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Sentenza n. 202302121/2023

Sentenza n. 202302121/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302121/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- – prot. -OMISSIS- – in data 25 settembre 2019 e notificato il successivo 17 dicembre 2019, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal signor -OMISSIS- in data 13 maggio 2019 avverso il provvedimento di ammonimento n.-OMISSIS- elevato dal Questore di -OMISSIS- in data 11 aprile 2019 e confermato il testé citato provvedimento;
- del provvedimento n. -OMISSIS- elevato dal Questore di -OMISSIS- in data 11 aprile 2019 (notificato nella medesima data);
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti di cui alla istanza istruttoria proposta con il presente gravame.
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mangialardi e Giuliarosa Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa in prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente:
- ha rappresentato che “è venuto meno l’interesse alla prosecuzione della predetta causa, stante l’ampio decorso di tempo rispetto ai fatti ad essa attinenti, la profonda modificazione dei rapporti intercorsi con la signora (…) (dalla cui segnalazione era scaturito il procedimento amministrativo culminato nell’ammonimento), nonché il maggiore interesse a preservare l’equilibrio e la serenità raggiunti nella condivisa gestione della prole a tutt’oggi di minore età”;
- ha concluso per la declaratori di improcedibilità del ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse”.
Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della pronunzia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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