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Sentenza n. 202302120/2023

Sentenza n. 202302120/2023

1H - SICUREZZA PUBBLICA - PATENTE DI GUIDA - REVISIONE MEDIANTE NUOVO ESAME DI IDONEITÀ TECNICA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302120/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un conducente titolare di una patente di guida emessa il 3 settembre 1998 ha ricevuto, in data 20 settembre 2019, un provvedimento dell'Ufficio della Motorizzazione Civile competente che disponeva la revisione della sua patente mediante lo svolgimento di un nuovo esame di idoneità tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 128 del Decreto Legislativo 285 del 1992 (Codice della Strada). Avverso a questo provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità del provvedimento di revisione e le modalità della sua emanazione. Il ricorso è stato numerato 2714 del 2019 e ha visto la contrapposizione tra il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Edoardo Mazzucchelli, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, difeso dall'Avvocatura dello Stato. La controversia ha avuto udienza il 27 giugno 2023, tenutasi in forma telematica.

Il quadro normativo

Il procedimento di revisione della patente di guida trova il suo fondamento normativo nell'articolo 128 del Decreto Legislativo 285 del 1992, comunemente noto come Codice della Strada, il quale disciplina i casi e le modalità secondo cui l'Amministrazione della Motorizzazione Civile può sottoporre a revisione i titolari di patenti di guida quando sussistono circostanze che mettono in dubbio il mantenimento dei requisiti di idoneità psicofisica e tecnica per la guida sicura di veicoli a motore. Il procedimento di revisione costituisce una forma di controllo amministrativo successivo al rilascio della patente, volto a garantire il rispetto dei livelli di sicurezza stradale attraverso la verifica periodica o occasionale delle capacità di chi ha il permesso di condurre. La normativa vigente attribuisce alla Motorizzazione Civile il potere discrezionale di disporre la revisione quando ricorrano presupposti fattici e procedurali previsti dalla legge, con la correlativa facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento davanti alle sedi amministrative competenti, come il Tribunale Amministrativo Regionale.

La questione giuridica

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento di revisione della propria patente, presumibilmente eccependo vizi di legittimità nell'adozione del provvedimento, quali l'assenza di presupposti fattuali legittimi per la revisione, l'eventuale violazione di procedura amministrativa, l'eccesso di potere, ovvero l'irragionevolezza della decisione dell'amministrazione. La questione sottesa al ricorso riguardava quindi se l'Amministrazione avesse correttamente accertato i presupposti legali e di fatto che giustificassero il ricorso a una misura così incisiva come la revisione della patente con obbligo di nuovo esame di idoneità tecnica, oppure se tale provvedimento fosse stato adottato in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa oppure con violazione dei diritti procedurali del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in composizione collegiale, ha ritenuto che la censure sollevate dal ricorrente non fossero fondate nei confronti del provvedimento della Motorizzazione Civile. In particolare, la corte ha valutato la legittimità degli elementi sui quali l'Amministrazione aveva fondato il provvedimento di revisione e ha concluso che sussistevano i presupposti per l'adozione della misura, secondo quanto previsto dall'articolo 128 del Codice della Strada. Il collegio non ha riconosciuto alcun vizio procedimentale tale da inficiare il provvedimento, né ha riscontrato profili di illegittimità sostanziale nella decisione amministrativa. La sentenza, sebbene sintetica nelle sue motivazioni esposte nel dispositivo, esprime un giudizio di conformità alla legge del provvedimento della Motorizzazione Civile e un'affermazione della correttezza del procedimento amministrativo seguito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso proposto dall'interessato, confermando in tal modo la legittimità del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dalla Motorizzazione Civile in data 20 settembre 2019 e mantenendo in vigore l'obbligo per il ricorrente di sottoporsi a un nuovo esame di idoneità tecnica. Il collegio ha altresì respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal ricorrente e ha compensato le spese processuali tra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, vincolo questo che implica che l'Amministrazione poteva procedere immediatamente all'attuazione del provvedimento confermato, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

Massima

L'amministrazione della motorizzazione civile legittimamente dispone la revisione della patente di guida con obbligo di nuovo esame di idoneità tecnica quando sussistono i presupposti fattici e procedurali previsti dall'articolo 128 del Codice della Strada e il ricorrente non dimostri la sussistenza di profili di illegittimità nel procedimento amministrativo seguito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data 20 settembre 2019 dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, con il quale veniva disposta la revisione ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 285/1992 della patente di guida n. -OMISSIS-, emessa il 3 settembre 1998 dalla Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, di cui è titolare l’odierno ricorrente “mediante nuovo esame di idoneità tecnica” e di tutti i provvedimenti preordinati, consequenziali e, comunque, connessi.
sul ricorso numero di registro generale 2714 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Mazzucchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge, altresì, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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