4A - AFFIDAMENTI – APPALTI DI LAVORI – MANCATA AGGIUDICAZIONE – INDIZIONE NUOVA PROCEDURA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300212/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Livio Impianti S.r.l., costituita in raggruppamento temporaneo con la Società Bonacina S.r.l., ha partecipato a una procedura di gara pubblica indetta dal Comune di Oggiono, provincia di Lecco, per l'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio della Scuola Armando Diaz. La procedura era stata bandita con determinazione a contrarre del 26 luglio 2022, utilizzando la piattaforma telematica SinTel della Regione Lombardia, con un valore di importo posto a base d'asta determinato secondo la normativa sui contratti pubblici. Livio Impianti era stata l'unico operatore economico a presentare offerta, con un ribasso percentuale dell'1,00% sull'importo netto dei lavori. Tuttavia, con determinazione del 22 agosto 2022, il Responsabile Infrastrutture e Tutela del Territorio del Comune ha dichiarato la gara deserta e senza esito, escludendo l'offerta della ricorrente sulla base di un presunto vizio formale nella documentazione presentata. In seguito, il medesimo Ente ha indetto una nuova procedura gara e, successivamente, ha completamente annullato e revocato tutto il procedimento mediante determinazione del 3 novembre 2022. Infine, è stata avviata una ulteriore procedura negoziata dalla Provincia di Lecco per la medesima opera, finanziata con fondi PNRR Next Generation EU.
Il quadro normativo
I lavori rientravano nella disciplina dei contratti pubblici secondo il Decreto Legislativo numero 50 del 2016, modificato dalla legge numero 120 del 2020, che stabilisce le procedure di aggiudicazione e le modalità di pubblicazione dei bandi per gli appalti pubblici. Era previsto il ricorso alla piattaforma telematica SinTel per la gestione della procedura, secondo quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, lettera c, del citato decreto. I criteri di aggiudicazione erano fissati nel criterio del minor prezzo, da esprimersi mediante ribasso in percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta. Le procedure telematiche richiedono il rispetto di formalità specifiche nella presentazione delle offerte e nel calcolo delle soglie di sbarramento per l'esclusione dei ribassi anomali, aspetti che hanno costituito motivo di controversia nella fattispecie in esame.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del vizio formale asserito come motivo di esclusione dell'unica offerta presentata e, più in generale, i diritti della ricorrente dinanzi all'annullamento successivo di un procedimento di gara nel quale era stata l'unico operatore partecipante. La ricorrente contestava non solo il merito dell'esclusione per vizio formale, ma anche una serie di irregolarità procedurali nel bando stesso, quali l'erronea determinazione delle soglie percentuali di sbarramento, l'indicazione errata della data di pubblicazione e l'errore nella numerazione della determina a contrarre. Fondamentale era inoltre la questione se, in assenza di altri offerenti, l'amministrazione potesse comunque annullare la procedura e indirne una nuova, oppure se la ricorrente avesse acquisito un diritto all'aggiudicazione in virtù della presentazione dell'unica offerta, indipendentemente da eventuali vizi formali della stessa. Corollario di questa questione era la domanda se il danno derivante dalla mancata aggiudicazione fosse risarcibile nei termini richiesti dalla ricorrente, incluso l'utile di impresa al 5% del prezzo netto e il danno curriculare.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso introduttivo, rivolto contro la determinazione del 22 agosto 2022, fosse divenuto successivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò significa che quando il Comune ha revocato e annullato l'intero procedimento con la determinazione del 3 novembre 2022, l'oggetto del primo ricorso è venuto meno, poiché lo atto originariamente impugnato era stato ablato dalla amministrazione medesima. Quanto ai motivi aggiunti, con i quali la ricorrente impugnava i provvedimenti di annullamento e la nuova procedura indetta dalla Provincia di Lecco, il collegio ha respinto le doglianze della ricorrente, ritenendo che l'amministrazione disponga di ampi poteri discrezionali nell'annullare una procedura di gara quando riscontri irregolarità, sia sostanziali che formali, indipendentemente dal numero degli offerenti partecipanti. Il giudice ha considerato che la circostanza di essere stato l'unico offerente non attribuisce al ricorrente un diritto soggettivo perfetto all'aggiudicazione qualora sussistano vizi nella presentazione dell'offerta o nella procedura complessiva. Pertanto, l'amministrazione ha potuto legittimamente annullare e ricominciare il procedimento senza che ciò comportasse necessariamente una violazione dei diritti della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito delle questioni riguardanti il vizio formale dell'esclusione e le irregolarità procedurali, poiché il provvedimento era stato nel frattempo revocato. Contemporaneamente, ha respinto i motivi aggiunti, confermando così la legittimità dei provvedimenti di annullamento della gara e dell'indizione della nuova procedura. La ricorrente non ha ottenuto alcuna delle prestazioni richieste, né l'aggiudicazione dell'appalto né il risarcimento del danno nelle forme specifiche o monetarie rivendicate. Tutti i provvedimenti amministrativi che la ricorrente aveva impugnato sono stati, direttamente o implicitamente, confermati come legittimi.
