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Sentenza n. 202302122/2023

Sentenza n. 202302122/2023

1B - CONCESSIONI - BENI PUBBLICI - ORDINANZA DI RILASCIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302122/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Parkimed S.r.l. ha presentato ricorso amministrativo avverso un'ordinanza di rilascio emanata dal Comune di Milano il 27 gennaio 2020, con cui veniva ordinata la restituzione dell'autorimessa situata in via Vittor Pisani. La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza contestando altresì tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, fra cui una convocazione municipale del 4 dicembre 2019 e successive note protocollari comunicate nei mesi di febbraio 2020. La controversia aveva ad oggetto la legittimità dell'atto amministrativo di rilascio e il procedimento mediante il quale il Comune era advenuto all'emissione dell'ordinanza, con particolare riferimento alle comunicazioni e alle notifiche effettuate alla società e ai relativi atti istruttori.

Il quadro normativo

La questione si inserisce nel quadro della disciplina degli atti amministrativi e dei procedimenti amministrativi, regolati dalla legge n. 241 del 1990 e dalle norme del Codice del processo amministrativo, che garantiscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi e impongono obblighi di comunicazione e trasparenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le ordinanze di rilascio costituiscono provvedimenti amministrativi incidenti sulla situazione giuridica dei privati e sono soggette ai principi generali di legalità, correttezza procedimentale e motivazione. La legittimità di tali atti può essere contestata per violazione delle forme procedimentali, difetto di comunicazione degli atti preparatori o vizi nelle fasi istruttorie che precedono l'emanazione del provvedimento definitivo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava essenzialmente la regolarità procedimentale dell'ordinanza di rilascio e la corretta instaurazione del procedimento amministrativo da parte del Comune. Specificamente, la ricorrente contestava che gli atti preparatori, istruttori e preordinati non sarebbero mai stati comunicati né portati a conoscenza della società, in violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e dei doveri procedimentali dell'amministrazione. La questione aveva altresì profili riguardanti la legittimazione della società ricorrente a impugnare determinati atti e la corretta qualificazione giuridica della controversia, elementi che condizionavano la procedibilità stessa della controversia secondo il regime delle eccezioni di rito che il giudice amministrativo è tenuto a valutare.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e ascoltate le difese delle parti nella camera di consiglio del 27 giugno 2023, ha ritenuto di dichiarare il ricorso in parte improcedibile, riconoscendo presumibilmente che talune doglianze erano prive dei presupposti necessari per una decisione nel merito o che la controversia non era giuridicamente proponibile sotto determinati profili. Simultaneamente, il collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente ad altri aspetti della controversia, dato che la situazione fattuale sottostante la controversia si era risolta, rendendo inutile la pronuncia del giudice e svuotando di significato pratico la controversia medesima. Il giudice ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, ripartendo equamente l'onere economico della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciando definitivamente sul ricorso, ha dichiarato in parte improcedibile la ricorso e in parte ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente soppressione della necessità di decidere nel merito della controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti ricorrente e convenuta. L'ordinanza di esecuzione dispone che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa nei termini e secondo le modalità previste dalle norme procedurali.

Massima

La cessazione della materia del contendere estingue il giudizio amministrativo quando la situazione giuridica controversa si sia definitivamente risolta o svuotata di contenuto pratico, rendendo superfluo l'intervento decisorio del giudice e comportando la caducazione del ricorso, salvo il diritto alle spese di lite se sussistono elementi di responsabilità processuale delle parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell’ordinanza di rilascio n. 1 del 27 gennaio 2020 (prot. P.G. 0050170/2020 del 27 gennaio 2020), pervenuta all’esponente a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Comune di Milano ha ordinato a Parkimed S.r.l. “la restituzione dell’autorimessa di via Vittor Pisani”;
- di tutti gli atti preordinati, connessi, consequenziali e conseguenti (ivi incluso l’atto di convocazione del Comune di Milano del 4 dicembre 2019, prot. PG 586254/2019, la nota p.e.c. prot. n. 79038/2020 del Comune di Milano dell’11 febbraio 2020 e la nota p.e.c. del Comune di Milano del 20 febbraio 2020), se ed in quanto lesivi degli interessi della società ricorrente, in una e per quanto di ragione a tutti gli atti istruttori, mai comunicati né altrimenti conosciuti, in forza dei quali il Comune è addivenuto all’emissione dell’impugnato atto.
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2020, proposto da
Parkimed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Porzio, Rodolfo Pinto e Alberto Scoppola Iacopini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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