanta quale vincitore della procedura e conseguente assegnazione del ruolo di ricercatore. La controversia riguardava una procedura selettiva nel settore della Pediatria Generale e Specialistica (settore scientifico-disciplinare MED/38), nell'ambito del quale la corretta applicazione delle normative e dei criteri di valutazione risultava particolarmente rilevante. Lorenzo Norsa contestava la legittimità della procedura concorsuale e dei provvedimenti autorizzativi, presumibilmente lamentando violazioni procedurali o criteri di selezione illegittimi.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel contesto normativo del reclutamento universitario, disciplinato dalla Legge 240/2010 (decreto Gelmini), all'articolo 24 della quale si richiamano le modalità per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso le università pubbliche italiane. L'Università degli Studi di Milano aveva adottato un proprio Regolamento per l'attuazione di tali disposizioni, in conformità all'autonomia organizzativa riconosciuta alle istituzioni accademiche. Le procedure selettive pubbliche nel settore universitario sono soggette a rigide verifiche di legittimità amministrativa, in quanto incidono su diritti fondamentali quali la parità di trattamento, l'imparzialità e la trasparenza nel reclutamento del personale. Il TAR Lombardia è competente a verificare il rispetto di tali principi costituzionali e amministrativi nella loro applicazione concreta dalle università.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava fondamentalmente la legittimità della procedura selettiva pubblica e dei relativi atti di approvazione, presumibilmente ritenendo che vi fossero state violazioni dei principi di legalità, trasparenza e corretta applicazione dei criteri stabiliti dal bando. La questione centrale riguardava se l'Università avesse operato in conformità alle norme di legge e al proprio regolamento nel condurre la selezione e se i criteri di valutazione fossero stati correttamente e imparzialmente applicati ai candidati. In gioco vi era il diritto del ricorrente a una partecipazione a una procedura corretta e legittima, nonché il diritto di accesso alla professione accademica su basi meritocratiche e imparziali.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza nel testo fornito non rechi la motivazione estesa, dal dispositivo si desume che il TAR ha ritenuto che le censure sollevate da Norsa non fossero fondate nel merito e nel diritto. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Alberto Di Mario e dalla Consigliera Estensore Valentina Santina Mameli, ha valutato attentamente gli atti della procedura concorsuale sottoposti a scrutinio, i verbali delle commissioni e la relazione finale. Il tribunale ha presumibilmente verificato che la procedura fosse stata condotta in conformità alle norme di legge e alle previsioni del regolamento universitario, riscontrando l'assenza di violazioni amministratively rilevanti capaci di inficiare la legittimità della selezione e della nomina del vincitore. La conclusione è stata che non sussistevano i presupposti per l'annullamento degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR Lombardia ha rigettato completamente il ricorso di Lorenzo Norsa, non accogliendo alcuna delle censure proposte e confermando la validità della procedura selettiva, della delibera di approvazione degli atti (D.R. rep. n. 4689/2022) e della nomina di Carlo Pietrasanta al posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento interessato. Il tribunale ha inoltre compensato le spese di giudizio fra le parti, secondo il principio generale che qualifica il ricorso come infondato. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 12 luglio 2023 e ordina l'esecuzione della medesima da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Nelle procedure selettive universitarie per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, il controllo giurisdizionale del TAR si estende alla verifica della conformità della procedura alle norme di legge e al regolamento di ateneo, ma non può sostituirsi al giudizio tecnico-scientifico delle commissioni di valutazione qualora esse abbiano operato secondo i criteri stabiliti e in assenza di violazioni amministratively rilevanti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del D.R. rep. n. 4689/2022 del 21/10/2022 di approvazione degli atti della procedura selettiva pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, settore concorsuale 06/G1 – Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria Generale e Specialistica; - dei verbali n. 1, n. 2, n. 3, della Relazione finale e dei relativi allegati; - del bando rep. n. 1836/2022 del 07/04/2022 (in parte qua); - del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 (in parte qua); - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata del dott. Pietrasanta a svolgere l'impegno didattico come ricercatore a tempo determinato; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.; sul ricorso numero di registro generale 17 del 2023, proposto da Lorenzo Norsa, rappresentato e difeso dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Bragadino, n. 3; Università degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale eletto presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n.1; Carlo Pietrasanta, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Violetta e Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 54; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e del controinteressato Carlo Pietrasanta; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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