Massima
L'amministrazione pubblica dispone del potere di annullare una procedura di gara fondata su irregolarità procedurali o formali anche quando sia stata presentata una sola offerta, e la qualità di unico offerente non fonda per il ricorrente escluso alcun diritto soggettivo perfetto all'aggiudicazione dell'appalto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile Infrastrutture e Tutela del Territorio del Comune di Oggiono n. 631 RG e 197 Reg. settore, pubblicata il 22 agosto 2022 e mai comunicata alla ricorrente, avente a oggetto “Adeguamento ai fini antincendio strutture scolastiche - Scuola Armando Diaz presa d’atto gara senza esito e indizione nuova procedura” di non aggiudicazione la gara di cui alla procedura SinTel n. 157380743, in quanto il solo operatore economico partecipante è stato escluso per vizio formale nella presentazione dell’offerta, e di indizione di nuova procedura per l’affidamento dei lavori, da espletarsi sulla piattaforma SinTel della Regione Lombardia, evidenziando che l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c, del D. Lgs. n. 50 del 2016, modificato dalla legge n. 120 del 2020 e che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, da esprimersi mediante ribasso in percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta; - del medesimo provvedimento nella parte in cui dispone la non approvazione all’aggiudicazione dei lavori in favore della ditta unica offerente che ha presentato l’offerta corrispondente allo sconto del 1,00% nella procedura n. 157380743 per addivenire all’affidamento dei lavori di Adeguamento ai fini antincendio strutture scolastiche – Scuola Armando Diaz; - del provvedimento denominato motivazione della chiusura della gara adeguamento ai fini antincendio strutture scolastiche – Scuola A. Diaz; - del report della procedura SinTel 157380743 nella parte in cui prevede la soglia percentuale del 2% nella gara CIG 93327393DC; - della lettera di invito alla nuova procedura di gara CIG937240475 erroneamente datata 22 luglio 2022; - del report della procedura SinTel 158284574 nella parte in cui prevede la soglia percentuale del 1% nella gara CIG 9372404075; - e per la conferma (i) della Determina a contrarre n. 166 registro settore, 562 Registro Generale del 26 luglio 2022 (indicazione errata nella determina n. 197 del 19 agosto 2022) con cui è stata indetta la procedura di gara n. 157380743 per addivenire all’affidamento dei lavori di Adeguamento ai fini antincendio strutture scolastiche – Scuola A. Diaz, (ii) della lettera di invito alla gara CIG 93327393DC e degli esiti della procedura di gara predetta di cui alle offerte pervenute entro le ore 23:59 del 7 agosto 2022, (iii) del diritto della ricorrente alla aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 157380743 dei lavori di Adeguamento ai fini antincendio strutture scolastiche – Scuola A. Diaz CIG 93327393DC e (iv) dell’offerta della ricorrente nella gara CIG 93327393DC; - per quanto occorrer possa, del bando lettera di invito e della determina a contrarre del 166 registro settore, 562 Registro Generale del 26 luglio 2022 (indicazione errata nella determina n. 197 del 19 agosto 2022) e la determinazione 19 agosto 2022 631 RG e 197 Reg. settore qui impugnata nella parte in cui possa essere interpretata nel senso che la introduzione della soglia di sbarramento possa essere introdotta sulla sola piattaforma SinTel; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali; - e per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione dei lavori; ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell’Ente al pagamento della somma pari all’utile di impresa nella misura del 5% del prezzo netto o di quella somma determinata dal Collegio, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., nonché del danno curriculare, alle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione del Responsabile Infrastrutture e Tutela del Territorio del Comune di Oggiono n. 840 del 3 novembre 2022 e del certificato di pubblicazione, nella parte in cui ha annullato/revocato tutto il procedimento ivi elencato; - e per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione dei lavori o per equivalente monetario; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - del bando avente a oggetto la procedura negoziata, previa gara ufficiosa, indetta con determinazione a contrarre della Provincia di Lecco - Direzione Organizzativa III - Appalti e Contratti - Servizio SUA.Lecco n. 1343 del 13 dicembre 2022 relativa al Comune di Oggiono per i “Lavori di adeguamento ai fini antincendio Strutture scolastiche – Scuola Armando Diaz. Fondi PNRR - Next Generation EU. Gara 183/2022 – CIG: 95410091B4”; - della determinazione a contrarre della Provincia di Lecco - Direzione Organizzativa III - Appalti e Contratti - Servizio SUA.Lecco n. 1343 del 13 dicembre 2022, non presente sul sito dell’Ente né sul sito della S.U.A.; - e per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione dei lavori o per equivalente monetario. sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da - Livio Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporanea di Imprese con la Società Bonacina S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Ettore Notti e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - il Comune di Oggiono, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Calvetti e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - i Ministeri dell’Interno, dell’Istruzione e dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto il decreto cautelare n. 979/2022 con cui è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Oggiono; Vista l’ordinanza n. 1151/2022 con cui è stata accolta nei sensi specificati in motivazione la domanda di sospensione cautelare formulata con il ricorso introduttivo e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso; Visto il decreto cautelare n. 1303/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’Interno, dell’Istruzione e dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista l’ordinanza n. 1356/2022 con cui è stata confermata la data di fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Visto il decreto cautelare n. 1512/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica, svoltasi contestualmente alla camera di consiglio, del 18 gennaio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando: - dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo; - respinge sia il primo che il secondo ricorso per motivi aggiunti; - respinge le domande di risarcimento del danno. Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato relativo al solo ricorso introduttivo in favore della parte ricorrente e a carico del Comune di Oggiono. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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